- Il gestore della sede di negoziazione pubblica relazioni settimanali sulle posizioni aggregate per categorie di soggetti nei derivati su merci e quote di emissione.
- Le categorie comprendono imprese di investimento, imprese finanziarie, imprese commerciali, banche centrali, operatori commerciali e altri soggetti.
- Il gestore trasmette le relazioni all’ESMA per la pubblicazione del rapporto aggregato europeo.
Art. 68 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Il gestore di una sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o derivati su quote di emissione pubblica:)) a) ((per le sedi di negoziazione dove sono negoziate le opzioni, due relazioni settimanali, una delle quali senza opzioni, indicanti le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti derivati su merci o derivati su quote di emissione, negoziati sulla sede di negoziazione, specificando il numero delle posizioni lunghe e corte per tali categorie, le modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata per ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria in conformità al comma 4;)) b) ((per le sedi di negoziazione in cui le opzioni non sono negoziate, una relazione settimanale sugli elementi di cui alla lettera a).))
1-bis. ((Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla Consob e all’AESFEM.))
2. ((Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o derivati su quote di emissione al di fuori di una sede di negoziazione forniscono all’autorità competente centrale o, qualora non esista un’autorità competente centrale, all’autorità competente della sede in cui i derivati su merci o derivati su quote di emissione sono negoziati, almeno su base giornaliera, una scomposizione completa delle loro posizioni assunte in contratti OTC economicamente equivalenti, nonché di quelle dei loro clienti e dei clienti di detti clienti fino a raggiungere il cliente finale, ai sensi dell’ articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , e, se del caso, dell’ articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 .))
2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano ai valori di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C), punto
10. 3. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati di negoziazione comunicano al gestore della sede di negoziazione informazioni dettagliate sulle loro posizioni detenute mediante contratti negoziati nella sede di negoziazione in oggetto, almeno su base giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale.
4. La Consob prevede con regolamento: a) i tempi e le modalità di invio da parte del gestore della sede di negoziazione, dei dati disaggregati inerenti alle posizioni di tutte le persone, compresi i membri o partecipanti e i relativi clienti nella sede di negoziazione; b) le modalità di classificazione, da parte dei gestori delle sedi di negoziazione, ai fini dell’informativa da rendere ai sensi del presente articolo, delle persone che detengono posizioni in strumenti derivati su merci ovvero ((in strumenti derivati su)) quote di emissione ((…)) . (73)
La trasparenza delle posizioni aggregate
L’art. 68-quater TUF introduce un sistema di trasparenza pubblica sulle posizioni aggregate nei derivati su merci e su quote di emissione. La pubblicazione settimanale di questi dati, ripartiti per categorie di partecipanti, consente alla Consob, agli altri regulators e al mercato di monitorare la concentrazione delle posizioni e di individuare tempestivamente situazioni di rischio.
Il contenuto delle relazioni settimanali
Il comma 1 richiede la pubblicazione di due relazioni settimanali per le sedi dove si negoziano opzioni: una con opzioni e una senza, per evidenziare l’impatto dei derivati di secondo livello. Le relazioni indicano: le posizioni aggregate per categoria di soggetti, distinguendo tra posizioni lunghe e corte, le variazioni rispetto alla settimana precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata da ciascuna categoria, il numero di soggetti in ciascuna categoria. Questi dati permettono di valutare se il mercato è dominato da speculatori o da operatori commerciali con finalità di copertura.
Le categorie di partecipanti
La classificazione per categorie è essenziale: imprese di investimento e banche, imprese finanziarie, imprese commerciali (produttori, trasformatori, distributori), banche centrali, gestori di ETS e altri soggetti. Questa granularità consente di distinguere le posizioni speculativa da quelle di copertura a livello aggregato, anche senza rivelare l’identità dei singoli operatori.
Reporting all’ESMA
Il gestore della sede di negoziazione trasmette le relazioni settimanali all’ESMA, che le incorpora in un rapporto aggregato europeo. Questo consente all’autorità europea di avere una visione complessiva della distribuzione delle posizioni sui mercati dei derivati su merci europei, fondamentale per la vigilanza macroprudenziale.
Domande frequenti
Perché vengono pubblicate le posizioni aggregate per categorie anziché per singolo operatore?
La pubblicazione aggregata per categorie garantisce la trasparenza del mercato senza rivelare le strategie dei singoli operatori, che costituiscono informazioni riservate. Il compromesso consente la vigilanza pubblica sulla concentrazione delle posizioni salvaguardando la riservatezza commerciale degli intermediari.
Con quale frequenza il gestore pubblica le relazioni sulle posizioni?
Le relazioni sono settimanali. Per le sedi che negoziano opzioni sono richieste due relazioni: una che include le posizioni in opzioni e una che le esclude, per distinguere l’impatto dei derivati di secondo livello sulle posizioni aggregate.
I dati delle relazioni settimanali sono accessibili al pubblico?
Sì. Le relazioni sono pubblicate sul sito del gestore della sede di negoziazione e trasmesse all’ESMA per la pubblicazione in un registro europeo. Operatori, analisti e autorità di vigilanza possono accedere liberamente ai dati aggregati.