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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • MEF, Banca d'Italia e Consob esercitano i propri poteri in armonia con il diritto UE, applicando regolamenti e decisioni europee.
  • Banca d'Italia e Consob fanno parte del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF) e partecipano alla convergenza delle prassi di supervisione.
  • Le due Autorità tengono conto degli effetti transfrontalieri dei propri atti, collaborando con AESFEM, CERS e autorità degli altri Stati membri in situazioni di crisi.
  • I poteri di intervento si estendono anche all’assicurazione del rispetto del Regolamento UE 575/2013 (CRR) e degli atti AESFEM/ABE direttamente applicabili.
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Art. 2 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF

In vigore dal 01/07/1998

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.

2. La Banca d’Italia e la Consob, nell’esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza. ((

2-bis. Le Autorità indicate al comma 1 esercitano, ciascuna per quanto di competenza, i poteri d’intervento attribuiti loro dalle parti I e II del presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento UE n. 575/2013 , delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010 , ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’AESFEM o dell’ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti. ))

3. La Banca d’Italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l’AESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Integrazione nel quadro europeo di vigilanza

L’art. 2 TUF sancisce il principio di conformità al diritto dell’Unione europea che permea l’intero sistema di vigilanza finanziaria italiano. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob non si limitano a recepire le direttive, ma devono esercitare i propri poteri in armonia con i regolamenti e le decisioni europee, dando attuazione anche alle raccomandazioni ESMA e ABE nelle rispettive materie di competenza.

Il SEVIF e il ruolo delle Autorità italiane

Il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF) è la rete istituzionale composta da AESFEM (ESMA), ABE (EBA), EIOPA, dal Comitato congiunto e dal CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico). Banca d'Italia e Consob ne sono parti a pieno titolo e devono partecipare attivamente alle attività del sistema, privilegiando la convergenza degli strumenti e delle prassi di supervisione. Ciò significa che le posizioni delle autorità italiane nelle sedi europee hanno ricadute dirette sugli orientamenti adottati dall’AESFEM, e viceversa.

Estensione dei poteri al Regolamento CRR e agli atti tecnici

Il comma 2-bis estende esplicitamente il perimetro di intervento delle Autorità italiane: esse possono agire anche per assicurare il rispetto del Regolamento UE 575/2013 (CRR) e delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli artt. 10 e 15 del Reg. UE 1093/2010 (Regolamento ABE). L’inosservanza degli atti AESFEM o ABE direttamente applicabili costituisce quindi un presupposto autonomo di intervento, indipendentemente da specifiche norme TUF.

Gestione delle crisi e coordinamento transfrontaliero

Il comma 3 introduce un obbligo di considerazione degli effetti sistemici transfrontalieri degli atti delle Autorità. In situazioni di crisi o tensione sui mercati, Banca d'Italia e Consob devono valutare l’impatto che i propri provvedimenti possono avere sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, ricorrendo agli scambi informativi con AESFEM, Comitato congiunto, CERS e autorità omologhe europee. Questo obbligo di coordinamento preventivo evita che misure nazionali, ancorché legittime, producano effetti di contagio o distorsione nel mercato interno europeo.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli intermediari (Alfa SIM, Beta SGR, Gamma Banca) e per i soggetti vigilati in genere, l’art. 2 TUF ha un significato operativo preciso: le disposizioni di vigilanza applicabili non si esauriscono nel TUF e nei regolamenti Consob/Banca d'Italia nazionali, ma comprendono l’intero corpo normativo europeo direttamente applicabile. Un’impresa di investimento deve quindi monitorare anche i Regulatory Technical Standards (RTS) e gli Implementing Technical Standards (ITS) pubblicati dall’AESFEM, che trovano applicazione diretta senza necessità di recepimento nazionale.

Domande frequenti

Cosa significa che le Autorità esercitano i poteri ‘in armonia' con il diritto UE?

Significa che MEF, Banca d'Italia e Consob devono interpretare e applicare i propri poteri nazionali in modo coerente con i regolamenti, le direttive e le decisioni europee, nonché tenere conto delle raccomandazioni ESMA e ABE nelle rispettive aree di competenza.

Cosa è il SEVIF e perché è rilevante per gli intermediari italiani?

Il SEVIF è il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria, composto da AESFEM (ESMA), ABE (EBA), EIOPA, Comitato congiunto e CERS. La partecipazione di Banca d'Italia e Consob al SEVIF implica che gli orientamenti e le linee guida ESMA vincolano di fatto anche la vigilanza italiana.

Un intermediario può essere sanzionato per violazione di norme tecniche AESFEM anche senza una norma TUF specifica?

Sì. Il comma 2-bis dell’art. 2 TUF consente alle Autorità di intervenire direttamente per assicurare il rispetto degli atti AESFEM o ABE direttamente applicabili, come i Regulatory Technical Standards adottati ai sensi del Reg. UE 1093/2010.

Come si comportano le Autorità italiane in caso di crisi finanziaria transfrontaliera?

Ai sensi del comma 3, in caso di crisi o tensioni sui mercati, Banca d'Italia e Consob devono valutare l’impatto transfrontaliero dei propri atti e ricorrere agli scambi informativi con AESFEM, CERS e autorità degli altri Stati membri prima di adottare misure unilaterali.

Il Regolamento CRR (UE 575/2013) è vigilato dalla Consob o dalla Banca d'Italia?

Da entrambe, ciascuna per le materie di propria competenza. Il comma 2-bis dell’art. 2 TUF estende i poteri delle Parti I e II del decreto anche a garantire il rispetto del CRR e delle relative norme tecniche di regolamentazione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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