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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 305 c.c. Revoca dell'adozione

In vigore

L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

In sintesi

  • Tassatività della revoca: L'adozione ordinaria può essere revocata solo nei casi espressamente previsti dagli articoli 306-309 c.c., non per altri motivi.
  • Principio di stabilità: La tassatività dei casi di revoca garantisce stabilità al rapporto adottivo, tutelando l'adottato da revoche arbitrarie.
  • Iniziativa delle parti: La revoca può essere promossa solo dal soggetto legittimato secondo i casi specifici (adottante o adottato).
  • Intervento del tribunale: La revoca è sempre pronunciata dal tribunale: non opera automaticamente per volontà delle parti.

L'art. 305 c.c. enuncia il principio cardine della revocabilità limitata dell'adozione: il vincolo adottivo, una volta costituito, può sciogliersi solo nei casi tassativamente elencati dalla legge, non per semplice accordo delle parti.

La tassatività come garanzia di stabilità

Il legislatore ha scelto un sistema di revoca tassativa, opposto alla libera revocabilità contrattuale, per rispecchiare la natura istituzionale e non meramente negoziale dell'adozione. Lo stato filiale adottivo, una volta acquisito, non può essere sciolto come un contratto per mutuo consenso o per inadempimento generico. La tassatività tutela in primo luogo l'adottato: impedisce che l'adottante possa liberarsi del vincolo per ragioni capricciose o per sopravvenute difficoltà economiche. Tutela anche la certezza dei terzi, che possono fare affidamento sulla stabilità dello status delle persone con cui entrano in rapporti giuridici.

I casi di revoca ammessi: rinvio agli artt. 306-309 c.c.

L'art. 305 c.c. opera come norma di rinvio: individua i presupposti di revocabilità negli artt. 306 (revoca per indegnità dell'adottato), 307 (revoca per indegnità dell'adottante), 308 (revoca per comune consenso nelle ipotesi specifiche), 309 (decorrenza degli effetti della revoca). Ogni caso prevede condotte specifiche gravi (attentato alla vita, delitti gravi) o accordi particolari, tutti sottoposti a verifica giudiziale. Non è ammessa la revoca per semplice sopravvenuta inopportunità del vincolo.

Natura giudiziale della revoca

La revoca non opera automaticamente al verificarsi dei fatti che la legge indica: richiede sempre una pronuncia del tribunale competente. Il procedimento è di natura contenziosa o camerale a seconda del caso; il pubblico ministero è sentito. Il tribunale verifica che i fatti allegati integrino i presupposti di legge e che la revoca risponda, ove rilevante, all'interesse delle persone coinvolte. La pronuncia di revoca, una volta passata in giudicato, produce effetti ex nunc (art. 309 c.c.), con l'eccezione prevista in caso di premorienza dell'adottante per fatto imputabile all'adottato.

Revoca e adozione di minori

Il regime di revoca dell'adozione ordinaria non si applica all'adozione piena di minori (legge 184/1983), che ha un proprio sistema fondato sull'interesse del minore. Nell'adozione piena la revoca è ancora più limitata e la giurisprudenza la ammette solo in casi estremi. L'adozione ordinaria, che riguarda prevalentemente adulti, può invece essere revocata nei casi previsti dagli artt. 306-309 c.c., che configurano veri e propri comportamenti illeciti gravi di una delle parti.

Domande frequenti

Si può revocare un'adozione ordinaria di comune accordo tra adottante e adottato?

No, salvo il caso specificamente previsto dalla legge (art. 308 c.c. per determinate ipotesi). In generale l'adozione non si revoca per semplice accordo delle parti: occorre uno dei casi tassativi degli artt. 306-309 c.c. e una pronuncia del tribunale.

Quali sono i motivi che permettono la revoca dell'adozione?

Solo quelli tassativamente previsti: indegnità dell'adottato (art. 306 c.c., es. attentato alla vita dell'adottante), indegnità dell'adottante (art. 307 c.c.) e le specifiche ipotesi di consenso al recesso (art. 308 c.c.). Non è ammessa la revoca per generica inopportunità.

La revoca dell'adozione ha effetto immediato?

No. Produce effetti solo dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca (art. 309 c.c.), non retroattivamente dalla data dei fatti che l'hanno causata. Fanno eccezione le conseguenze successorie in caso di premorienza dell'adottante per fatto imputabile all'adottato.

Chi può chiedere la revoca dell'adozione?

Dipende dal caso: per l'indegnità dell'adottato può chiederla l'adottante (art. 306 c.c.); per l'indegnità dell'adottante può chiederla l'adottato (art. 307 c.c.). La legittimazione è strettamente collegata al caso specifico di revoca.

La revoca dell'adozione ordinaria si applica anche all'adozione di minori?

No. L'adozione piena di minori (legge 184/1983) ha un regime proprio più restrittivo fondato sull'interesse del minore. Le disposizioni degli artt. 305-309 c.c. si applicano all'adozione ordinaria, che riguarda prevalentemente maggiorenni.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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