In sintesi
- Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni si applicano gli artt. 114 e 115 TUF sulle comunicazioni alla Consob e sui poteri informativi.
- Le comunicazioni ai registri nazionali delle quote di emissioni e agli operatori di aste sono disciplinate dal regolamento MAR e dalle disposizioni Consob.
- La norma attua il coordinamento con il regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) per il mercato delle emissioni ETS.
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Art. 115 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Comunicazioni relative alle quote di emissioni)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti dall’ articolo 3, paragrafo 1, n. 20, del regolamento (UE) n. 596/2014 , si applicano gli articoli 114 e 115, comma
1. 2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014 , gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, si applicano altresì nei confronti delle piattaforme d’asta, dei commissari d’asta e dei sorveglianti d’asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all’asta tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 . ))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il mercato delle quote di emissioni e la disciplina MAR
L’art. 115-ter TUF estende agli operatori del mercato delle quote di emissioni (ETS, Emissions Trading System) gli obblighi informativi previsti dagli artt. 114 e 115 TUF, in attuazione delle disposizioni del regolamento MAR (Market Abuse Regulation, UE 596/2014) che ha incluso le quote di emissioni nel proprio ambito di applicazione.
Il mercato delle quote di emissione (EU ETS) è il sistema europeo di scambio delle quote di CO₂ e altri gas serra introdotto dalla direttiva 2003/87/CE. In questo mercato operano soggetti molto diversi tra loro: aziende manifatturiere soggette al sistema ETS (che comprano quote per coprire le proprie emissioni), banche e società di investimento che offrono hedging, e operatori finanziari speculativi. Il regolamento MAR ha introdotto la disciplina anti-market abuse anche per le quote di emissioni, qualificandole come strumenti finanziari ai fini del MAR.
I destinatari degli obblighi informativi
I «partecipanti al mercato delle quote di emissioni» sono definiti dall’art. 3, paragrafo 1, n. 20, del regolamento MAR come chiunque effettui operazioni su quote di emissioni, inclusi i soggetti che partecipano alle aste. Tutti questi soggetti sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 114 e 115 TUF, con le stesse modalità degli emittenti quotati ordinari.
Coordinamento con le comunicazioni ai registri e agli operatori di aste
Il comma 2 dell’art. 115-ter richiama le disposizioni degli artt. 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del MAR, che disciplinano le comunicazioni ai registri nazionali delle quote di emissioni e agli operatori di aste. Queste comunicazioni, relative alle persone con accesso privilegiato alle informazioni e alle operazioni dei dirigenti, si applicano ai partecipanti al mercato ETS con le stesse modalità previste per gli emittenti finanziari ordinari.
Domande frequenti
Una società industriale che acquista quote di CO₂ sul mercato ETS è soggetta agli obblighi del TUF?
Sì, se è qualificabile come «partecipante al mercato delle quote di emissioni» ai sensi del MAR. In tal caso si applicano gli obblighi degli artt. 114 e 115 TUF relativi alle comunicazioni alla Consob, analogamente agli emittenti quotati.
Le regole anti-insider trading si applicano anche al mercato delle quote di emissioni ETS?
Sì. Il regolamento MAR ha incluso le quote di emissioni nel proprio ambito di applicazione. Le disposizioni sul market abuse (insider trading, manipolazione del mercato) si applicano integralmente alle operazioni su quote di emissioni, come chiarito dall’art. 115-ter TUF.
Chi è l’autorità competente per la vigilanza sul mercato ETS in Italia?
La Consob, per i profili di market abuse e informazione regolamentata, ai sensi dell’art. 115-ter TUF in coordinamento con il regolamento MAR. Altre autorità (MITE, ARERA) sono competenti per i profili ambientali e di settore del sistema ETS.