In sintesi
- Le SIM appartenenti a un gruppo ai sensi dell’art. 11 TUF possono concludere accordi di sostegno finanziario infragruppo per il caso in cui una di esse si trovi in una situazione che richiede l’intervento precoce ex art. 55-quinquies.
- Si applicano in quanto compatibili gli artt. 69-duodecies/69-septiesdecies TUB (accordi di sostegno finanziario di gruppo bancario).
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Art. 55 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sostegno finanziario di gruppo)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell’articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo
55-quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-quinquiesdecies, 69-sexiesdecies e 69-septiesdecies del Testo unico bancario. ))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il sostegno finanziario di gruppo tra SIM
L’art. 55-quater TUF regola gli accordi di sostegno finanziario di gruppo tra SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) appartenenti al medesimo gruppo ai sensi dell’art. 11 TUF. La norma replica per le SIM la disciplina prevista per le banche dagli artt. 69-duodecies e seguenti del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), creando un meccanismo di mutua assistenza che può prevenire la crisi di una singola SIM del gruppo senza necessità di ricorrere a procedure di risoluzione esterne.
Il sostegno finanziario infragruppo può essere attivato quando per una delle SIM del gruppo si realizzano i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’art. 55-quinquies TUF, una situazione di deterioramento delle condizioni finanziarie che non raggiunge ancora la soglia della crisi irreversibile ma che richiede misure immediate. L’accordo di sostegno consente alla SIM «forte» del gruppo di fornire liquidità, garanzie o altri strumenti di sostegno alla SIM in difficoltà, nell’ambito di un contratto preventivamente negoziato e approvato.
La disciplina applicabile è quella del TUB in quanto compatibile: in particolare, le norme sulla forma dell’accordo, le condizioni a cui il sostegno può essere fornito (deve avvenire a condizioni di mercato e non deve pregiudicare la solvibilità del soggetto erogante), l’approvazione delle Autorità competenti, i limiti quantitativi e qualitativi del sostegno. Il rimando per compatibilità garantisce un’applicazione coerente con il quadro BRRD, evitando disallineamenti tra il regime delle SIM e quello delle banche nella gestione dei gruppi finanziari misti.
Domande frequenti
Una SIM capogruppo può prestare soldi a una SIM del gruppo che è in difficoltà?
Sì, tramite un accordo di sostegno finanziario di gruppo preventivamente negoziato. Il sostegno deve avvenire a condizioni di mercato e non deve pregiudicare la solvibilità della SIM che lo eroga; si applica la disciplina prevista per le banche dagli artt. 69-duodecies e ss. TUB.
Quando può scattare l’accordo di sostegno finanziario tra SIM?
Quando per una SIM del gruppo si realizzano i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’art. 55-quinquies TUF: un deterioramento delle condizioni finanziarie che richiede misure immediate, pur non avendo ancora raggiunto la soglia della crisi irreversibile.
Il sostegno finanziario di gruppo tra SIM deve essere approvato dai soci?
Sì. L’accordo quadro di sostegno finanziario di gruppo deve essere approvato dall’assemblea di ciascuna SIM partecipante. Ogni singola erogazione, poi, deve essere decisa dall’organo amministrativo della SIM che presta il sostegno, previa verifica delle condizioni di solvibilità propria.