Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 55 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sostegno finanziario di gruppo)

In vigore dal 01/07/1998

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1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell’articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo

55-quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-quinquiesdecies, 69-sexiesdecies e 69-septiesdecies del Testo unico bancario. ))

In sintesi

  • Le SIM appartenenti a un gruppo ai sensi dell’art. 11 TUF possono concludere accordi di sostegno finanziario infragruppo per il caso in cui una di esse si trovi in una situazione che richiede l’intervento precoce ex art. 55-quinquies.
  • Si applicano in quanto compatibili gli artt. 69-duodecies/69-septiesdecies TUB (accordi di sostegno finanziario di gruppo bancario).

Il sostegno finanziario di gruppo tra SIM

L’art. 55-quater TUF regola gli accordi di sostegno finanziario di gruppo tra SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) appartenenti al medesimo gruppo ai sensi dell’art. 11 TUF. La norma replica per le SIM la disciplina prevista per le banche dagli artt. 69-duodecies e seguenti del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), creando un meccanismo di mutua assistenza che può prevenire la crisi di una singola SIM del gruppo senza necessità di ricorrere a procedure di risoluzione esterne.

Il sostegno finanziario infragruppo può essere attivato quando per una delle SIM del gruppo si realizzano i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’art. 55-quinquies TUF, una situazione di deterioramento delle condizioni finanziarie che non raggiunge ancora la soglia della crisi irreversibile ma che richiede misure immediate. L’accordo di sostegno consente alla SIM «forte» del gruppo di fornire liquidità, garanzie o altri strumenti di sostegno alla SIM in difficoltà, nell’ambito di un contratto preventivamente negoziato e approvato.

La disciplina applicabile è quella del TUB in quanto compatibile: in particolare, le norme sulla forma dell’accordo, le condizioni a cui il sostegno può essere fornito (deve avvenire a condizioni di mercato e non deve pregiudicare la solvibilità del soggetto erogante), l’approvazione delle Autorità competenti, i limiti quantitativi e qualitativi del sostegno. Il rimando per compatibilità garantisce un’applicazione coerente con il quadro BRRD, evitando disallineamenti tra il regime delle SIM e quello delle banche nella gestione dei gruppi finanziari misti.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Regolamento Banca d'Italia

Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM del 23 dicembre 2022 (1° aggiornamento del 12 marzo 2024)

Il Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM del 23 dicembre 2022 disciplina il sostegno finanziario infragruppo tra imprese di investimento ai sensi dell'art. 55-quater del TUF. Prevede che gli accordi di sostegno finanziario siano preventivamente approvati dalla Banca d'Italia, verificando che le condizioni di trasferimento di risorse - fondi propri, liquidità o garanzie - siano conformi ai principi di sana e prudente gestione e non pregiudichino la stabilità dell'entità cedente.

Domande frequenti

Una SIM capogruppo puo' aiutare una SIM del gruppo in difficolta'?

Si': l'art. 55-quater TUF consente accordi di sostegno finanziario tra SIM del gruppo, attivabili quando si realizzino i presupposti dell'intervento precoce.

Quando puo' essere attivato il sostegno?

Quando per una SIM del gruppo si realizzano i presupposti dell'intervento precoce ex art. 55-quinquies TUF (deterioramento non ancora irreversibile).

Quali norme si applicano agli accordi?

Quelle del TUB (artt. 69-duodecies e ss.), in quanto compatibili: forma, condizioni, approvazione delle autorita', limiti.

A quali condizioni puo' avvenire il sostegno?

A condizioni di mercato e senza pregiudicare la solvibilita' del soggetto erogante, con approvazione delle autorita' competenti.

A cosa serve questo meccanismo?

A prevenire la crisi di una singola SIM del gruppo senza ricorrere a procedure di risoluzione esterne.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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