- L’applicazione delle sanzioni per abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis) e manipolazione del mercato (art. 187-ter) comporta sanzioni accessorie automatiche: interdizioni da funzioni apicali, sospensione dall’albo revisori o da quello dei consulenti finanziari.
- Le sanzioni accessorie durano da 2 mesi a 3 anni, salvo il caso di interdizione permanente per recidivi.
- La Consob può anche intimare agli intermediari di non avvalersi dell’autore della violazione per un periodo fino a 3 anni.
Art. 187 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sanzioni amministrative accessorie)
In vigore dal 01/07/1998
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1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa: a) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , o presso fondi pensione; b) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate; c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell’articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico; d) la sospensione dall’albo di cui all’articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a). )) ((
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b). )) ((
2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. )) ((
2-bis. Quando l’autore dell’illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all’interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l’interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni. ))
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ((ai gestori)) del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell’esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell’autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all’ordine dall’esercizio dell’attività professionale ((, nonché applicare nei confronti dell’autore della violazione l’interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni)) . (12)
Le sanzioni amministrative accessorie automatiche
L’art. 187-quater TUF disciplina le sanzioni accessorie che conseguono all’applicazione delle sanzioni pecuniarie per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF). Tali sanzioni accessorie hanno carattere automatico: scattano con il provvedimento sanzionatorio principale e non richiedono una valutazione separata da parte della Consob.
Tipologia delle sanzioni accessorie
Il comma 1 elenca cinque categorie di sanzioni accessorie: (a) interdizione temporanea da funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti vigilati ai sensi del TUF, del TUB e del Codice delle assicurazioni o presso fondi pensione; (b) interdizione temporanea da funzioni apicali nelle società quotate e nei loro gruppi; (c) sospensione dal Registro dei revisori legali; (d) sospensione dall’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; (e) perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti vigilati.
Durata e interdizione permanente per recidivi
Il comma 2 stabilisce una durata da 2 mesi a 3 anni per le sanzioni accessorie standard. Tuttavia, il comma 2-bis prevede un’ipotesi di interdizione permanente: quando l’autore dell’illecito ha già commesso, due o più volte nell’arco di dieci anni, un reato del Capo II o una violazione dolosa o gravemente colposa degli artt. 187-bis e 187-ter, e abbia già subito un’interdizione complessiva di almeno cinque anni, la Consob può applicare l’interdizione permanente dagli uffici direttivi.
Il potere di intimazione agli intermediari
Il comma 3 dell’art. 187-quater TUF attribuisce alla Consob un ulteriore strumento: può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi dell’autore della violazione nell’esercizio della propria attività per un periodo non superiore a tre anni. Può anche richiedere la sospensione dall’albo professionale e, novità rilevante, applicare l’interdizione dalla conclusione di operazioni o dall’immissione di ordini in contropartita diretta per un periodo massimo di tre anni.
Domande frequenti
Un manager di Alfa S.p.A. sanzionato per manipolazione del mercato può continuare a gestire la società?
No. L’art. 187-quater, comma 1, lett. b), TUF prevede l’interdizione temporanea da funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società quotate, di durata compresa tra 2 mesi e 3 anni. Il manager dovrà lasciare il suo ruolo per tutta la durata della sanzione accessoria.
Un revisore legale sanzionato per abuso di informazioni privilegiate può continuare ad operare?
No, scatta la sospensione dal Registro dei revisori legali ex art. 187-quater, comma 1, lett. c), TUF per la durata da 2 mesi a 3 anni. Per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è prevista la sospensione dal rispettivo albo.
Quando scatta l’interdizione permanente?
L’art. 187-quater, comma 2-bis, TUF prevede l’interdizione permanente dagli uffici direttivi quando il soggetto abbia commesso due o più illeciti dello stesso tipo negli ultimi dieci anni e abbia già cumulato almeno cinque anni di interdizione temporanea: si tratta di una misura per i recidivi gravi.