- La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo di SIM, gestori autorizzati e relative capogruppo al ricorrere dei presupposti dell’art. 56, comma 1, lett. a) (gravi irregolarità o violazioni).
- Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano materie di sua competenza.
- La Banca d'Italia convoca l’assemblea per il rinnovo degli organi e ne approva la nomina dei nuovi componenti.
- Può essere disposta anche la rimozione di uno o più componenti dell’alta dirigenza.
- Restano salvi i poteri di rimozione individuale ex art. 7 TUF e la possibilità di adottare l’amministrazione straordinaria.
Art. 56 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell’alta dirigenza )
In vigore dal 01/07/1998
1. La Banca d’Italia, sentita la Consob può disporre la rimozione ((e ordinare il rinnovo)) di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, ((dei gestori autorizzati o)) delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 56, comma 1, lettera a). ((Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto essa vigila.)) Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (73)
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea ((della società di cui al comma 1)) o della società capogruppo con all’ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
2-bis. ((Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, la Banca d’Italia può, inoltre, ordinare la rimozione di uno o più componenti dell’alta dirigenza della società di cui al medesimo comma 1.))
2-ter. ((La Banca d’Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società.))
3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l’amministrazione straordinaria nei casi previsti dall’articolo 56, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.
3-bis. ((Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, e dell’articolo 12, comma 5-ter se sufficiente per porre rimedio alla situazione.))
La rimozione collettiva: uno strumento intermedio tra vigilanza ordinaria e amministrazione straordinaria
L’art. 56-bis TUF introduce la misura della rimozione collettiva degli organi di amministrazione e controllo delle SIM e dei gestori autorizzati, collocandola nel sistema delle misure di gestione delle crisi come strumento intermedio. A differenza dell’intervento precoce (art. 55-quinquies), che si applica in una fase ancora antecedente alla crisi manifesta, la rimozione collettiva presuppone l’accertamento di gravi irregolarità o violazioni normative (presupposto di cui all’art. 56, comma 1, lett. a). A differenza dell’amministrazione straordinaria (art. 56), non prevede la sostituzione degli organi con commissari nominati dall’Autorità, ma impone alla società di rinnovarli attraverso l’assemblea degli azionisti, mantenendo così la continuità dell’impresa in una forma meno invasiva.
Il procedimento di rimozione e il controllo sulle nomine
Il provvedimento di rimozione collettiva è adottato dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. Quando le violazioni accertate riguardano profili di competenza della Consob, trasparenza, regole di condotta, gestione dei conflitti di interesse, le misure sono adottate su proposta di quest'ultima, garantendo il rispetto del riparto di competenze tra le due Autorità. Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale, fissa la data di decorrenza della rimozione e contiene la convocazione dell’assemblea della società (o della capogruppo) con all’ordine del giorno il rinnovo integrale degli organi. La Banca d'Italia esercita poi un controllo ex post sulle nomine: approva la nomina dei componenti degli organi di nuova elezione, assicurando che i nuovi esponenti abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità necessari e che la scelta degli azionisti sia coerente con l’obiettivo di porre rimedio alle violazioni accertate.
La rimozione dell’alta dirigenza e il rapporto con altre misure
Il comma 2-bis estende la misura alla dirigenza: al ricorrere degli stessi presupposti, la Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti dell’alta dirigenza della SIM, quando la responsabilità delle violazioni sia riconducibile a specifiche figure manageriali piuttosto che all’intero organo collegiale. Questa previsione consente un intervento chirurgico, senza travolgere l’intera governance della società. La norma chiarisce il rapporto con le altre misure disponibili: la rimozione collettiva non esclude né la successiva adozione dell’amministrazione straordinaria (art. 56), né la rimozione di singoli esponenti ex art. 7 commi 2-bis e 2-ter TUF e art. 12 comma 5-ter TUF (che rimane esperibile quando è sufficiente un intervento mirato su un singolo soggetto).
Domande frequenti
Cosa distingue la rimozione collettiva dall’amministrazione straordinaria?
La rimozione collettiva sostituisce gli organi attraverso il rinnovo assembleare: gli azionisti nominano i nuovi componenti, che la Banca d'Italia poi approva. L’amministrazione straordinaria invece sospende gli organi e li sostituisce con commissari nominati direttamente dalla Banca d'Italia, con un’ingerenza maggiore nella governance.
La Consob può disporre la rimozione collettiva degli organi di una SIM?
Può proporre la misura alla Banca d'Italia quando le violazioni riguardano materie di sua competenza (regole di condotta, trasparenza, conflitti di interesse). La decisione formale spetta però alla Banca d'Italia.
Chi controlla che i nuovi organi della SIM siano idonei dopo la rimozione collettiva?
La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi (e dell’eventuale nuova alta dirigenza) effettuata dall’assemblea, verificando che i candidati abbiano i requisiti necessari e siano idonei a porre rimedio alle situazioni che hanno causato la rimozione.
La rimozione collettiva si applica alle SIM soggette all’intervento precoce ex art. 55-quinquies?
No. L’art. 55-quinquies, comma 2 esclude espressamente l’applicazione dell’art. 56-bis alle SIM disciplinate dal capo V-bis, per le quali si applica il sistema di intervento precoce BRRD, che prevede misure specifiche e distinte.