In sintesi
- Per le funzioni attribuite dal titolo, la Consob dispone dei poteri previsti dagli artt. 6-bis, 6-ter e 7 TUF nei confronti dei partecipanti alle controparti centrali e dei loro clienti.
- Nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, Consob e Banca d'Italia dispongono dei poteri degli artt. 62-octies, 62-novies e 62-decies TUF.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri di vigilanza
In vigore dal 01/07/1998
((1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente titolo, nei confronti dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, la Consob dispone dei poteri previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter e
7. Nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione la Consob e la Banca d’Italia dispongono dei poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies.)) ((73))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Strumenti di vigilanza per il regolamento delle operazioni
L’art. 79-novies TUF è una norma strumentale che specifica i poteri di vigilanza di cui dispone la Consob nell’esercizio delle funzioni attribuite dal titolo relativo al regolamento delle operazioni in strumenti finanziari. Il rinvio agli artt. 6-bis, 6-ter e 7 TUF richiama i poteri generali di vigilanza sugli intermediari finanziari, estendendoli ai partecipanti alle controparti centrali.
Poteri nei confronti dei partecipanti alle CCP
I partecipanti alle controparti centrali (banche, SIM, intermediari finanziari che accedono direttamente ai servizi di clearing) sono soggetti ai poteri informativi, ispettivi e di intervento previsti dagli artt. 6-bis (poteri informativi), 6-ter (ispezioni) e 7 (provvedimenti) del TUF. Questo arsenale consente alla Consob di monitorare il rispetto degli obblighi EMIR (Regolamento UE 648/2012) da parte dei partecipanti.
Poteri nei confronti dei gestori di sedi di negoziazione
Nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, Consob e Banca d'Italia dispongono dei poteri previsti dagli artt. 62-octies (poteri informativi per le sedi di negoziazione), 62-novies (ispezioni) e 62-decies (collaborazione internazionale). Questa seconda categoria di poteri riflette il ruolo delle sedi di negoziazione come «feeder» delle controparti centrali: le operazioni concluse sulle sedi sono poi compensate dalle CCP.
Domande frequenti
La Consob può ispezionare una banca che partecipa come membro di Cassa di Compensazione e Garanzia?
Sì. Ai sensi dell’art. 79-novies TUF, la Consob dispone dei poteri dell’art. 6-ter (ispezioni) nei confronti dei partecipanti alle controparti centrali. La Banca d'Italia mantiene i propri poteri prudenziali sulla stessa banca in quanto intermediario bancario.
Cosa sono i partecipanti alle controparti centrali?
Sono banche, SIM e altri intermediari abilitati che accedono direttamente ai servizi di clearing della controparte centrale (es. CC&G/LCH). A differenza dei clienti (che accedono indirettamente tramite i partecipanti), essi assumono direttamente le posizioni nei confronti della CCP.
La Consob può sospendere le operazioni di un depositario centrale che non rispetta gli obblighi di regolamento?
Sì. L’art. 79-novies TUF attribuisce alla Consob poteri di intervento urgente, inclusa la sospensione temporanea delle operazioni di regolamento, qualora il depositario centrale o i partecipanti al sistema violino le regole operative. La Banca d'Italia può intervenire autonomamente per i profili di stabilità sistemica.