In sintesi
- La Consob definisce con regolamento i vincoli applicabili alle sedi di negoziazione in materia di operatività «matched principal» e di negoziazione in conto proprio all’interno del sistema.
- La norma rinvia alla disciplina regolamentare Consob per la specificazione tecnica di questi regimi operativi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Negoziazione «matched principal» e operatività in conto proprio del gestore di una sede di negoziazione)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((La Consob definisce con regolamento i vincoli cui sono soggette le sedi di negoziazione in materia di operatività “matched principal” e di negoziazione in conto proprio all’interno del sistema.)) ((133))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Rinvio alla normativa secondaria
L’art. 65-quinquies TUF è una norma di rinvio: attribuisce alla Consob il potere di determinare, con proprio regolamento, i vincoli specifici a cui sono soggette le sedi di negoziazione in materia di operatività «matched principal» e di negoziazione in conto proprio all’interno del sistema. Si tratta di una tecnica legislativa tipica dei mercati finanziari, dove la complessità tecnica rende opportuno demandare i dettagli all’autorità di settore.
L’operatività matched principal
Il modello «matched principal», o «riskless principal», è una modalità operativa in cui l’intermediario si interpone tra acquirente e venditore, concludendo simultaneamente due contratti speculari: uno di acquisto e uno di vendita. Non assume rischio di mercato proprio perché le due transazioni si annullano. Questo modello è diffuso nei mercati OTC (derivati, obbligazioni) e può essere adottato dagli OTF entro i limiti fissati dalla Consob.
Coordinamento con MiFIR
I vincoli che la Consob deve fissare con regolamento derivano dal framework europeo MiFIR, che disciplina le deroghe agli obblighi di negoziazione e la distinzione tra negoziazione in conto proprio e matched principal. La normativa Consob deve essere coerente con le Regulatory Technical Standards ESMA che specificano le condizioni per l’applicazione di queste modalità operative.
Domande frequenti
Cos'è l’operatività matched principal in una sede di negoziazione?
È un modello operativo in cui il gestore della sede si interpone simultaneamente tra acquirente e venditore come controparte di entrambe le transazioni, senza assumere rischio di mercato netto. Si distingue dalla negoziazione in conto proprio perché le posizioni si compensano immediatamente.
Perché la Consob regola il matched principal con regolamento secondario?
La complessità tecnica della materia e la necessità di allineamento continuo con le norme tecniche ESMA rendono il regolamento secondario lo strumento più adatto, più flessibile rispetto alla legge primaria. La Consob può così aggiornare i vincoli senza modificare il TUF.
Una SIM che gestisce un OTF può usare il matched principal?
Sì, entro i limiti fissati dalla Consob con regolamento ai sensi dell’art. 65-quinquies e con le condizioni specificate dall’art. 65-quater TUF. Il matched principal è esplicitamente consentito agli OTF come alternativa alla negoziazione in conto proprio.