In sintesi
- Chiunque viola il divieto di assumere cibi e bevande, fumare, usare pipette a bocca e applicare cosmetici nelle zone di lavoro con CMR (art. 238, comma 2 SIC) è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.
- Si tratta di un illecito amministrativo, non penale, a carico di chiunque (lavoratori inclusi) violi tali divieti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 264 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)
In vigore dal 15/05/2008
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1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. ))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La sanzione amministrativa per i divieti nelle zone CMR
L’art. 264-bis del D.Lgs. 81/2008, tra parentesi in quanto introdotto successivamente, sanziona con una sanzione amministrativa pecuniaria la violazione dei divieti previsti dall’art. 238, comma 2 SIC nelle zone di lavoro con agenti CMR. I divieti in questione sono: consumare cibi e bevande, fumare, conservare alimenti, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
La norma è notevole per due aspetti. Primo: si tratta di un illecito amministrativo, non penale, il che significa che si applica in via immediata senza processo, con accertamento da parte dell’organo di vigilanza. Secondo: si applica a «chiunque» violi le disposizioni, non solo al datore di lavoro o al dirigente, ma anche al lavoratore, al visitatore, all’appaltatore. Questo è uno dei pochi casi in cui il D.Lgs. 81/2008 sanziona direttamente il comportamento del lavoratore con una pena non disciplinare ma di legge. La sanzione è relativamente modesta (100-450 euro) ma ha un effetto deterrente e consente all’organo di vigilanza di intervenire in modo immediato senza dover avviare un procedimento penale. Il datore di lavoro rimane responsabile della formazione e dell’informazione sui divieti (art. 239 SIC) e della vigilanza sul loro rispetto.
Domande frequenti
Il lavoratore che mangia nella zona CMR può essere multato dall’organo di vigilanza?
Sì. L’art. 264-bis sanziona 'chiunquè viola i divieti dell’art. 238, comma 2, inclusi i lavoratori. L’organo di vigilanza (ASL/ITL) può applicare la sanzione amministrativa da 100 a 450 euro in caso di accertamento. Ciò non esclude anche eventuali conseguenze disciplinari da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è responsabile se i lavoratori violano i divieti dell’art. 238?
Sì, per la parte organizzativa: il datore di lavoro è responsabile di informare e formare i lavoratori sui divieti, affiggere la segnaletica appropriata e vigilare sul rispetto. Se non ha adempiuto a questi obblighi, può rispondere per la violazione dei connessi obblighi di informazione e formazione. Ma la sanzione ex art. 264-bis si applica autonomamente a chi ha materialmente violato il divieto.