Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 124 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Deposito di materiali sulle impalcature
In vigore dal 15/05/2008
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro.
Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 123 - Art. 123 SIC - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali→T.U. Sicurezza art. 125 - Art. 125 SIC - Disposizione dei montanti→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→Statuto Lavoratori art. 1 - Art. 1 L. 300/1970 - Libertà di opinione→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Art. 122 SIC – Ponteggi ed opere provvisionali→Art. 126 SIC – Parapetti→Art. 121 SIC – Presenza di gas negli scavi→Art. 127 SIC – Ponti a sbalzo→Art. 120 SIC – Deposito di materiali in prossimità degli scavi→Art. 128 SIC – Sottoponti→Art. 119 SIC – Pozzi, scavi e cunicoli
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il rischio del sovraccario sui ponteggi
L’articolo 124 del D.Lgs. 81/2008 affronta il rischio di collasso strutturale del ponteggio per sovraccarico o ingombro eccessivo dei piani di lavoro. Si tratta di uno dei rischi più sottovalutati in cantiere: i lavoratori tendono ad accumulare materiali sul ponteggio per comodità operativa, senza considerare che ogni impalcatura ha una portata massima di progetto che non può essere superata. Il crollo di un piano di ponteggio per sovraccarico è tipicamente repentino e catastrofico.
Il divieto di deposito permanente
La norma vieta qualsiasi deposito sui ponti di servizio e sulle impalcature, con la sola eccezione del deposito «temporaneo» dei materiali e degli attrezzi necessari ai lavori in corso. «Temporaneo» significa che i materiali devono essere usati nel corso della stessa giornata lavorativa o della stessa fase di lavoro e rimossi al termine. Non è consentito tenere sull’impalcatura stock di materiali per i giorni successivi, scorte di sicurezza non ancora in uso o attrezzature di altre fasi. Questa disciplina è particolarmente severa ma necessaria: ogni impalcatura è dimensionata per i carichi vivi della lavorazione, non per i carichi statici di un magazzino.
Il rispetto della portata strutturale
Il comma 2 introduce il principio fondamentale: il peso cumulato di materiali e persone presenti sull’impalcatura non deve mai superare la portata strutturale del ponteggio. La portata è indicata nella documentazione tecnica del fabbricante (per i ponteggi metallici prefabbricati) o nel calcolo di resistenza e stabilità (per i ponteggi a tubi e giunti e le impalcature speciali). Il capocantiere deve conoscere questi valori e comunicarli ai lavoratori prima dell’inizio dei lavori; il Pi.M.U.S. deve riportare la portata massima ammissibile per ogni piano di lavoro.
Lo spazio di manovra
Il secondo requisito del comma 2 è che lo spazio occupato dai materiali consenta i movimenti e le manovre necessari al lavoro. Un ponteggio ingombro di materiali non lascia ai lavoratori spazio sufficiente per muoversi in sicurezza, aumenta il rischio di inciampo e caduta, e può impedire l’evacuazione rapida in caso di emergenza. L’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008 fissa larghezze minime dei piani di lavoro (60 cm per il solo transito, 90 cm per le lavorazioni) che devono restare libere anche in presenza di materiali depositati temporaneamente.
Caso pratico e violazioni
In un cantiere di ristrutturazione gestito da Alfa S.r.l., i lavoratori accumulano sull’impalcatura del terzo piano un’intera fornitura di mattoni (circa 2 tonnellate) per anticipare i lavori del giorno successivo. La portata massima del piano è 270 kg. Il cedimento del ponteggio avviene all’alba, prima che i lavoratori siano presenti, causando il crollo parziale e danni all’edificio adiacente. L’organo di vigilanza accerta la violazione dell’art. 124, comma 2. La sanzione per il lavoratore autonomo che ha effettuato il deposito rientra nell’art. 160, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008.
Domande frequenti
Come si conosce la portata massima di un ponteggio in uso?
Per i ponteggi metallici prefabbricati è indicata nelle istruzioni del fabbricante e nel Pi.M.U.S.; per i ponteggi a tubi e giunti risulta dal calcolo di resistenza. Il datore di lavoro deve richiedere questa informazione prima dell’inizio dei lavori e renderla nota ai lavoratori.
Quanto tempo può restare un deposito di materiali sull’impalcatura?
Solo il tempo strettamente necessario all’utilizzo immediato (stessa giornata lavorativa o stessa fase di lavoro). Al termine del turno o della fase, i materiali non usati devono essere rimossi dall’impalcatura.
Il lavoratore autonomo risponde delle violazioni dell’art. 124?
Sì: l’art. 160, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede che i lavoratori autonomi siano puniti con arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’art. 124.
Quali materiali possono restare sull’impalcatura durante il riposo notturno?
In linea di principio nessuno, salvo quantità minime strettamente necessarie per la ripresa dei lavori il giorno successivo e nei limiti della portata strutturale. In ogni caso, l’area deve restare accessibile e sgombra per eventuali interventi di emergenza.
Il RSPP deve verificare il rispetto dell’art. 124 nei sopralluoghi?
Sì: il sopralluogo del RSPP deve includere la verifica dello stato delle impalcature, inclusa la presenza di depositi eccessivi. Le non conformità devono essere segnalate per iscritto al datore di lavoro con richiesta di immediata rimozione.