In sintesi
- I sistemi di monitoraggio continuo e gli strumenti di controllo automatici e predittivi adottati ai fini del controllo interno delle società quotate devono essere adeguati e proporzionati alla natura, alle dimensioni e ai rischi dell’impresa.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 149 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sistemi di monitoraggio e strumenti di controllo)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Qualora ai fini del controllo interno siano adottati sistemi di monitoraggio continuo e strumenti di controllo automatici e predittivi, essi devono essere adeguati e proporzionati alla natura e alle dimensioni dell’impresa e ai rischi ai quali essa è esposta.))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Adeguatezza proporzionale dei sistemi automatizzati di controllo interno
L’art. 149-ter TUF introduce una norma di principio sull’adeguatezza e proporzionalità dei sistemi di controllo interno tecnologici. La norma si applica quando la società adotta, ai fini del controllo interno, sistemi di monitoraggio continuo e strumenti di controllo automatici e predittivi, riferimento che ricomprende soluzioni di intelligenza artificiale, machine learning applicato all’analisi del rischio, sistemi di allerta precoce e analisi predittiva. Il requisito di adeguatezza e proporzionalità alla natura e alle dimensioni dell’impresa e ai rischi cui essa è esposta traduce in diritto positivo il principio di proporzionalità già presente nel diritto europeo (direttive CRD, Solvency II per le assicurazioni) e nei codici di autodisciplina. In pratica, Delta Quotata S.p.A. di grandi dimensioni dovrà dotarsi di sistemi di controllo automatizzato più sofisticati e pervasivi rispetto a una piccola quotata, ma entrambe devono comunque garantire che i sistemi adottati siano «adeguati» ai rischi specifici del loro modello di business.
Domande frequenti
Una piccola quotata può adottare sistemi di controllo interno semplici?
Sì. L’art. 149-ter TUF richiede adeguatezza e proporzionalità alla natura e alle dimensioni dell’impresa: una piccola quotata non è tenuta ad adottare sistemi di controllo automatizzato sofisticati quanto quelli di una grande banca o assicurazione quotata.
L’uso di intelligenza artificiale nel controllo interno è regolato dal TUF?
Indirettamente sì: l’art. 149-ter TUF prevede che i sistemi di monitoraggio automatici e predittivi (categoria che include gli strumenti di IA applicati al controllo interno) devono essere adeguati e proporzionati ai rischi dell’impresa.
L’art. 149-ter TUF richiede che il sistema di controllo interno sia automatizzato?
No. L’art. 149-ter TUF richiede adeguatezza e proporzionalità, non necessariamente automazione. Una quotata di dimensioni ridotte può adottare procedure manuali di controllo interno, purché efficaci rispetto alla propria struttura operativa. L’automatizzazione è obbligatoria solo ove le dimensioni e la complessità la rendano necessaria.