- Le «società italiane quotate» ai fini del Capo II TUF sono le società con sede legale in Italia e titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato UE.
- Per «titoli» si intendono le azioni, i titoli che conferiscono diritto di acquisto o di sottoscrizione di azioni, e gli strumenti convertibili in azioni.
- Per «offerente» si intende il soggetto che promuove un’offerta pubblica di acquisto o di scambio.
Art. 101 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Definizioni e ambito applicativo)
In vigore dal 01/07/1998
1. Ai fini del presente capo si intendono per “società italiane quotate” le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno ((Stato dell’Unione europea)) .
2. Ai fini del presente capo e dell’articolo 123-bis, per “titoli” si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea ordinaria o straordinaria.
3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l’articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell’offerente o della società emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonché gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle: a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli; b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all’articolo 105, commi 2 e 3; c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi detiene individualmente, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società; d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob può individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove ciò non contrasti con le finalità indicate all’articolo
91. 4. Per “persone che agiscono di concerto” si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad ((acquisire o rafforzare)) il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio.
4-bis. ((I soggetti di seguito indicati si presumono persone che agiscono di concerto, ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma 4)) : a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall’articolo 122, comma 1 e comma 5 lettere a), b), c) e d); b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali;
4-ter. ((La)) Consob individua con regolamento: a) ((gli ulteriori casi)) per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma; b) i casi nei quali la cooperazione tra più soggetti non configura un’azione di concerto ai sensi del comma
4. 4-quater. ((Sono “parti interessate” l’offerente, l’emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo con essi, le società ad essi collegate, i componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo, i soci dell’offerente o dell’emittente aderenti a uno dei patti oggetto di comunicazione ai sensi dell’articolo 122 nonché coloro che operano di concerto con l’offerente o l’emittente.))
Le definizioni fondamentali per la disciplina delle OPA
L’art. 101-bis TUF fornisce le definizioni essenziali applicabili al Capo II della Parte IV TUF, che disciplina le offerte pubbliche di acquisto (OPA) e di scambio. Queste definizioni delimitano l’ambito soggettivo e oggettivo della normativa sulle OPA, determinando quando una società è soggetta agli obblighi di questo capo e quali strumenti finanziari ne formano oggetto.
Le «società italiane quotate»
La definizione di «società italiana quotata» ai fini del Capo II combina due requisiti cumulativi: (a) sede legale nel territorio italiano e (b) titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato dell’Unione europea. La scelta di includere tutte le società italiane quotate in qualsiasi mercato regolamentato UE (non solo in quelli italiani) rispecchia il principio del mercato unico: una società italiana con soli titoli quotati su un mercato tedesco è comunque soggetta alla disciplina italiana sulle OPA per il rispetto del «principio dello Stato membro d'origine» nelle operazioni sul controllo societario.
I «titoli» come oggetto delle OPA
La definizione di «titoli» ai fini del Capo II è volutamente ampia: comprende non solo le azioni ordinarie ma anche i titoli che conferiscono il diritto di acquistare o di sottoscrivere azioni (tipicamente warrant, diritti di opzione) e gli strumenti finanziari che conferiscono diritti di voto (inclusi i titoli convertibili in azioni). Questa ampiezza garantisce che la disciplina OPA si applichi a tutte le situazioni in cui il trasferimento del controllo è in gioco, indipendentemente dalla forma tecnica degli strumenti coinvolti.
L'«offerente» nell’OPA
La definizione di «offerente» designa il soggetto che promuove l’OPA: può essere una persona fisica (es. Tizio che acquisisce una partecipazione di controllo) o giuridica (es. Alfa S.p.A. che lancia un’OPA su Beta Quotata). L’offerente è il soggetto che assume gli obblighi previsti dalla disciplina OPA: pubblicazione del documento d'offerta, rispetto delle condizioni di parità di trattamento, comunicazioni alla Consob.
Domande frequenti
Una società italiana quotata solo su un mercato tedesco è soggetta alla disciplina italiana delle OPA?
Sì. L’art. 101-bis TUF definisce «società italiana quotata» qualsiasi società con sede in Italia e titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato UE, indipendentemente dalla nazionalità del mercato. Il criterio rilevante è la sede legale italiana, non la nazionalità del mercato.
I warrant che danno diritto ad acquistare azioni rientrano nella nozione di «titoli» per le OPA?
Sì. La definizione di «titoli» include i titoli che conferiscono il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni e quelli che conferiscono diritti di voto. I warrant che danno accesso a azioni con diritto di voto rientrano quindi nell’oggetto della disciplina OPA.
Una S.r.l. italiana può essere soggetta alla disciplina delle OPA?
No. La disciplina delle OPA si applica alle società italiane quotate, ossia quelle con titoli ammessi a un mercato regolamentato UE. Le S.r.l. non possono avere titoli negoziati su mercati regolamentati, quindi non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina OPA del TUF.