- L’art. 93-bis definisce le nozioni chiave applicabili al Capo I del Titolo VI (prospetto) e al Capo I del Titolo III TUF.
- Le definizioni rinviano al regolamento prospetto (UE) 2017/1129 e ai relativi atti delegati della Commissione europea.
- Le «disposizioni attuative» comprendono gli atti delegati e le norme tecniche adottate ai sensi degli artt. 10 e 15 del regolamento prospetto.
Art. 93 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Definizioni
In vigore dal 01/07/1998
1. Nel presente Capo e nel Capo I del Titolo III si intendono per: a) “regolamento prospetto”: regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 ; b) “disposizioni attuative”: gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 44 del regolamento prospetto e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 ; b-bis) ” regolamento (UE) 2019/1156 “: il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 , (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014; c) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi; d) “responsabile del collocamento”: il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico; e) “Stato membro d’origine”: 1) in relazione all’offerta di titoli, lo Stato membro d’origine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento prospetto; 2) in relazione all’offerta di quote o azioni di Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l’Oicr è stato costituito; f) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro della UE in cui viene effettuata l’offerta o viene chiesta l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, qualora sia diverso dallo Stato membro d’origine. (( f-bis) «KIID»: il documento previsto dall’ articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell’OICVM, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell’Unione europea; f-ter) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall’ articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014 . ))
La funzione delle definizioni nella disciplina del prospetto
L’art. 93-bis TUF svolge una funzione puramente definitoria: fornisce le nozioni essenziali applicabili alla disciplina del prospetto di offerta al pubblico e di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari in mercati regolamentati. La norma opera un rinvio mobile al diritto europeo, definendo «regolamento prospetto» il regolamento (UE) 2017/1129 e «disposizioni attuative» gli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell’art. 44 del regolamento prospetto, nonché le norme tecniche di regolamentazione (RTS) e di attuazione (ITS) adottate ai sensi degli artt. 10 e 15 del medesimo regolamento.
Il regolamento prospetto 2017/1129
Il regolamento (UE) 2017/1129 ha sostituito la direttiva Prospetto (2003/71/CE) introducendo una disciplina direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento. Questa scelta del legislatore europeo ha significativamente ridotto le differenze nazionali nella disciplina del prospetto, creando un documento unico europeo che può essere «passaportato» in tutta l’UE una volta approvato dall’autorità competente dello Stato membro d'origine.
Il rinvio dell’art. 93-bis al regolamento prospetto e alle sue disposizioni attuative garantisce che le definizioni applicabili nel diritto italiano siano sempre aggiornate alla versione più recente del diritto europeo, senza necessità di interventi legislativi nazionali ogni volta che le norme europee vengono modificate.
Le norme tecniche ESMA
Le «disposizioni attuative» richiamate dall’art. 93-bis includono anche le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell’ESMA ai sensi degli artt. 10 e 15 del regolamento prospetto. Queste norme tecniche disciplinano aspetti di dettaglio quali il formato e il contenuto del prospetto, le modalità di pubblicazione e diffusione, e i requisiti di accessibilità. Esse vincolano direttamente gli emittenti e le autorità nazionali, contribuendo all’uniformità applicativa a livello europeo.
Domande frequenti
Cosa si intende per «regolamento prospetto» nell’art. 93-bis TUF?
Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, che disciplina il prospetto di offerta al pubblico e di ammissione alla negoziazione di titoli in mercati regolamentati europei.
Le «disposizioni attuative» dell’art. 93-bis vincolano direttamente gli emittenti italiani?
Sì. Trattandosi di atti delegati della Commissione europea e di norme tecniche ESMA, esse si applicano direttamente in tutti gli Stati UE senza necessità di recepimento nazionale. Gli emittenti devono rispettarle nel predisporre e pubblicare il prospetto.
Perché l’art. 93-bis rinvia al diritto europeo invece di contenere definizioni proprie?
Per garantire la coerenza tra la disciplina italiana e quella europea, evitando duplicazioni e divergenze interpretative. Il rinvio mobile al regolamento prospetto assicura l’automatico aggiornamento delle definizioni nazionali a ogni modifica del diritto UE.