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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 300 sostituisce l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, introducendo la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi/gravissime commessi con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
  • Per l’omicidio colposo aggravato da violazione dell’art. 55 comma 2 SIC: sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote + sanzioni interdittive.
  • Per altri omicidi colposi da violazione norme sicurezza: sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote + sanzioni interdittive.
  • Per lesioni gravi/gravissime: sanzione pecuniaria fino a 250 quote + sanzioni interdittive fino a 6 mesi.
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Art. 300 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

In vigore dal 15/05/2008

1 . L’ articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , è sostituito dal seguente: «Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). –

1. In relazione al delitto di cui all’ articolo 589 del codice penale , commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’ articolo 589 del codice penale , commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all’ articolo 590, terzo comma, del codice penale , commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.». Nota all’art. 300: – Per il testo del decreto legislativo n. 231 del 2001 , si veda nota alle premesse. – Per il testo dell’ art. 589 del codice penale , si veda nota all’art. 2.

La responsabilità amministrativa degli enti per i reati di sicurezza sul lavoro

L’art. 300 D.Lgs. 81/2008 è una norma di raccordo di straordinaria importanza pratica: modifica il D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti) per includere i reati di omicidio colposo e lesioni gravi/gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001). Questa modifica ha esteso il sistema della responsabilità da reato degli enti, tradizionalmente limitata a reati dolosi (corruzione, frode, riciclaggio), ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, creando un quadro sanzionatorio complessivo che colpisce sia le persone fisiche (datori di lavoro, dirigenti, preposti) sia gli enti (società, associazioni, enti pubblici economici) nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.

Le sanzioni pecuniarie: quote e calcolo

Il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 231/2001 si basa sulle «quote»: ciascuna quota ha un valore variabile tra 258 e 1.549 euro, determinato dal giudice in funzione delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. L’art. 25-septies prevede sanzioni pecuniarie differenziate per gravità: (a) 1.000 quote per l’omicidio colposo aggravato da violazione dell’art. 55, comma 2 D.Lgs. 81/2008 (violazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza in cantieri temporanei o mobili, per cui è prevista la pena dell’ergastolo per i soggetti fisici in caso di morte); (b) 250-500 quote per gli altri omicidi colposi da violazione delle norme di sicurezza; (c) fino a 250 quote per le lesioni gravi o gravissime. Applicando i valori massimi delle quote, la sanzione pecuniaria per l’ipotesi più grave (1.000 quote × 1.549 euro) può raggiungere 1.549.000 euro.

Le sanzioni interdittive: lo strumento più temuto dagli enti

Accanto alle sanzioni pecuniarie, l’art. 25-septies prevede l’applicazione delle «sanzioni interdittive» di cui all’art. 9, comma 2 D.Lgs. 231/2001: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni/licenze/concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni/finanziamenti pubblici, divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di un anno per i casi più gravi. La prospettiva di un’interdizione dall’esercizio dell’attività, anche temporanea, è spesso il deterrente più efficace per le imprese, più della sanzione pecuniaria stessa.

I presupposti della responsabilità dell’ente ex art. 5 D.Lgs. 231/2001

La responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 non è automatica: richiede che: (a) il reato (omicidio o lesioni da violazione delle norme di sicurezza) sia stato commesso da un soggetto apicale (datore di lavoro, dirigente) o da un soggetto in posizione subordinata; (b) nell’interesse o a vantaggio dell’ente (es. risparmio sui costi di sicurezza che ha aumentato i profitti dell’ente). L’ente può esonerarsi dalla responsabilità dimostrando di aver adottato e attuato efficacemente un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex art. 30 D.Lgs. 81/2008, idoneo a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi, e di aver istituito un organismo di vigilanza (OdV) con idonei poteri di controllo.

Il MOG ex art. 30 D.Lgs. 81/2008, che funge da esimente della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, deve contenere: procedure per l’adempimento degli obblighi di sicurezza (valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria), un sistema disciplinare per i trasgressori, un sistema di vigilanza sull’attuazione del modello. Alfa S.r.l. che ha investito nella certificazione BS OHSAS 18001/ISO 45001 e nel MOG ex D.Lgs. 231/2001 con specifico riferimento alla sicurezza sul lavoro si trova in una posizione molto più favorevole sia sul piano preventivo (riduzione del rischio di infortuni) sia sul piano difensivo (possibile esonero della responsabilità dell’ente in caso di reato).

Domande frequenti

Cosa deve fare un’azienda per evitare la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 in caso di infortunio grave di un lavoratore?

L’azienda deve dimostrare di aver adottato e attuato efficacemente un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex art. 30 D.Lgs. 81/2008, idoneo a prevenire gli infortuni, e di aver istituito un Organismo di Vigilanza con autonomi poteri di controllo e iniziativa. Il MOG deve essere aggiornato, verificato periodicamente e concretamente applicato nella pratica operativa, non essere un documento formale non attuato.

La sanzione di 1.000 quote ex art. 25-septies si applica a qualsiasi omicidio colposo in ambito lavorativo?

No. La sanzione di 1.000 quote si applica solo all’omicidio colposo commesso con violazione dell’art. 55, comma 2 D.Lgs. 81/2008, che riguarda specificamente la mancata redazione del piano operativo di sicurezza (POS) nei cantieri temporanei e mobili: è la violazione più grave prevista dal decreto, per cui la norma prevede la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi. Per gli altri omicidi colposi da violazione delle norme di sicurezza, si applica la sanzione di 250-500 quote.

Un ente che ha adottato il MOG ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 è automaticamente esonerato dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001?

No, non automaticamente. L’adozione del MOG crea una presunzione favorevole per l’ente, ma la giurisprudenza ha chiarito che il modello deve essere 'efficacemente attuato' e non meramente adottato formalmente. Se il reato si è verificato perché il MOG non era concretamente applicato o aveva lacune specifiche rispetto al rischio realizzatosi, l’ente non beneficia dell’esimente.

Le sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 possono essere applicate in via cautelare prima della sentenza definitiva?

Sì. L’art. 45 D.Lgs. 231/2001 prevede l’applicazione cautelare delle misure interdittive quando sussistono gravi indizi della responsabilità dell’ente e il pericolo di reiterazione del reato. In casi di infortuni mortali gravi, il GIP può disporre in via cautelare l’interdizione dall’esercizio dell’attività o la sospensione delle autorizzazioni, con effetti devastanti per la continuità aziendale.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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