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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 320 c.c. Rappresentanza e amministrazione

In vigore

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale (1), rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, (2) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego. L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del giudice tutelare. (3) Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale (1), o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale (1), il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1), la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Rappresentanza legale: i genitori rappresentano congiuntamente il figlio minore negli atti civili e gestiscono i suoi beni.
  • Atti di ordinaria amministrazione: ciascun genitore può compierli da solo; per quelli di straordinaria amministrazione serve il consenso di entrambi.
  • Autorizzazione giudiziaria: per gli atti più rilevanti (alienazioni, mutui, accettazione di eredità con beneficio d'inventario) è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare.
  • Conflitto di interessi: se un genitore ha un interesse personale contrario a quello del figlio, non può rappresentarlo: si nomina un curatore speciale.

I genitori sono i rappresentanti legali del figlio minore e gestiscono i suoi beni con la diligenza del buon padre di famiglia. Per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso di entrambi e, in alcuni casi, l'autorizzazione del giudice tutelare.

Ratio della norma

L'art. 320 c.c. disciplina la dimensione patrimoniale della responsabilità genitoriale. I genitori non sono semplici custodi dei beni del figlio: sono i suoi rappresentanti legali, con tutti i poteri e le responsabilità che ciò comporta. La norma distingue tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, e introduce la supervisione del giudice tutelare per gli atti più rilevanti, in un sistema di protezione graduata del patrimonio del minore.

Rappresentanza e gestione dei beni

I genitori esercitano congiuntamente la rappresentanza legale del figlio e la gestione del suo patrimonio. Il primo comma attribuisce a ciascun genitore disgiuntamente il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione (riscossione di affitti, pagamento di spese correnti, apertura di conto corrente scolastico). Per gli atti di straordinaria amministrazione — quelli che incidono in modo significativo sul patrimonio del minore — occorre il consenso congiunto di entrambi i genitori. Rientrano nella straordinaria amministrazione: la vendita di immobili o beni mobili di valore, la costituzione di ipoteche, la concessione di garanzie personali, la transazione su crediti rilevanti, l'accettazione di donazioni con oneri gravosi.

Autorizzazione giudiziaria

Il secondo comma elenca gli atti per i quali — oltre al consenso di entrambi i genitori — è richiesta la preventiva autorizzazione del giudice tutelare: alienazione di beni immobili o mobili registrati, costituzione di ipoteche o pegni, divisioni, transazioni, contratti con cui si assumono obbligazioni superiori all'ordinaria amministrazione, accettazione di eredità e donazioni, esercizio di impresa commerciale. L'autorizzazione si chiede con ricorso al giudice tutelare del luogo di residenza del minore; il giudice sente i genitori e decide nell'interesse del minore. L'atto compiuto senza autorizzazione è annullabile su istanza del minore diventato maggiorenne o del PM.

Conflitto di interessi e curatore speciale

Il terzo comma prevede il meccanismo del curatore speciale: quando un genitore ha un interesse personale in conflitto con quello del figlio (es. il padre che vende un immobile di proprietà del figlio a sé stesso), quel genitore non può rappresentarlo. Il giudice nomina allora un curatore speciale che rappresenta il minore nell'atto specifico. Il conflitto di interessi va dichiarato preventivamente; l'atto compiuto dal genitore in conflitto senza nomina del curatore è annullabile.

Connessioni con altre norme

L'art. 320 va letto insieme all'art. 316 c.c. (responsabilità genitoriale), all'art. 321 c.c. (poteri del giudice tutelare), all'art. 322 c.c. (atti compiuti senza autorizzazione) e con le norme sulla tutela (artt. 374-375 c.c.) che pongono limiti analoghi per il tutore.

Domande frequenti

I genitori devono chiedere l'autorizzazione al giudice per vendere la casa intestata al figlio minore?

Sì. La vendita di un immobile di proprietà del figlio minore è un atto di straordinaria amministrazione per il quale l'art. 320 c.c. richiede sia il consenso di entrambi i genitori sia la preventiva autorizzazione del giudice tutelare. L'atto compiuto senza autorizzazione è annullabile.

Cosa succede se un figlio minore eredita un debito (successione passiva)?

I genitori devono accettare l'eredità con beneficio d'inventario (art. 484 c.c.), che è atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione giudiziaria. L'accettazione pura e semplice di un'eredità passiva senza autorizzazione espone i genitori a responsabilità patrimoniale personale.

Un genitore che vuole comprarsi i beni del figlio può rappresentarlo nella vendita?

No. Si tratta di conflitto di interessi ex art. 320 comma 3 c.c.: il genitore acquirente non può rappresentare il figlio venditore. Il giudice tutelare nomina un curatore speciale che tutela gli interessi del minore nell'operazione.

Cosa si intende per 'diligenza del buon padre di famiglia' nella gestione del patrimonio del figlio?

È lo standard di cura media: i genitori devono amministrare il patrimonio del figlio con la stessa cura che un genitore avveduto userebbe per i propri beni. Non è richiesta la gestione ottimale, ma l'assenza di negligenza grave. I genitori rispondono personalmente per i danni causati da gestione negligente (art. 326 c.c.).

Se i genitori sono separati, chi rappresenta il figlio negli atti importanti?

La separazione non muta il regime: i genitori continuano ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e la rappresentanza legale del figlio (art. 337-ter c.c.). Entrambi devono prestare il consenso per gli atti di straordinaria amministrazione. In caso di disaccordo, decide il giudice.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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