← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le Sicav in gestione interna non sono soggette alle cause ordinarie di scioglimento per riduzione del capitale previste dal codice civile (art. 2484, nn. 4 e 5).
  • Lo scioglimento è automatico se il capitale scende sotto la soglia minima e permane tale per sessanta giorni, salvo avvio di fusione con altra Sicav o Sicaf.
  • Gli atti pubblicitari relativi allo scioglimento devono essere comunicati alla Banca d'Italia entro dieci giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese e alla Consob.
  • I liquidatori sono nominati, revocati e sostituiti dall’assemblea straordinaria, con piano di smobilizzo soggetto a preventiva comunicazione alla Banca d'Italia.
  • Il bilancio finale di liquidazione è soggetto a revisione legale e il depositario provvede al rimborso delle azioni secondo le indicazioni dei liquidatori.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Scioglimento e liquidazione volontaria)

In vigore dal 01/07/1998

1. Alle Sicav ((in gestione interna autorizzate)) non si applica l’ articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile . Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav o una Sicaf. ((133))

2. ((Per le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate)) , gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall’ articolo 2484, terzo e quarto comma, del codice civile , sono pubblicati anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e comunicati alla Banca d’Italia nel termine di dieci giorni dall’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L’emissione ((e il rimborso)) di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall’ articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile , dalla data di assunzione della delibera, ((negli altri casi previsti dall’ articolo 2484 del codice civile )) e, per le Sicav ((in gestione interna autorizzate)) , dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell’assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell’iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine. ((133))

3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all’assemblea straordinaria. ((Si applica l’ articolo 2487 del codice civile , ad eccezione del comma 1, lettera c).)) ((133))

4. Alla Banca d’Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l’attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.

6. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo ((alle Sicav in gestione interna autorizzate e alle Sicaf in gestione interna autorizzate)) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile . ((133))

Il regime speciale di scioglimento delle Sicav in gestione interna

L’art. 35-octies TUF introduce una disciplina derogatoria rispetto alle norme del codice civile sullo scioglimento delle società per azioni, giustificata dalla peculiare struttura delle Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile) in gestione interna autorizzate. La variabilità del capitale, tratto distintivo della Sicav, rende inapplicabili le cause di scioglimento per riduzione al di sotto del minimo legale tipicamente previste per le S.p.A. ordinarie (art. 2484, primo comma, nn. 4 e 5, c.c.). Si tratta di un adattamento funzionale indispensabile: il capitale di una Sicav fluctua fisiologicamente in ragione dei rimborsi e delle nuove sottoscrizioni, e penalizzarla con le stesse soglie previste per le società ordinarie renderebbe impossibile l’operatività corrente.

In luogo di tale disciplina, il legislatore ha individuato una soglia minima determinata ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lett. c) TUF, il cui mancato rispetto protratto per sessanta giorni determina lo scioglimento automatico. Il termine è sospeso quando sia in corso una procedura di fusione con altra Sicav o Sicaf: la norma evita così effetti destabilizzanti su operazioni di riorganizzazione già avviate, tutelando sia i soci sia i creditori.

Le comunicazioni obbligatorie e la sospensione delle operazioni sulle azioni

Il comma 2 regola gli adempimenti pubblicitari al verificarsi delle cause di scioglimento. Gli atti che il codice civile prescrive in forma di pubblicità nel registro delle imprese devono essere diffusi anche secondo le modalità statutarie di pubblicazione del NAV (valore patrimoniale netto) e comunicati alla Banca d'Italia entro dieci giorni dall’iscrizione, con contestuale trasmissione alla Consob della delibera del consiglio di amministrazione.

Di rilievo pratico è la sospensione dell’emissione e del rimborso delle azioni, che scatta in momenti differenziati a seconda della causa di scioglimento. Per le cause ordinarie ex art. 2484 c.c., la sospensione avviene dalla data della delibera; per il caso specifico della riduzione del capitale sotto soglia (art. 35-octies, comma 1), la sospensione decorre dalla delibera del consiglio di amministrazione o dall’iscrizione del decreto del presidente del tribunale. Questa articolazione temporale è funzionale a proteggere i partecipanti: una volta avviata la procedura di scioglimento, non è consentito aumentare la platea dei soci o ridurre ulteriormente le risorse disponibili mediante rimborsi.

La governance della liquidazione: nomina e poteri dei liquidatori

La nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori spetta esclusivamente all’assemblea straordinaria, con esclusione dell’applicazione dell’art. 2487, comma 1, lett. c) c.c. (che consente la nomina giudiziale). Tale scelta rafforza l’autonomia degli azionisti nella gestione della fase liquidatoria, coerentemente con la natura dell’investimento collettivo.

Il piano di smobilizzo, ossia il programma di realizzo dell’attivo, e il piano di riparto devono essere preventivamente comunicati alla Banca d'Italia, che si riserva la facoltà di dettare le disposizioni in materia. I liquidatori sono tenuti a liquidare l’attivo nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità di vigilanza, la quale mantiene un ruolo di supervisione sostanziale sull’intera procedura. Questo assetto garantisce che la liquidazione avvenga in modo ordinato, tutelando sia i partecipanti che non hanno ancora rimborsato le proprie azioni sia i creditori della società.

La revisione legale e il rimborso finale

Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale, in attuazione del principio di trasparenza che caratterizza la disciplina degli OICR. La pubblicazione sui quotidiani indicati nello statuto garantisce una forma di pubblicità esterna, accessibile anche ai partecipanti che non monitorino costantemente la situazione societaria.

Il ruolo del depositario nella fase conclusiva è cruciale: esso provvede al rimborso delle azioni, su istruzione dei liquidatori, nella misura risultante dal bilancio finale. In questo modo si preserva la separazione patrimoniale tra le risorse del fondo e quelle del gestore, evitando che i liquidatori procedano direttamente a operazioni bancarie o di pagamento senza il filtro del soggetto fiduciario.

Sussidiarietà del diritto comune societario

Il comma 7 chiude il cerchio prevedendo l’applicazione residuale, in quanto compatibili, delle disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII del codice civile in materia di liquidazione delle S.p.A. La compatibilità va verificata caso per caso, tenendo conto delle peculiarità dell’investimento collettivo: ad esempio, la disciplina sulla distribuzione dell’attivo residuo si adatta alla logica proporzionale delle quote di partecipazione al fondo, mentre le norme sul deposito giudiziale dell’attivo trovano applicazione nel rispetto delle disposizioni della Banca d'Italia.

Domande frequenti

Una Sicav si scioglie automaticamente se il capitale scende temporaneamente sotto la soglia minima?

No. Lo scioglimento automatico si verifica solo se il capitale rimane al di sotto della soglia per almeno sessanta giorni consecutivi. Inoltre, il termine è sospeso se in quel periodo è stata avviata una procedura di fusione con altra Sicav o Sicaf.

Chi nomina i liquidatori di una Sicav in gestione interna?

I liquidatori sono nominati, revocati e sostituiti dall’assemblea straordinaria degli azionisti. Non si applica la nomina giudiziale prevista dall’art. 2487, comma 1, lett. c) del codice civile.

Cosa succede alle azioni quando si avvia la procedura di scioglimento di una Sicav?

L’emissione e il rimborso delle azioni sono sospesi dalla data della delibera (o dall’iscrizione del decreto presidenziale), a seconda della causa di scioglimento. Il depositario potrà procedere al rimborso finale solo sulla base del bilancio di liquidazione approvato.

La Banca d'Italia può controllare la liquidazione di una Sicav?

Sì. I liquidatori devono preventivamente comunicare alla Banca d'Italia il piano di smobilizzo e quello di riparto, e procedere alla liquidazione nel rispetto delle disposizioni dalla stessa stabilite.

Si applica il codice civile alla liquidazione di una Sicav?

In via sussidiaria sì: si applicano le norme del libro V, titolo V, capo VIII del codice civile in quanto compatibili con la disciplina speciale. Le incompatibilità si valutano caso per caso, tenendo conto della natura dell’investimento collettivo.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.