- Il gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o su quote di emissione deve dotarsi di un sistema di controlli sulle posizioni aperte.
- Può ottenere informazioni dalle persone sulle posizioni detenute, i titolari effettivi e le finalità delle posizioni.
- Può richiedere la riduzione delle posizioni che superano i limiti e limitare temporaneamente la capacità di un soggetto di effettuare ulteriori operazioni.
Art. 68 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Il gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o derivati sulle quote di emissione si dota di un sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che gli consenta di:)) a) controllare le posizioni aperte delle persone; b) ((ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, circa l’entità e la finalità di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate e eventuali attività o passività nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su quote di emissione o le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti;)) c) imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione in via temporanea o permanente e di adottare unilateralmente misure per assicurare la chiusura o la riduzione della posizione nel caso in cui la persona non ottemperi; e d) esigere che la persona reimmetta temporaneamente liquidità nel mercato a un prezzo e un volume convenuti, con l’esplicito intento di lenire gli effetti di una posizione elevata o dominante. (73)
Il sistema di controllo delle posizioni del gestore
L’art. 68-bis TUF impone ai gestori delle sedi di negoziazione che negoziano derivati su merci o su quote di emissione di dotarsi di un sistema interno di controllo delle posizioni aperte. Questo sistema è il primo livello di vigilanza: opera continuativamente, monitorando in tempo reale le posizioni di tutti i partecipanti e verificandone la conformità ai limiti stabiliti dalla Consob ai sensi dell’art. 68 TUF.
Poteri informativi del gestore
La lettera b) attribuisce al gestore poteri di richiesta di informazioni ampi: può chiedere a qualsiasi persona che detiene una posizione, non solo ai propri membri diretti ma anche ai clienti finali, informazioni sull’entità e la finalità della posizione, sull’identità dei titolari effettivi e sulle attività nel mercato sottostante. Queste informazioni consentono di distinguere le posizioni speculative da quelle di copertura e di verificare il rispetto delle esenzioni hedging.
Poteri di riduzione e limitazione
In presenza di posizioni che superano i limiti, il gestore può: (i) richiedere al soggetto di ridurre la posizione entro un termine; (ii) limitare temporaneamente la capacità del soggetto di concludere ulteriori operazioni sul derivato. Questi poteri operano in modo complementare rispetto a quelli della Consob (art. 68-quinquies): il gestore interviene in via preventiva, la Consob nei casi più gravi o in caso di inadempimento.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento Consob – Intermediari
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.consob.itDomande frequenti
Il gestore del mercato può chiedere informazioni anche ai clienti finali sui derivati su merci?
Sì. Il sistema di controllo delle posizioni deve poter arrivare fino ai clienti finali (look-through), non limitarsi ai membri diretti del mercato. Questo è essenziale per verificare l’identità dei titolari effettivi e rilevare posizioni aggregate che potrebbero essere frammentate tra più intermediari.
Cosa succede se un partecipante rifiuta di fornire informazioni al gestore sulla propria posizione?
Il rifiuto costituisce una violazione degli obblighi normativi. Il gestore è tenuto a segnalarlo alla Consob, che dispone di poteri sanzionatori più incisivi. La Consob può richiedere le informazioni direttamente ai sensi dell’art. 68-quinquies TUF.
I derivati su quote di emissione (ETS) sono soggetti agli stessi controlli?
Sì. L’art. 68-bis si applica esplicitamente anche ai derivati su quote di emissione (ETS Emission Trading Scheme), oltre ai derivati su merci. La vigilanza sulle posizioni in questi strumenti è particolarmente rilevante per l’integrità del sistema europeo di scambio delle emissioni.