← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • MEF, Banca d'Italia e Consob sono le autorità nazionali competenti per il Reg. UE 236/2012 sulle vendite allo scoperto e i CDS su emittenti sovrani.
  • La Consob è l’autorità competente per gli strumenti finanziari non sovrani; Banca d'Italia e Consob lo sono per i titoli del debito sovrano e i CDS sovrani.
  • I poteri di sospensione e intervento in circostanze eccezionali sul debito sovrano spettano al MEF, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.
  • La Consob coordina la cooperazione con Commissione UE, AESFEM e autorità degli altri Stati membri.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 4-ter

In vigore dal 01/07/1998

(( (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)) ((

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.

2. Salvo quanto previsto ai commi da 4 a 6, La Consob è l’autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.

4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, sentita la Consob.

5. La Consob è l’autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell’Unione europea, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento di cui al comma

1. 6. Al fine di coordinare l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e 4, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell’esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.

7. La Banca d’Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall’articolo

187-octies. ))

Il Regolamento sulle vendite allo scoperto (Reg. UE 236/2012)

Il Regolamento (UE) 236/2012 disciplina le vendite allo scoperto (short selling) e alcuni aspetti dei credit default swap su emittenti sovrani (sovereign CDS). Il suo obiettivo è aumentare la trasparenza sulle posizioni corte nette, ridurre i rischi sistemici e prevenire gli abusi di mercato legati alle posizioni speculative su titoli e debito sovrano. L’art. 4-ter TUF traduce questo Regolamento nell’ordinamento italiano, distribuendo le competenze tra MEF, Banca d'Italia e Consob.

Competenza della Consob per gli strumenti non sovrani

Il comma 2 attribuisce alla Consob la competenza principale per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato e dai CDS sovrani: azioni quotate, obbligazioni corporate, ETF e derivati su questi sottostanti. La Consob riceve le notifiche delle posizioni corte nette (soglie previste dal Reg. 236/2012) e attua le misure di restrizione o divieto in caso di necessità.

Doppia competenza su debito sovrano e CDS sovrani

Per i titoli di Stato italiani (BTP, BOT, CCT) e i CDS su emittenti sovrani, il comma 3 prevede una competenza condivisa tra Banca d'Italia e Consob, secondo le rispettive attribuzioni. In pratica, la Banca d'Italia monitora l’impatto sulla stabilità finanziaria del debito pubblico, mentre la Consob si occupa dei profili di integrità e trasparenza del mercato.

Ruolo del MEF nei poteri eccezionali

Il comma 4 riserva al MEF, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni alle vendite allo scoperto e i poteri di intervento in circostanze eccezionali relativi al debito sovrano. Questo presidio ministeriale riflette la valenza macroeconomica della stabilità del debito pubblico italiano, che non può essere affidata esclusivamente alle Autorità indipendenti.

Coordinamento con l’AESFEM

La Consob è l’autorità responsabile del coordinamento con la Commissione UE, l’AESFEM (ESMA) e le autorità degli altri Stati membri ai sensi dell’art. 32 del Reg. 236/2012. Un protocollo d'intesa MEF-Banca d'Italia-Consob regola lo scambio di informazioni per l’esercizio coordinato delle competenze sui titoli sovrani.

Domande frequenti

Chi deve notificare alla Consob una posizione corta netta su azioni quotate italiane?

Chiunque detenga una posizione corta netta su azioni ammesse a negoziazione in un mercato regolamentato italiano (es. Borsa Italiana) deve notificarla alla Consob superando le soglie previste dal Reg. (UE) 236/2012, tipicamente 0,2% del capitale con incrementi di 0,1%.

La Consob può vietare le vendite allo scoperto su un titolo in crisi?

Sì, in casi eccezionali la Consob può adottare misure restrittive sulle vendite allo scoperto ai sensi del Reg. 236/2012. Misure analoghe su titoli sovrani richiedono intervento del MEF, su proposta della Banca d'Italia (art. 4-ter, c. 4, TUF).

Chi vigila sui CDS su BTP e debito sovrano italiano?

Sia la Banca d'Italia che la Consob hanno competenza sui CDS su emittenti sovrani, ciascuna per le proprie attribuzioni. I poteri di sospensione e intervento eccezionale spettano al MEF, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob (art. 4-ter, cc. 3-4, TUF).

Chi coordina la cooperazione italiana con ESMA sulle vendite allo scoperto?

La Consob è designata autorità responsabile del coordinamento con la Commissione UE, l’AESFEM (ESMA) e le autorità nazionali degli altri Stati UE per l’applicazione del Reg. 236/2012 (art. 4-ter, c. 5, TUF).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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