← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le banche di paesi terzi (non UE) che intendono prestare servizi di investimento in Italia devono ottenere specifica autorizzazione dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
  • L’autorizzazione richiede verifica dell’equivalenza del quadro regolamentare del paese d'origine e accordi di cooperazione con le autorità italiane.
  • Le banche extra-UE autorizzate possono operare tramite succursale in Italia; i limiti operativi verso clienti retail sono disciplinati dalla normativa applicabile.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Banche di paesi terzi

In vigore dal 01/07/1998

1. Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di paesi terzi è autorizzato dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 28, comma

1. Resta ferma l’applicazione degli articoli 13 ((e 14-bis)) del T.U. bancario. ((133))

2. L’autorizzazione è negata se non risulta garantita la capacità della succursale della banca di paesi terzi di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell’Unione europea direttamente applicabili.

3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera b), esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica. ((133))

4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, può disciplinare le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, 6 e

6-bis. 5. Alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto da parte di banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014 . Con riguardo a queste banche, la Consob e la Banca d’Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento. ((133))

6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell’ articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 , oppure ove tale decisione non sia più vigente, semprechè ricorrano le condizioni previste dall’articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l’attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob. ((133))

6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell’ articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 , limitatamente ai servizi e alle attività di investimento in essa non inclusi.

7. La Banca d’Italia, sentita la Consob, può indicare, in via generale, i servizi e le attività che le banche di paesi terzi, ai sensi dei commi 6 e 6-bis, non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali. (73)

Le banche di paesi terzi e il mercato italiano dei servizi di investimento

L’art. 29-ter TUF disciplina il regime di accesso al mercato italiano dei servizi di investimento per le banche di paesi terzi, istituzioni bancarie con sede in paesi non appartenenti all’UE (es. banche americane, giapponesi, cinesi, svizzere). A differenza delle banche UE che beneficiano del passaporto CRD/MiFID, le banche extra-UE non hanno diritti automatici di accesso e devono passare attraverso una procedura autorizzatoria specifica.

Requisiti per l’autorizzazione Banca d'Italia

La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le banche di paesi terzi a prestare servizi di investimento in Italia tramite succursale a condizione che: (1) il paese d'origine disponga di un quadro regolamentare prudenziale equivalente a quello UE; (2) esistano accordi di cooperazione e scambio di informazioni tra Banca d'Italia (e Consob) e le autorità del paese d'origine; (3) la banca richiedente sia effettivamente autorizzata e supervisionata nel paese d'origine; (4) la succursale italiana disponga di un’organizzazione adeguata e di dotazione di capitale sufficiente.

Regime di vigilanza della succursale

Le succursali italiane di banche extra-UE sono soggette a vigilanza sia della Banca d'Italia (profili prudenziali della succursale) sia della Consob (norme di condotta verso i clienti). Il regime è più stringente rispetto alle succursali di banche UE, in assenza del meccanismo di home country control europeo. In pratica, la Banca d'Italia e la Consob devono supplire alla vigilanza dell’autorità estera per quanto riguarda le attività svolte dalla succursale in Italia.

Domande frequenti

Una banca americana (es. una regional bank USA) può aprire una succursale in Italia per servizi di investimento?

Sì, ma deve ottenere l’autorizzazione dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, ex art. 29-ter TUF. La procedura richiede la verifica dell’equivalenza del sistema di supervisione bancaria USA e l’esistenza di accordi di cooperazione tra Banca d'Italia e le autorità americane competenti (Fed, OCC).

La vigilanza su una banca giapponese con succursale a Milano è la stessa di una banca italiana?

No, la succursale di una banca giapponese è soggetta a vigilanza più diretta da parte della Banca d'Italia e della Consob (che non possono fare affidamento su un meccanismo di home country control europeo), con obblighi di dotazione patrimoniale e organizzativa della succursale più stringenti.

Dove trovo l’elenco delle banche extra-UE autorizzate a operare in Italia?

La Banca d'Italia pubblica l’elenco dei soggetti autorizzati (incluse le succursali di banche extra-UE) sul proprio sito istituzionale. La Consob pubblica un elenco speculare per le entità vigilate per i servizi di investimento.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.