In sintesi
- Le riserve di capitale applicabili agli intermediari vigilati TUF sono quelle previste dalla normativa europea e dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.
- La Banca d'Italia può imporre riserve di capitale supplementari ai soggetti vigilati per finalità macro-prudenziali.
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Art. 7 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Riserve di capitale)
In vigore dal 01/07/1998
((1. La Banca d’Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal Capo IV del Titolo VII della direttiva 2013/36/UE , nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 , quale autorità designata ai sensi di tali normative europee nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.)) ((73))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Le riserve di capitale nel quadro prudenziale TUF
L’art. 7-novies TUF recepisce nel perimetro delle imprese di investimento vigilate le previsioni in materia di riserve di capitale (capital buffers) introdotte dalla Direttiva CRD IV/V e dal Reg. IFR per le imprese di investimento. Le riserve di capitale sono requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto al minimo regolamentare, con funzione anticiclica e di assorbimento delle perdite in fasi di stress.
Tipologie di riserve applicabili
Le principali riserve applicabili nel quadro europeo includono: la riserva di conservazione del capitale (2,5% dei RWA), la riserva di capitale anticiclica (variabile, fissata dalla Banca d'Italia per l’esposizione italiana), la riserva per gli enti a rilevanza sistemica (G-SII e O-SII buffer) e la riserva per il rischio sistemico. La Banca d'Italia può imporre riserve aggiuntive specifiche ai soggetti vigilati in funzione del loro profilo di rischio individuale.
Rilevanza per le imprese di investimento
Per Alfa SIM o Beta SGR, il rispetto delle riserve di capitale è un requisito continuativo: una violazione delle soglie minime comporta restrizioni automatiche alla distribuzione degli utili e l’obbligo di presentare un piano di conservazione del capitale. Le Autorità possono imporre misure di intervento ex art. 7 TUF in caso di insufficienza delle riserve.
Domande frequenti
Cosa sono le riserve di capitale e perché esistono?
Sono cuscinetti patrimoniali aggiuntivi rispetto al minimo regolamentare (CET1, Tier 1, Tier 2), destinati ad assorbire le perdite in fasi di crisi senza compromettere la continuità operativa dell’intermediario. Includono la riserva di conservazione (2,5% RWA) e quella anticiclica.
La riserva anticiclica varia nel tempo?
Sì, la riserva di capitale anticiclica (CCyB) è fissata trimestralmente dalla Banca d'Italia per le esposizioni in Italia e può variare da 0% a 2,5% dei RWA in funzione delle condizioni cicliche del credito, su indicazione del CERS.
Cosa succede se una SIM non rispetta le riserve di capitale?
Una SIM che non rispetta le riserve di capitale è soggetta a restrizioni automatiche nella distribuzione degli utili e dividendi, e deve presentare un piano di conservazione del capitale alla Banca d'Italia. La violazione persistente può portare a misure di intervento ex art. 7 TUF.