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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 178 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

In vigore dal 15/05/2008

((

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e

177. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ))

In sintesi

  • Articolo sanzionatorio per le violazioni del Titolo VII (videoterminali) del D.Lgs. 81/2008.
  • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per violazione degli artt. 174 commi 2-3, 175 commi 1 e 3, e 176 commi 1, 3 e 5.
  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per violazione degli artt. 176 comma 6 e 177.
  • Più violazioni omogenee sull’allegato XXXIV costituiscono un’unica violazione.
Indice dei contenuti

Il quadro sanzionatorio del Titolo VII

L’art. 178 del D.Lgs. 81/2008 chiude il Titolo VII sui videoterminali con il catalogo delle sanzioni penali-contravvenzionali per le violazioni degli obblighi specifici in materia. La struttura ricalca il modello generale del decreto: sanzioni differenziate per gravità, con arresto o ammenda in alternativa, estinguibili mediante prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/1994. I destinatari delle sanzioni sono il datore di lavoro e il dirigente, in base alle rispettive responsabilità organizzative.

Sanzioni più gravi: obblighi ergonomici e di sorveglianza

La soglia sanzionatoria più elevata, arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 6.400 euro, colpisce le omissioni più gravi: mancata adozione delle misure correttive per eliminare i rischi identificati (art. 174, commi 2 e 3), mancata garanzia delle pause obbligatorie (art. 175, commi 1 e 3), mancata esecuzione della sorveglianza sanitaria periodica e mancata estensione a richiesta del lavoratore (art. 176, commi 1, 3 e 5). Queste omissioni incidono direttamente e strutturalmente sulla salute del lavoratore, giustificando una risposta sanzionatoria più severa. Tizio, datore di lavoro di Alfa S.r.l. che non ha mai sottoposto i propri impiegati alla visita medica VDT quinquennale, commette una violazione continuata dell’art. 176, comma 1, punita dall’art. 178, comma 1, lettera a).

Sanzioni attenuate: formazione e occhiali

La soglia sanzionatoria inferiore, arresto fino a quattro mesi o ammenda fino a 4.000 euro, colpisce la mancata fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva certificati necessari (art. 176, comma 6) e la mancanza di informazione e formazione (art. 177). La differenziazione riflette il giudizio del legislatore sulla gravità relativa delle due categorie di omissione: importante, ma meno urgente rispetto alla mancanza di sorveglianza sanitaria o alla negazione delle pause.

Regime delle violazioni multiple omogenee

Il comma 2 estende anche al Titolo VII il principio di concentrazione sanzionatoria già visto per la segnaletica: più violazioni di requisiti tecnici omogenei dell’allegato XXXIV (es. diversi difetti nella configurazione del posto di lavoro VDT) sono considerate un’unica violazione. L’organo di vigilanza è tuttavia tenuto a elencare analiticamente i singoli precetti violati, garantendo il diritto di difesa del contravventore.

Domande frequenti

Il datore di lavoro che non fornisce le pause VDT è passibile di sanzione penale?

Sì. La violazione dell’art. 175, commi 1 e 3 (mancanza di pause o di disposizioni contrattuali sulle interruzioni) è sanzionata dall’art. 178, comma 1, lettera a) con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

La mancata fornitura di occhiali da PC è una contravvenzione penale?

Sì. La violazione dell’art. 176, comma 6 (mancata fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva a spese del datore quando necessari) è sanzionata con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro.

Come si estinguono le contravvenzioni dell’art. 178?

Mediante prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/1994: l’organo di vigilanza fissa un termine per regolarizzare; l’adempimento e il pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda estinguono il reato senza procedimento penale.

Se in un ufficio tutti i 10 PC non rispettano i requisiti ergonomici dell’allegato XXXIV, si applicano 10 sanzioni?

No, se le violazioni sono omogenee. Il comma 2 le considera un’unica violazione. L’organo di vigilanza deve però precisare analiticamente in contestazione quali requisiti specifici non sono rispettati.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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