← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Tutte le sedi di negoziazione (mercati regolamentati, MTF, OTF) devono garantire resilienza operativa in conformità al Regolamento DORA (UE) 2022/2554.
  • I sistemi di negoziazione devono essere resilienti, avere capacità per i picchi di volume, assicurare negoziazioni ordinate in condizioni critiche ed essere testati periodicamente.
  • Devono adottare meccanismi efficaci di circuit breaker e assicurare la continuità operativa durante le turbولences di mercato.
  • La Consob monitora il rispetto di questi requisiti e può richiedere miglioramenti ai gestori.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Requisiti operativi delle sedi di negoziazione

In vigore dal 01/07/1998

1. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione istituiscono e mantengono la loro resilienza operativa, conformemente agli obblighi stabiliti al capo II del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 , per assicurare che i loro sistemi di negoziazione: a) siano resilienti e abbiano capacità sufficiente per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi; b) siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche; c) siano pienamente testati per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b); d) siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa, compresi politica e piani di continuità operativa delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e piani di risposta e di ripristino relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione istituiti ai sensi dell’ articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2554 , per assicurare la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di negoziazione.

2. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e meccanismi efficaci: a) per garantire che i sistemi algoritmici di negoziazione utilizzati dai membri o partecipanti o clienti non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sulla sede di negoziazione e per gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale causata dagli stessi; b) per identificare, attraverso la segnalazione di membri o partecipanti o clienti, gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica, i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini e le corrispondenti persone che avviano tali ordini; c) per rifiutare gli ordini che eccedono soglie predeterminate di prezzo e volume o sono chiaramente errati; d) per sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni ((in situazioni di emergenza o)) qualora si registri un’oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario nel mercato gestito o in un mercato correlato in un breve lasso di tempo; e) in casi eccezionali, per cancellare, modificare o correggere qualsiasi operazione; f) per controllare gli ordini inseriti, incluse le cancellazioni e le operazioni eseguite dai loro membri o partecipanti o clienti, per identificare le violazioni delle regole del sistema, le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario.

2-bis. ((Il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle circostanze che portano alla sospensione o alla limitazione delle negoziazioni e ai principi per stabilire i principali parametri tecnici utilizzati a tal fine.))

2-ter. ((Qualora il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione non sospenda o limiti le negoziazioni ai sensi del comma 2, lettera d), nonostante una significativa variazione dei prezzi che incide su uno strumento finanziario o su strumenti finanziari correlati abbia determinato condizioni di negoziazione anormali su una o più sedi di negoziazione, la Consob e la Banca d’Italia relativamente alle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, possono adottare misure adeguate per ristabilire il normale funzionamento delle sedi di negoziazione, anche utilizzando i poteri di vigilanza di cui agli articoli 66-quater, commi 1 e 4, e 68-quinquies, comma 1, lettere b) e c).))

3. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione sottoscrivono accordi scritti vincolanti con i membri o partecipanti o clienti che perseguono strategie di market making sul sistema, e si adoperano affinchè un numero sufficiente di soggetti aderisca a tali accordi, in virtù dei quali sono tenuti a trasmettere quotazioni irrevocabili a prezzi concorrenziali, con il risultato di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla natura e alle dimensioni delle negoziazioni nelle sedi di negoziazione in questione.

4. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di misure e procedure efficaci, tra cui le necessarie risorse, per il controllo regolare dell’ottemperanza alle proprie regole.

5. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione: a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28 )) ; b) adottano regole trasparenti, eque e non discriminatorie in materia di servizi di co-ubicazione; c) adottano una struttura delle commissioni, incluse le commissioni di esecuzione delle operazioni, le commissioni accessorie e i rimborsi, trasparente, equa e non discriminatoria; d) adottano regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, ricevute di deposito, fondi indicizzati quotati, certificates e altri strumenti finanziari analoghi.

6. La Consob approva gli accordi che il gestore di una sede di negoziazione intende concludere per l’esternalizzazione a soggetti terzi di tutte o parte delle funzioni operative critiche relative ai sistemi della sede da esso gestita che consentono la negoziazione algoritmica, intendendosi come funzioni operative critiche quelle indicate dall’articolo 65, comma 1, lettere b), c) ed e).

7. La Consob individua con regolamento i requisiti operativi specifici di cui le sedi di negoziazione devono dotarsi con riguardo a: a) il contenuto minimo degli accordi scritti richiesti ai sensi del comma 3 e gli obblighi di controllo del gestore della sede di negoziazione in merito ai medesimi; b) i sistemi, le procedure e i dispositivi in materia di sistemi algoritmici di negoziazione previsti dal comma 2, lettere a) e b); c) i criteri in base ai quali fissare i parametri per la sospensione delle negoziazioni e le relative modalità di gestione; d) i requisiti per l’accesso elettronico diretto alle sedi di negoziazione; e) i requisiti della struttura delle commissioni di cui al comma 5, lettera c); f) i parametri per calibrare i regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione indicati nel comma 5, lettera d).

8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera b), sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, per i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione che siano gestiti da Sim e banche italiane. (73)

La resilienza operativa come pilastro della vigilanza

L’art. 65-sexies TUF pone la resilienza operativa al centro dei requisiti delle sedi di negoziazione. La norma rispecchia la crescente consapevolezza che i mercati finanziari moderni dipendono da infrastrutture tecnologiche complesse, vulnerabili tanto ai guasti tecnici quanto agli attacchi informatici. Un’interruzione improvvisa di una sede di negoziazione può avere effetti a cascata sull’intero sistema finanziario.

Il Regolamento DORA come standard di riferimento

Il comma 1 richiama esplicitamente gli obblighi del Regolamento DORA (UE) 2022/2554 del 14 dicembre 2022 sulla resilienza operativa digitale. DORA è diventato applicabile dal 17 gennaio 2025 e rappresenta il principale corpus normativo europeo sulla cybersicurezza e la resilienza digitale per le entità finanziarie, incluse le sedi di negoziazione. Gli obblighi DORA coprono: gestione del rischio ICT, test di resilienza operativa (penetration test, scenari di stress), segnalazione degli incidenti, gestione dei fornitori ICT terzi e accordi di condivisione delle informazioni.

Requisiti tecnici specifici

Il comma 1 elenca requisiti tecnici precisi: (a) resilienza e capacità adeguata per gestire i picchi di volumi, nelle giornate di alta volatilità, come durante crisi finanziarie o annunci di politica monetaria, i volumi di ordini possono moltiplicarsi per decine di volte rispetto alla media; (b) capacità di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di stress; (c) test periodici per verificare il rispetto di questi requisiti; (d) capacità di rifiutare ordini eccedenti soglie predeterminate.

Circuit breaker e meccanismi di sospensione

I meccanismi di circuit breaker, sospensioni automatiche in caso di movimenti di prezzo eccessivi, sono uno strumento fondamentale per prevenire i flash crash. L’art. 65-sexies TUF impone alle sedi di negoziazione di dotarsi di tali meccanismi e di tenerli aggiornati rispetto all’evoluzione del mercato. La Consob sorveglia l’efficacia di questi dispositivi nell’ambito della vigilanza ordinaria.

Continuità operativa e comunicazione degli incidenti

Le sedi di negoziazione devono garantire la continuità operativa anche in scenari di crisi e comunicare tempestivamente alla Consob qualsiasi interruzione o degrado significativo del servizio. La comunicazione rapida degli incidenti consente all’autorità di adottare misure di gestione della crisi e di informare il mercato, prevenendo comportamenti opportunistici.

Domande frequenti

Dal quando è applicabile DORA alle sedi di negoziazione italiane?

Il Regolamento DORA (UE) 2022/2554 è divenuto applicabile dal 17 gennaio 2025. Da tale data, tutte le sedi di negoziazione italiane devono rispettare gli obblighi di resilienza operativa digitale ivi previsti, inclusi i test TLPT (Threat-Led Penetration Testing).

Cosa succede se una sede di negoziazione subisce un’interruzione informatica?

Il gestore deve attivare il piano di continuità operativa e comunicare tempestivamente la situazione alla Consob. Le negoziazioni già concluse rimangono valide; quelle in corso al momento dell’interruzione seguono le procedure di gestione delle anomalie previste dal regolamento del mercato.

Con quale frequenza le sedi di negoziazione devono testare i propri sistemi?

DORA richiede test periodici di resilienza, con tipologia e frequenza variabili in base alla classificazione come entità finanziaria significativa. I penetration test avanzati (TLPT) sono richiesti almeno ogni tre anni per le entità più significative.

Un gestore di MTF ha gli stessi obblighi DORA di una Borsa regolamentata?

Sì, per quanto riguarda la sostanza degli obblighi DORA. L’art. 65-sexies richiama DORA per tutte le sedi di negoziazione (mercati regolamentati, MTF, OTF) senza distinzioni. Alcune specifiche tecniche possono variare in base alle dimensioni e alla complessità dell’entità.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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