In sintesi
- Il trasgressore che ha commesso un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria può estinguerlo pagando la misura minima prevista dalla legge, purché provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine assegnato dall’organo di vigilanza con il verbale di primo accesso ispettivo.
- La disposizione riguarda gli illeciti amministrativi (non penali) e si affianca al meccanismo penale del D.Lgs. 758/1994 richiamato dall’art. 301 SIC.
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Art. 301 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione)
In vigore dal 15/05/2008
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1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo. ))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi: il completamento del sistema deflattivo
L’art. 301-bis D.Lgs. 81/2008 (introdotto da un decreto correttivo) estende il meccanismo deflattivo già previsto per le contravvenzioni penali (art. 301 SIC) agli illeciti amministrativi previsti dal decreto. Mentre l’art. 301 riguarda le contravvenzioni punite con arresto alternativo all’ammenda o sola ammenda penale, l’art. 301-bis riguarda le «inosservanze degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa»: sanzioni che non hanno natura penale ma amministrativa.
Nel D.Lgs. 81/2008, gli illeciti amministrativi pecuniari sono relativamente pochi rispetto alle contravvenzioni penali. Esempi rilevanti: la violazione del comma 2 dell’art. 273 SIC (consumo di cibi nelle aree a rischio biologico), sanzionata dall’art. 286 SIC con sanzione amministrativa da 100 a 450 euro; le violazioni del registro degli esposti biologici (art. 282, comma 2, lettera c SIC), sanzionate con sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro. Per questi illeciti, l’art. 301-bis consente l’estinzione mediante pagamento della misura minima, purché la regolarizzazione avvenga entro il termine del verbale di primo accesso ispettivo.
Il «verbale di primo accesso ispettivo» è il documento redatto dall’organo di vigilanza al termine della prima ispezione che ha rilevato la violazione. Entro il termine indicato in quel verbale, il trasgressore deve: (a) regolarizzare la propria posizione (porre rimedio alla violazione, se la violazione è di natura continuativa); (b) pagare la misura minima della sanzione prevista. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, l’illecito amministrativo si estingue senza la necessità di procedere con il procedimento sanzionatorio ordinario (notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, eventuale opposizione al giudice di pace).
Il raccordo con il sistema generale delle sanzioni amministrative
In assenza dell’art. 301-bis, agli illeciti amministrativi del D.Lgs. 81/2008 si applicherebbe il procedimento ordinario della legge 689/1981: l’organo di vigilanza notifica il verbale di accertamento, il trasgressore può presentare deduzioni scritte entro 30 giorni, l’autorità competente emette l’ordinanza-ingiunzione con la determinazione della sanzione (tra il minimo e il massimo), e il trasgressore può opporsi al giudice di pace. L’art. 301-bis offre una via semplificata: pagando immediatamente il minimo edittale e regolarizzando la violazione, si evita l’intero procedimento ordinario.
Domande frequenti
La regolarizzazione ex art. 301-bis deve avvenire entro quale termine?
Il termine è quello indicato dall’organo di vigilanza nel verbale di primo accesso ispettivo. Non esiste un termine fisso legale: è l’organo di vigilanza a determinarlo in funzione della natura della violazione e della complessità della regolarizzazione. Il termine deve essere ragionevole e adeguato alla situazione concreta.
La sanzione amministrativa dell’art. 286 SIC (consumo di cibi in area biologica) si può estinguere ex art. 301-bis?
Sì. La sanzione amministrativa dell’art. 286 SIC (da 100 a 450 euro) è una «sanzione pecuniaria amministrativa» rientrante nel campo di applicazione dell’art. 301-bis. Il trasgressore che regolarizza la propria posizione entro il termine del verbale ispettivo e paga la misura minima (100 euro) estingue l’illecito amministrativo.