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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Gli organi di vigilanza possono impartire disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione (salvo che il fatto non costituisca reato).
  • Avverso le disposizioni è ammesso ricorso entro 30 giorni all’autorità gerarchicamente sovraordinata, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività; se l’autorità non decide entro 15 giorni, il ricorso si intende respinto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 302 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Potere di disposizione)

In vigore dal 15/05/2008

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1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.

2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. ))

Il potere di disposizione degli organi di vigilanza: uno strumento di flessibilità

L’art. 302-bis D.Lgs. 81/2008 (introdotto da un decreto correttivo) introduce un potere nuovo e peculiare per gli organi di vigilanza: la facoltà di impartire «disposizioni esecutive» per far rispettare le norme tecniche e le buone prassi volontariamente adottate dal datore di lavoro. Questo potere opera in una situazione specifica: il datore di lavoro ha scelto volontariamente di adottare determinate norme tecniche o buone prassi (es. standard di settore, linee guida INAIL, linee guida ISS) e le ha richiamate durante l’ispezione come standard di riferimento della propria gestione della sicurezza. L’organo di vigilanza, accertando che tali norme non sono correttamente attuate nella pratica, può impartire una disposizione esecutiva per garantirne l’applicazione.

La logica sottostante è che chi ha volontariamente scelto uno standard elevato di sicurezza non può poi non rispettarlo. Se Alfa S.r.l. ha adottato volontariamente la norma UNI ISO 45001 (sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) e l’ha indicata all’ispettore come proprio standard di riferimento, ma nella pratica non applica le procedure di identificazione dei pericoli previste dalla norma, l’organo di vigilanza può impartire una disposizione esecutiva per garantire il rispetto della norma volontariamente adottata, anche se quella specifica procedura non è obbligatoriamente richiesta dalla legge.

Il presupposto del richiamo in sede ispettiva

Un elemento cruciale della fattispecie è che le norme tecniche o buone prassi devono essere state «espressamente richiamate [dal datore di lavoro] in sede ispettiva». Non è sufficiente che il datore di lavoro le abbia adottate in astratto: deve averle indicate all’organo di vigilanza durante l’ispezione come standard effettivamente seguiti. Questo presupposto limita il potere di disposizione ai casi in cui il datore di lavoro ha esplicitamente affermato di seguire certi standard, creando un’aspettativa legittima che poi non è soddisfatta nella realtà operativa.

Il ricorso amministrativo

Il comma 2 prevede la possibilità di ricorso contro le disposizioni impartite: entro 30 giorni, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dell’organo di vigilanza. Per le disposizioni degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro), l’autorità sovraordinata è il dirigente della Direzione territoriale del lavoro competente. Il ricorso può essere corredato da una richiesta di sospensione dell’esecutività della disposizione. Se l’autorità non decide entro 15 giorni, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto). La disposizione esecutiva, nel frattempo, rimane eseguibile durante il ricorso, a meno che non sia sospesa.

Domande frequenti

Le disposizioni ex art. 302-bis possono essere emesse anche per norme tecniche non richiamate dal datore di lavoro durante l’ispezione?

No. Il potere di disposizione dell’art. 302-bis si applica esclusivamente alle norme tecniche e buone prassi 'volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva'. Le norme tecniche non richiamate durante l’ispezione non possono essere oggetto di disposizioni ex art. 302-bis; per il loro rispetto si applicano le ordinarie misure di prescrizione o diffida.

La violazione di una disposizione ex art. 302-bis integra un’ulteriore violazione del D.Lgs. 81/2008?

La norma specifica 'salvo che il fatto non costituisca reato': se la non corretta adozione delle norme tecniche integra già una violazione di legge, non si ricorre allo strumento della disposizione ex art. 302-bis ma si procede con la prescrizione ex D.Lgs. 758/1994. La disposizione ex art. 302-bis opera quindi nell’area grigia tra il rispetto formale della legge e il rispetto delle norme volontariamente assunte come standard.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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