Art. 324 c.c. Usufrutto legale
In vigore
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all’emancipazione (2). I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli. Non sono soggetti ad usufrutto legale: 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione; 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima; 4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1). Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
In sintesi
I genitori hanno l'usufrutto legale sui beni del figlio minore non emancipato, che compensa in parte i costi del mantenimento. L'usufrutto non si estende ai beni del figlio esclusi dall'amministrazione genitoriale.
Natura giuridica e ratio
L'art. 324 c.c. attribuisce ai genitori un usufrutto legale sui beni del figlio minore non emancipato. Si tratta di un diritto reale di godimento che nasce direttamente dalla legge, senza necessità di atto costitutivo, e si estingue automaticamente al venir meno dei presupposti. La ratio è di compensazione economica: i genitori sostengono le spese di mantenimento, istruzione e educazione del figlio (art. 147 c.c.) e l'usufrutto legale rappresenta un parziale rimborso mediante il godimento dei frutti del patrimonio del minore. Non è un vantaggio arbitrario ma una forma di equilibrio tra il dovere di mantenimento e il costo che esso comporta.
Contenuto dell'usufrutto legale
I genitori percepiscono i frutti civili dei beni del figlio: canoni di locazione di immobili, interessi su capitali, dividendi azionari. Non possono però disporre del capitale (che appartiene al figlio) né compiere atti di disposizione sui beni fruttiferi senza autorizzazione. L'usufrutto legale è intrasmissibile: non può essere ceduto a terzi né ipotecato; è personale e inerente alla qualità di genitori. I creditori dei genitori non possono pignorare l'usufrutto legale, che è protetto da una forma di impignorabilità (art. 328 c.c.).
Beni esclusi e obblighi dei genitori
Il secondo comma riprende le esclusioni dell'art. 323 c.c.: l'usufrutto non si estende ai beni acquisiti con il lavoro del figlio, a quelli lasciati con esclusione espressa dei genitori e ai beni destinati a specifiche esigenze del figlio. I genitori sono tenuti a impiegare i frutti dell'usufrutto nell'interesse della famiglia e, prioritariamente, nel mantenimento e nell'istruzione del figlio. Se non adempiono a questo obbligo, possono essere privati dell'usufrutto dal giudice.
Connessioni con altre norme
L'art. 324 va letto insieme all'art. 323 c.c. (beni esclusi dall'amministrazione), all'art. 328 c.c. (impignorabilità dell'usufrutto legale), all'art. 978 c.c. (usufrutto in generale) e con le norme tributarie sull'imputazione dei redditi del minore in capo ai genitori (art. 4 TUIR: i redditi dei beni in usufrutto legale si imputano ai genitori per fini IRPEF).
Domande frequenti
Se mio figlio minore possiede un appartamento ereditato dai nonni, chi percepisce il canone di affitto?
I genitori, in forza dell'usufrutto legale ex art. 324 c.c. Tuttavia sono obbligati a destinare quei proventi al mantenimento e all'istruzione del figlio. L'appartamento rimane di proprietà del figlio; solo il godimento dei frutti (canoni) spetta ai genitori durante la minore età.
I creditori del genitore possono pignorare l'usufrutto legale sul patrimonio del figlio?
No. L'usufrutto legale è protetto da impignorabilità ex art. 328 c.c.: i creditori dei genitori non possono aggredire i frutti del patrimonio del figlio che derivano dall'usufrutto legale. Questa protezione tutela il figlio da eventuali difficoltà economiche dei genitori.
L'usufrutto legale è soggetto a IRPEF?
Sì. L'art. 4 TUIR prevede che i redditi dei beni sui quali i genitori hanno l'usufrutto legale (ex art. 324 c.c.) si imputano ai genitori stessi, non al figlio minore. Il genitore che percepisce canoni di locazione da beni del figlio in usufrutto li dichiara come propri redditi fondiari o diversi.
Cosa succede all'usufrutto legale se i genitori si separano?
L'usufrutto legale spetta a entrambi i genitori congiuntamente. In caso di separazione o divorzio, i genitori conservano entrambi l'usufrutto sui beni del figlio salvo provvedimento del giudice. Se un genitore è decaduto dalla responsabilità genitoriale, perde anche l'usufrutto.