- I soggetti vigilati delle Parti II e III TUF devono dotarsi di procedure interne di whistleblowing per le segnalazioni di violazioni normative da parte del personale.
- Le procedure garantiscono riservatezza del segnalante, tutela contro ritorsioni e canale specifico, indipendente e autonomo.
- La segnalazione non costituisce violazione del rapporto di lavoro, salvo i casi di calunnia o diffamazione.
- Banca d'Italia e Consob adottano disposizioni attuative secondo le rispettive competenze.
Art. 4 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
In vigore dal 01/07/1998
1. I soggetti di cui alle parti II e III adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l’attività svolta, nonché del ((regolamento prospetto come definito all’ articolo 93-bis, comma 1, lettera a), e del)) regolamento (UE) n. 596/2014 . (78)
2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l’identità del segnalante è sottratta all’applicazione dell’ articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato; b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione.
3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’ articolo 2043 del Codice civile , la presentazione di una segnalazione nell’ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. ((Si applicano le disposizioni contenute nell’ articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .))
4. La Banca d’Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all’esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . (73)
Il whistleblowing interno nei soggetti vigilati TUF
L’art. 4-undecies TUF recepisce le previsioni della Direttiva MiFID II in materia di segnalazione interna delle violazioni (art. 73 Dir. 2014/65/UE), imponendo ai soggetti vigilati delle Parti II (intermediari) e III (mercati) del TUF di adottare procedure interne specifiche per ricevere le segnalazioni del personale su atti o fatti che possano costituire violazioni normative. L’obbligo si estende anche alle violazioni del Reg. MAR (UE 596/2014) e del regolamento prospetto.
Requisiti delle procedure interne
Il comma 2 elenca le garanzie minime che le procedure devono assicurare: (a) riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile, con esclusione dell’art. 7, c. 2, D.Lgs. 196/2003 (diritto di accesso ai dati personali) per l’identità del segnalante, salvo consenso o necessità per la difesa del segnalato; (b) tutela adeguata contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali; (c) un canale specifico, indipendente e autonomo, distinto dai normali canali gerarchici. Per Alfa SIM o Beta SGR, questo significa tipicamente un sistema online dedicato, con accesso riservato all’organo di controllo o al compliance officer.
Non punibilità della segnalazione in buona fede
Il comma 3 prevede che, al di fuori dei casi di calunnia o diffamazione o responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., la presentazione di una segnalazione non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Il segnalante in buona fede non può essere licenziato, demansionato o altrimenti penalizzato. Si applicano inoltre le disposizioni dell’art. 6, cc. 2-ter e 2-quater, D.Lgs. 231/2001 (modelli organizzativi 231), che rafforzano la tutela con riferimento ai sistemi di segnalazione adottati per la responsabilità amministrativa degli enti.
Disposizioni attuative delle Autorità
Il comma 4 delega a Banca d'Italia e Consob l’adozione di disposizioni attuative dell’art. 4-undecies, tenendo conto del coordinamento delle funzioni di vigilanza e della riduzione degli oneri per i soggetti destinatari. Le Autorità hanno emanato le relative circolari e comunicazioni, che specificano i requisiti tecnici e organizzativi dei canali di segnalazione.
Domande frequenti
Tutti i soggetti vigilati TUF devono avere un sistema di whistleblowing interno?
Sì, i soggetti vigilati delle Parti II (intermediari: SIM, SGR, banche per i servizi di investimento) e III (mercati regolamentati) del TUF devono adottare procedure interne di whistleblowing per le segnalazioni del personale (art. 4-undecies, c. 1, TUF).
Il dipendente che segnala una violazione interna può essere licenziato?
No. La segnalazione effettuata in buona fede non costituisce violazione del rapporto di lavoro (art. 4-undecies, c. 3, TUF) e il segnalante è tutelato contro ritorsioni, discriminazioni e condotte sleali (art. 4-undecies, c. 2, lett. b).
L’identità del segnalante è rivelabile al soggetto segnalato?
No, salvo consenso del segnalante o quando la conoscenza dell’identità sia indispensabile per la difesa del segnalato. Il diritto di accesso ai dati personali ex art. 7, c. 2, D.Lgs. 196/2003 è escluso per l’identità del segnalante (art. 4-undecies, c. 2, lett. a).
Le segnalazioni di insider trading devono passare per i canali interni?
Le procedure interne coprono anche le violazioni del Reg. MAR (UE 596/2014), che include l’insider trading. Il segnalante può tuttavia rivolgersi anche direttamente alla Consob ai sensi dell’art. 4-duodecies TUF.
Come si coordina il sistema di whistleblowing TUF con quello del D.Lgs. 231/2001?
L’art. 4-undecies, c. 3, TUF richiama esplicitamente l’art. 6, cc. 2-ter e 2-quater, D.Lgs. 231/2001, che riguarda i sistemi di segnalazione nei modelli 231. Per gli intermediari vigilati, i due sistemi devono essere coordinati e possono essere integrati in un unico canale.