In sintesi
- L’art. 35-novies disciplina la trasformazione delle SGR in SICAV o SICAF e viceversa, nonché le trasformazioni tra forme societarie diverse di soggetti vigilati.
- Le trasformazioni richiedono l’autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob, che verifica il mantenimento dei requisiti nel soggetto risultante dalla trasformazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Trasformazione)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Le Sicav che hanno la forma di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano. Le Sicav che hanno la forma di FIA e le Sicaf non possono trasformarsi in un organismo diverso da un Oicr italiano. ))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Le trasformazioni nel settore della gestione collettiva
L’art. 35-novies TUF, di contenuto sintetico, disciplina il regime delle trasformazioni societarie che coinvolgono SGR, SICAV e SICAF. Si tratta di operazioni relativamente rare nella prassi italiana, ma rilevanti quando un gestore vuole cambiare la propria struttura giuridica per adattarla a nuove strategie di business o a esigenze fiscali e organizzative. Le trasformazioni richiedono l’approvazione preventiva della Banca d'Italia, sentita la Consob, che verifica che il soggetto risultante dalla trasformazione mantenga tutti i requisiti autorizzativi previsti dalla legge.
Tipologie di trasformazione
Le principali trasformazioni previste nell’ambito del settore della gestione collettiva sono: (1) trasformazione di una SGR in SICAV o SICAF in gestione interna (e viceversa); (2) trasformazione di una SICAV aperta in SICAF chiusa; (3) fusione tra SGR. In ogni caso, la Banca d'Italia deve verificare che il soggetto risultante sia pienamente conforme ai requisiti dell’autorizzazione (capitale, organizzazione, esponenti) e che gli interessi degli investitori degli OICR gestiti siano adeguatamente tutelati durante la procedura di trasformazione.
Domande frequenti
Una SGR può trasformarsi in SICAV senza autorizzazione?
No, la trasformazione di una SGR in SICAV o SICAF (e viceversa) richiede l’autorizzazione preventiva della Banca d'Italia, sentita la Consob. L’Autorità verifica che il soggetto risultante dalla trasformazione mantenga tutti i requisiti previsti dalla legge.
Cosa succede agli investitori dei fondi gestiti da una SGR che si trasforma?
La trasformazione della SGR non dovrebbe pregiudicare la continuità della gestione dei fondi. La Banca d'Italia verifica che gli interessi degli investitori siano tutelati durante la procedura. Tipicamente, i fondi continuano a essere gestiti dal soggetto risultante dalla trasformazione.
Una SICAV aperta può diventare una SICAF chiusa?
Sì, la trasformazione è possibile ma richiede l’autorizzazione della Banca d'Italia e deve prevedere adeguate tutele per gli investitori, inclusa la possibilità di rimborso delle quote per chi non vuole rimanere in un fondo a capitale fisso.