- Il conferimento di una delega a un rappresentante in conflitto di interessi è ammesso solo se il rappresentante comunica per iscritto al socio le circostanze del conflitto e se vi sono istruzioni di voto specifiche per ciascuna delibera.
- La norma elenca le situazioni tipiche di conflitto di interessi (controllo, collegamento, cariche sociali, vincoli familiari, rapporti patrimoniali).
- La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto è ammessa solo se il sostituto è indicato dal socio delegante; il rappresentante mantiene gli obblighi di comunicazione.
- Non si applica l’art. 1711, secondo comma, c.c. (che limita il mandatario in conflitto), ma si prevede un regime speciale di trasparenza.
Art. 135 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti
In vigore dal 01/07/1998
1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l’onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d’interessi. ((Non si applica l’ articolo 1711, secondo comma, del codice civile .))
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto: a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società; b) sia collegato alla società o eserciti un’influenza notevole su di essa ((ovvero quest’ultima eserciti sul rappresentante stesso un’influenza notevole)) ; c) sia un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b); d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a); e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c); f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma
1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
Ratio e collocazione sistematica
L’art. 135-decies TUF disciplina il conflitto di interessi del rappresentante assembleare nelle società quotate, introducendo un regime derogatorio rispetto all’art. 1711, secondo comma, c.c. Quest'ultimo vieterebbe al mandatario di agire in conflitto di interessi senza autorizzazione del mandante; la norma TUF sostituisce questo divieto assoluto con un sistema di trasparenza obbligatoria e istruzioni vincolanti, bilanciando la protezione del delegante con la necessità di assicurare la partecipazione assembleare anche in situazioni di potenziale conflitto.
Comunicazione del conflitto e istruzioni di voto specifiche
Il comma 1 consente il conferimento della delega anche in presenza di conflitto di interessi, ma subordina tale possibilità a due condizioni cumulative: a) il rappresentante deve comunicare per iscritto al socio le circostanze da cui deriva il conflitto; b) devono esistere istruzioni di voto specifiche per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante voterà per conto del socio. L’onere della prova della comunicazione grava sul rappresentante, che deve quindi conservare la documentazione relativa agli avvisi inviati. La norma esclude espressamente l’applicazione dell’art. 1711, secondo comma, c.c., rendendo operante il regime speciale TUF in luogo di quello codicistico.
Catalogo delle situazioni di conflitto
Il comma 2 elenca, a titolo presuntivo («in ogni caso»), le situazioni che integrano un conflitto di interessi. Il catalogo è ampio e copre: a) il controllo o il comune controllo con la società; b) il collegamento o l’influenza notevole (bidirezionale); c) la carica di componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b); d) la qualità di dipendente o revisore della società o della controllante; e) i vincoli coniugali, di parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti nelle posizioni precedenti; f) i rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti patrimoniali che compromettano l’indipendenza. Si tratta di un catalogo elaborato sul modello della disciplina dei revisori e degli organi di controllo, adattato al contesto della rappresentanza assembleare.
Regime del sostituto del rappresentante
Il comma 3 disciplina l’ipotesi in cui il rappresentante si faccia a sua volta sostituire da un soggetto anch'esso in conflitto di interessi. In tal caso la sostituzione è lecita solo se il sostituto è stato indicato dal socio delegante, non dal rappresentante originario. La norma intende evitare che il rappresentante utilizzi la facoltà di sostituzione per eludere il divieto di agire in conflitto, «girando» la delega a un soggetto a lui correlato senza il consenso informato del socio. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante originario anche nel caso di sostituzione.
Domande frequenti
Un rappresentante che è anche amministratore della società può ricevere una delega di voto?
Sì, ma in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 135-decies, comma 2, lettera c) TUF. Il rappresentante deve comunicare per iscritto al socio la situazione di conflitto e può votare solo in presenza di istruzioni di voto specifiche per ciascuna delibera.
Cosa succede se il rappresentante riceve la delega senza comunicare il conflitto?
Il rappresentante è inadempiente agli obblighi di comunicazione e sopporta l’onere della prova di aver comunicato le circostanze del conflitto. L’assenza di comunicazione può esporre il rappresentante a responsabilità verso il delegante per eventuali danni derivanti dall’esercizio del voto in conflitto.
Il rappresentante può scegliere liberamente il proprio sostituto anche se quest'ultimo è in conflitto di interessi?
No. L’art. 135-decies, comma 3 TUF consente la sostituzione con un soggetto in conflitto solo se questi è stato indicato dal socio delegante, non dal rappresentante. La scelta deve provenire dal delegante informato.
Le norme sull’art. 135-decies TUF si applicano anche al trasferimento delle azioni per procura?
Sì, il comma 4 estende espressamente l’applicazione della disciplina anche ai casi di trasferimento delle azioni per procura.