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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Articolo sanzionatorio per le violazioni del Titolo VII (videoterminali) del D.Lgs. 81/2008.
  • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per violazione degli artt. 174 commi 2-3, 175 commi 1 e 3, e 176 commi 1, 3 e 5.
  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per violazione degli artt. 176 comma 6 e 177.
  • Più violazioni omogenee sull’allegato XXXIV costituiscono un’unica violazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 178 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

In vigore dal 15/05/2008

((

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e

177. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ))

Il quadro sanzionatorio del Titolo VII

L’art. 178 del D.Lgs. 81/2008 chiude il Titolo VII sui videoterminali con il catalogo delle sanzioni penali-contravvenzionali per le violazioni degli obblighi specifici in materia. La struttura ricalca il modello generale del decreto: sanzioni differenziate per gravità, con arresto o ammenda in alternativa, estinguibili mediante prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/1994. I destinatari delle sanzioni sono il datore di lavoro e il dirigente, in base alle rispettive responsabilità organizzative.

Sanzioni più gravi: obblighi ergonomici e di sorveglianza

La soglia sanzionatoria più elevata, arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 6.400 euro, colpisce le omissioni più gravi: mancata adozione delle misure correttive per eliminare i rischi identificati (art. 174, commi 2 e 3), mancata garanzia delle pause obbligatorie (art. 175, commi 1 e 3), mancata esecuzione della sorveglianza sanitaria periodica e mancata estensione a richiesta del lavoratore (art. 176, commi 1, 3 e 5). Queste omissioni incidono direttamente e strutturalmente sulla salute del lavoratore, giustificando una risposta sanzionatoria più severa. Tizio, datore di lavoro di Alfa S.r.l. che non ha mai sottoposto i propri impiegati alla visita medica VDT quinquennale, commette una violazione continuata dell’art. 176, comma 1, punita dall’art. 178, comma 1, lettera a).

Sanzioni attenuate: formazione e occhiali

La soglia sanzionatoria inferiore, arresto fino a quattro mesi o ammenda fino a 4.000 euro, colpisce la mancata fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva certificati necessari (art. 176, comma 6) e la mancanza di informazione e formazione (art. 177). La differenziazione riflette il giudizio del legislatore sulla gravità relativa delle due categorie di omissione: importante, ma meno urgente rispetto alla mancanza di sorveglianza sanitaria o alla negazione delle pause.

Regime delle violazioni multiple omogenee

Il comma 2 estende anche al Titolo VII il principio di concentrazione sanzionatoria già visto per la segnaletica: più violazioni di requisiti tecnici omogenei dell’allegato XXXIV (es. diversi difetti nella configurazione del posto di lavoro VDT) sono considerate un’unica violazione. L’organo di vigilanza è tuttavia tenuto a elencare analiticamente i singoli precetti violati, garantendo il diritto di difesa del contravventore.

Domande frequenti

Il datore di lavoro che non fornisce le pause VDT è passibile di sanzione penale?

Sì. La violazione dell’art. 175, commi 1 e 3 (mancanza di pause o di disposizioni contrattuali sulle interruzioni) è sanzionata dall’art. 178, comma 1, lettera a) con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

La mancata fornitura di occhiali da PC è una contravvenzione penale?

Sì. La violazione dell’art. 176, comma 6 (mancata fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva a spese del datore quando necessari) è sanzionata con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro.

Come si estinguono le contravvenzioni dell’art. 178?

Mediante prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/1994: l’organo di vigilanza fissa un termine per regolarizzare; l’adempimento e il pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda estinguono il reato senza procedimento penale.

Se in un ufficio tutti i 10 PC non rispettano i requisiti ergonomici dell’allegato XXXIV, si applicano 10 sanzioni?

No, se le violazioni sono omogenee. Il comma 2 le considera un’unica violazione. L’organo di vigilanza deve però precisare analiticamente in contestazione quali requisiti specifici non sono rispettati.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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