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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il medico competente è punito con arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da radiazioni ottiche artificiali (artt. 185 e 186 SIC).
  • La sanzione si applica esclusivamente al medico competente, figura distinta dal datore di lavoro e dal dirigente.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 220 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico del medico competente)

In vigore dal 15/05/2008

((

1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e

186. ))

Il regime sanzionatorio del medico competente in materia di ROA

L’art. 220 del D.Lgs. 81/2008 prevede la responsabilità penale del medico competente per la violazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria in materia di radiazioni ottiche artificiali. La sanzione, arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro, si applica per la violazione degli artt. 185 e 186 SIC, che disciplinano rispettivamente le visite mediche preventive e periodiche e la tenuta delle cartelle sanitarie nell’ambito degli agenti fisici.

La responsabilità penale del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro è un tema delicato: il medico competente è una figura professionale che opera in autonomia tecnica ma nell’ambito di un rapporto contrattuale con il datore di lavoro. L’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 elenca i suoi obblighi generali, tra cui quello di effettuare la sorveglianza sanitaria con le modalità e la periodicità indicate. La violazione di questi obblighi, ad esempio per omessa visita periodica o mancata comunicazione degli esiti al lavoratore, integra la fattispecie dell’art. 220.

L’ammenda da 400 a 1.600 euro è relativamente modesta, ma si accompagna alla possibilità di sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine dei Medici e al rischio di responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dai lavoratori a causa dell’omessa o tardiva sorveglianza sanitaria. Il medico competente deve quindi documentare accuratamente le proprie attività e i giudizi di idoneità, anche ai fini della propria tutela professionale.

Domande frequenti

Quali violazioni specifiche del medico competente sono sanzionate dall’art. 220?

La norma sanziona la violazione degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 81/2008, che riguardano gli obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti fisici: omessa visita preventiva o periodica, mancata comunicazione degli esiti al lavoratore e al datore di lavoro, carente tenuta delle cartelle sanitarie.

Il medico competente risponde anche civilmente per i danni ai lavoratori derivanti da omessa sorveglianza?

Sì. Oltre alla responsabilità penale ex art. 220, il medico competente può essere chiamato a rispondere civilmente per i danni causati dalla mancata o tardiva diagnosi di effetti nocivi dell’esposizione. La responsabilità civile è autonoma da quella penale e può essere azionata dal lavoratore o dai suoi eredi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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