← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Banca d'Italia e Consob sono le autorità nazionali competenti per i Reg. UE 345/2013 (EuVECA) e 346/2013 (EuSEF) sui fondi europei per il venture capital e l’imprenditoria sociale.
  • La Banca d'Italia, sentita la Consob, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA ed EuSEF.
  • Le Autorità collaborano tra loro e con le autorità degli Stati UE ospitanti in cui i fondi sono commercializzati.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 4-quinquies

In vigore dal 01/07/1998

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del (( regolamento (UE) 345/2013 )) , relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del (( regolamento (UE) 346/2013 )) , relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF).

1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del (( regolamento (UE) 345/2013 )) e del (( regolamento (UE) 346/2013 )) . La Banca d’Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse è competente a ricevere ai sensi del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, la Banca d’Italia e la Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF è commercializzato.

2. La Banca d’Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli ((35, 35-ter e 35-novies.2)) , registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi degli articoli 14 , 14-bis e 21, paragrafo 2, lettera b), del ((regolamento (UE) 345/2013 ))

EuVECA ed EuSEF: i fondi europei specializzati

I Regolamenti (UE) 345/2013 (EuVECA) e 346/2013 (EuSEF) hanno creato due label europei per fondi di investimento alternativo specializzati: i fondi europei per il venture capital (EuVECA), rivolti al finanziamento di imprese non quotate in fase di sviluppo iniziale, e i fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), orientati a imprese ad impatto sociale. L’utilizzo di questi label è volontario ma soggetto a registrazione e vigilanza.

Competenze di Banca d'Italia e Consob

L’art. 4-quinquies TUF individua Banca d'Italia e Consob come autorità nazionali competenti, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità dell’art. 5 TUF. Le due Autorità si trasmettono tempestivamente le informazioni ricevute nelle rispettive competenze. In pratica, la Banca d'Italia gestisce la fase di registrazione dei gestori italiani, mentre la Consob interviene per i profili relativi ai soggetti non iscritti agli albi previsti dagli artt. 35, 35-ter e 35-novies.2 TUF.

Registrazione dei gestori italiani

La Banca d'Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti ai propri albi, procede alla registrazione e cancellazione dei gestori italiani di EuVECA e EuSEF ai sensi degli artt. 14, 14-bis e 21, par. 2, lett. b) del Reg. 345/2013. La registrazione consente al fondo di commercializzarsi con il label europeo negli Stati UE senza ulteriori procedure nazionali di autorizzazione (passaporto europeo).

Coordinamento e collaborazione internazionale

L’art. 4-quinquies prevede che Banca d'Italia e Consob collaborino non solo tra loro, ma anche con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF sia commercializzato. Questo coordinamento è essenziale per una Beta SGR che voglia distribuire un fondo EuVECA a investitori tedeschi o francesi, dovendo interfacciarsi con BaFin o AMF.

Domande frequenti

Cosa è un fondo EuVECA e chi può investire in esso?

Un EuVECA è un fondo alternativo europeo specializzato nel venture capital su imprese non quotate in fase iniziale. Possono investirvi investitori professionali e investitori non professionali con un impegno minimo di 100.000 euro, ai sensi del Reg. (UE) 345/2013.

Come si registra un gestore di EuVECA in Italia?

La Banca d'Italia procede alla registrazione, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi TUF. La registrazione avviene secondo gli artt. 14 e 14-bis del Reg. (UE) 345/2013 e consente la commercializzazione del fondo in tutta l’UE.

Un gestore di EuVECA può commercializzare il fondo in altri Paesi UE senza ulteriori autorizzazioni?

Sì, una volta registrato in Italia, il gestore acquisisce il passaporto europeo e può commercializzare il fondo negli altri Stati UE, cooperando con le autorità degli Stati ospitanti come previsto dall’art. 4-quinquies TUF.

Qual è la differenza tra EuVECA ed EuSEF?

Il EuVECA (Reg. 345/2013) è orientato al finanziamento di imprese in fase di avvio e sviluppo; il EuSEF (Reg. 346/2013) è rivolto a imprese ad impatto sociale positivo, come cooperative e imprese sociali. Entrambi hanno requisiti di portafoglio qualificato e commercializzazione riservata.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.