In sintesi
- Consob e Banca d'Italia esercitano i propri poteri di vigilanza nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali.
- I poteri vigilanza sono quelli previsti dagli artt. 62-octies, 62-novies, 62-decies, 79-sexies e 79-quaterdecies TUF.
- La norma accentra il regime di vigilanza sulle infrastrutture di mercato post-trading.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 90 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri di vigilanza
In vigore dal 01/07/1998
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Consob e la Banca d’Italia dispongono, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali, dei poteri rispettivamente previsti dagli articoli ((62-octies, 62-novies, 62-decies,)) 79-sexies e 79-quaterdecies. ((73))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
I poteri di vigilanza sulle infrastrutture di post-trading
L’art. 90-septies TUF concentra in un’unica disposizione il regime dei poteri di vigilanza esercitati da Consob e Banca d'Italia nei confronti dei soggetti chiave nell’infrastruttura di post-trading: i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti centrali (CCP) e i depositari centrali di titoli (CSD).
La norma non introduce autonomi poteri di vigilanza, bensì opera un rinvio ai poteri già disciplinati in altre norme del TUF: gli artt. 62-octies, 62-novies e 62-decies per i gestori delle sedi di negoziazione, e gli artt. 79-sexies e 79-quaterdecies per CCP e CSD. Si tratta di un’architettura normativa a cascata che consente di applicare coerentemente i poteri previsti nelle rispettive sezioni speciali.
La ripartizione tra Consob e Banca d'Italia
La norma rispecchia la struttura bipolare della vigilanza finanziaria italiana: la Consob è competente per i profili di trasparenza, tutela degli investitori e correttezza degli operatori; la Banca d'Italia supervisiona la stabilità delle infrastrutture e i profili sistemici. Per le infrastrutture di post-trading, che operano al centro del sistema finanziario e la cui eventuale crisi potrebbe produrre effetti sistemici, entrambe le autorità devono poter esercitare i propri poteri specifici.
Questa ripartizione si coordina con il quadro europeo definito dal regolamento EMIR (per le CCP) e dal regolamento CSDR (per i CSD), che prevedono meccanismi di coordinamento tra le autorità nazionali competenti e l’ESMA.
Rilevanza sistematica delle norme richiamate
I poteri richiamati comprendono tipicamente: richiesta di informazioni e documenti, ispezioni, adozione di misure correttive, sospensione o revoca dell’autorizzazione nei casi più gravi. Per le infrastrutture di mercato, la capacità delle autorità di intervenire tempestivamente è determinante: un malfunzionamento di una CCP o di un CSD può bloccare il regolamento di milioni di operazioni e generare effetti a cascata sull’intero sistema finanziario.
Domande frequenti
Quali poteri hanno Consob e Banca d'Italia sulle infrastrutture di post-trading?
Hanno i poteri previsti dagli artt. 62-octies, 62-novies, 62-decies, 79-sexies e 79-quaterdecies TUF, che includono richiesta di informazioni, ispezioni e adozione di misure correttive nei confronti di gestori dei mercati, CCP e CSD.
Come si ripartisce la vigilanza tra Consob e Banca d'Italia sulle infrastrutture di mercato?
La Consob vigila sui profili di trasparenza e tutela degli investitori, la Banca d'Italia sui profili di stabilità sistemica. Entrambe esercitano i propri poteri specifici sugli stessi soggetti (CCP e CSD), con meccanismi di coordinamento istituzionale.
Il regolamento ESMA incide sui poteri nazionali di vigilanza sulle CCP e i CSD?
Sì. Il regolamento EMIR (CCP) e il CSDR (CSD) prevedono un coordinamento tra le autorità nazionali competenti e l’ESMA, con competenze dirette dell’ESMA per le CCP di importanza sistemica. I poteri nazionali si esercitano nel rispetto di questo framework europeo.