Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Riserve di capitale)

In vigore dal 01/07/1998

((1. La Banca d’Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal Capo IV del Titolo VII della direttiva 2013/36/UE , nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 , quale autorità designata ai sensi di tali normative europee nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.)) ((73))

In sintesi

  • Attribuisce alla Banca d'Italia il ruolo di autorità competente per le riserve di capitale delle Sim.
  • Richiama le misure del Capo IV, Titolo VII della direttiva 2013/36/UE (CRD IV) sui buffer patrimoniali.
  • Include gli strumenti macroprudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).
  • Estende l'applicazione alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.
  • Inserisce le Sim nel quadro prudenziale europeo della vigilanza sui mercati e sugli intermediari.
Indice dei contenuti

L'art. 7-novies del Testo unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) appartiene a quel gruppo di disposizioni inserite per allineare la disciplina italiana degli intermediari al complesso quadro prudenziale europeo. La norma individua nella Banca d'Italia l'autorità deputata ad adottare, nei confronti delle società di intermediazione mobiliare (Sim) e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le misure sulle riserve di capitale previste dalla normativa europea e gli strumenti di natura macroprudenziale. È una disposizione di raccordo, che non disciplina direttamente le riserve ma rinvia alle fonti unionali e designa l'autorità nazionale chiamata ad attuarle.

Il contesto: il pacchetto prudenziale europeo

Per comprendere la norma occorre collocarla nel sistema costruito dall'Unione europea dopo la crisi finanziaria. La direttiva 2013/36/UE (nota come CRD IV) e il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) costituiscono il pacchetto che ha riformato i requisiti patrimoniali degli intermediari, introducendo, accanto al capitale minimo, una serie di riserve di capitale aggiuntive (capital buffers) destinate ad assorbire le perdite e a rafforzare la stabilità del sistema. L'art. 7-novies del TUF richiama proprio queste fonti, estendendone la logica alle Sim, ossia agli intermediari che prestano servizi di investimento.

Le riserve di capitale del Capo IV, Titolo VII della CRD IV

Il rinvio al Capo IV del Titolo VII della direttiva 2013/36/UE riguarda i buffer patrimoniali: la riserva di conservazione del capitale, la riserva di capitale anticiclica, le riserve per gli enti a rilevanza sistemica e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. Si tratta di cuscinetti di patrimonio che si aggiungono ai requisiti minimi e che, in funzione delle condizioni del ciclo economico e della rilevanza dell'intermediario, impongono di accantonare risorse ulteriori. Affidando alla Banca d'Italia il compito di adottare tali misure verso le Sim, la norma assicura che anche questi soggetti partecipino alla disciplina di stabilità pensata in origine per le banche.

Le misure macroprudenziali del CRR

Accanto ai buffer della CRD IV, la disposizione richiama le misure di natura macroprudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013. La prospettiva macroprudenziale guarda non al singolo intermediario isolatamente considerato, ma alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, mirando a contenere i rischi sistemici e gli effetti prociclici. La Banca d'Italia, quale autorità designata, può attivare tali strumenti per fronteggiare situazioni di accumulo di rischi che potrebbero propagarsi all'intero mercato.

L'ambito soggettivo: Sim e succursali di paesi terzi

La norma circoscrive il proprio ambito alle Sim e alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. La precisazione è importante: per le banche operano le corrispondenti disposizioni del Testo unico bancario e il sistema di vigilanza europeo accentrato; qui il legislatore si occupa degli intermediari mobiliari non bancari, assicurando che anche per essi vi sia un'autorità nazionale competente ad applicare le misure prudenziali europee. L'inclusione delle succursali di imprese di paesi terzi evita vuoti di vigilanza nei confronti di operatori che, pur facenti capo a gruppi esteri, operano sul mercato italiano.

Il ruolo della Banca d'Italia come autorità designata

La disposizione qualifica espressamente la Banca d'Italia come autorità designata ai sensi delle normative europee richiamate. Si tratta di una scelta coerente con il riparto di competenze del TUF, che affida alla Banca d'Italia la vigilanza sulla sana e prudente gestione e sul contenimento del rischio degli intermediari, mentre alla CONSOB compete la vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti. Le riserve di capitale, attenendo alla solidità patrimoniale, rientrano naturalmente nella sfera di competenza della Banca d'Italia.

Evoluzione e disciplina degli intermediari mobiliari

Va ricordato che il quadro prudenziale degli intermediari mobiliari è stato successivamente ridefinito a livello europeo da un apposito regime dedicato alle imprese di investimento, distinto da quello bancario. Le disposizioni del TUF che richiamano CRD IV e CRR vanno quindi lette nel contesto dell'evoluzione normativa, che ha progressivamente differenziato i requisiti applicabili alle imprese di investimento in funzione della loro dimensione e rischiosità. Resta fermo il principio di fondo: anche gli intermediari mobiliari sono soggetti a presidi patrimoniali che ne garantiscono la stabilità.

Significato pratico

Per chi opera nel settore, l'art. 7-novies segnala che le Sim non sfuggono alla logica dei buffer patrimoniali e degli strumenti macroprudenziali, e che il riferimento normativo per le concrete misure va cercato nelle fonti europee richiamate e nei provvedimenti attuativi della Banca d'Italia. La norma, di per sé sintetica, è quindi una porta di accesso a una disciplina articolata, la cui applicazione concreta dipende dalle scelte dell'autorità di vigilanza in funzione delle condizioni di mercato.

Coordinamento con la vigilanza prudenziale complessiva

La previsione sulle riserve di capitale si inserisce in un sistema di vigilanza prudenziale che combina requisiti minimi, riserve aggiuntive, regole sulla liquidità e presidi organizzativi. Le riserve disciplinate dall'art. 7-novies non operano isolatamente, ma si integrano con l'insieme dei requisiti che assicurano la solidità degli intermediari. La Banca d'Italia, nell'adottare le misure, tiene conto del quadro complessivo, calibrando i presidi in funzione del profilo di rischio dei soggetti vigilati e delle condizioni del mercato, in coerenza con la logica del pacchetto regolatorio europeo.

Effetti per la pianificazione patrimoniale degli intermediari

Dal punto di vista degli operatori, la possibilità che vengano richieste riserve di capitale aggiuntive incide sulla pianificazione patrimoniale e sulle politiche di distribuzione degli utili. Un intermediario soggetto a buffer più elevati deve programmare con attenzione la propria dotazione di capitale, poiché il mancato rispetto delle riserve può comportare limitazioni, ad esempio sulla distribuzione di dividendi. La norma, pur sintetica, ha quindi ricadute concrete sulle scelte gestionali delle Sim, che devono integrare i requisiti prudenziali nella propria strategia di lungo periodo.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Chi è l'autorità competente per le riserve di capitale delle Sim?

La Banca d'Italia, espressamente designata dall'art. 7-novies TUF ad adottare le misure sulle riserve di capitale e gli strumenti macroprudenziali nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.

A quali fonti europee rinvia la norma?

Al Capo IV del Titolo VII della direttiva 2013/36/UE (CRD IV) per i buffer patrimoniali e al regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per le misure di natura macroprudenziale.

Cosa sono le riserve di capitale richiamate dalla disposizione?

Sono cuscinetti di patrimonio aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi (riserva di conservazione, anticiclica, per enti sistemici e a fronte del rischio sistemico) destinati ad assorbire le perdite e rafforzare la stabilità.

La norma si applica anche alle banche?

No. L'ambito riguarda le Sim e le succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche; per le banche operano le corrispondenti disposizioni del Testo unico bancario e il sistema di vigilanza europeo.

Qual è la differenza tra misure microprudenziali e macroprudenziali?

Le prime guardano alla solidità del singolo intermediario; le seconde alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, per contenere rischi sistemici ed effetti prociclici.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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