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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 271 c.c. [Legittimazione attiva e termine] (1)
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 270 - Art. 270 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine→Cod. civ. art. 272 - Art. 272 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di maternità→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 269 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e→Art. 273 Codice Civile: Azione nell’interesse del minore o→Art. 268 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e→Art. 274 Codice Civile: Ammissibilità dell’azione→Art. 267 Codice Civile: Trasmissibilità dell’azione→Art. 275 Codice Civile: Pena in caso di inammissibilità→Art. 266 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per effetto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 271 del Codice Civile abrogato: non contiene disposizioni vigenti.
Ratio
L'art. 271 c.c. è stato abrogato nell'ambito della riforma del diritto di filiazione attuata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che ha proceduto a una revisione sistematica delle disposizioni in materia di filiazione, unificando lo status di figlio e semplificando il quadro normativo, con eliminazione delle norme divenute superflue o incompatibili con il nuovo assetto.Analisi
Prima dell'abrogazione, l'articolo disciplinava aspetti procedurali o sostanziali relativi all'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, collocandosi nel sistema previgente che distingueva tra filiazione legittima e naturale. La riforma del 2013 ha eliminato tale distinzione, determinando la soppressione delle disposizioni che su di essa si fondavano o che risultavano ridondanti rispetto al nuovo impianto normativo.Quando si applica
L'articolo non trova applicazione. Per le azioni di dichiarazione giudiziale di filiazione si applicano gli artt. 269 e seguenti del Codice Civile nel testo vigente.Connessioni
L. 219/2012 (riforma della filiazione); d.lgs. 154/2013 (revisione delle disposizioni in materia di filiazione); artt. 269-277 c.c. (disciplina vigente della dichiarazione giudiziale di paternità e maternità).Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 58/1967
La Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità sull'art. 271 c.c. nella parte in cui prevedeva il termine biennale per l'esercizio dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale. Per la Corte la fissazione di un termine rientra nella discrezionalità del legislatore e non rende impossibile o irragionevole l'esercizio del diritto, né determina disparità di trattamento contraria agli artt. 3 e 30 della Costituzione. La pronuncia è il primo tassello di un percorso poi proseguito con interventi successivi che hanno progressivamente esteso la tutela del figlio nato fuori dal matrimonio.
Domande frequenti
L'art. 271 c.c. è ancora in vigore?
No. L'articolo è stato abrogato e non contiene disposizioni normative vigenti.
Quando è stato abrogato l'art. 271 c.c.?
L'abrogazione è avvenuta nell'ambito della riforma del diritto di filiazione, completata con il d.lgs. 154/2013.
Quale norma sostituisce l'art. 271 c.c.?
La materia è oggi disciplinata dalle disposizioni vigenti in tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, in particolare dagli artt. 269 e seguenti del Codice Civile.
Perché l'art. 271 c.c. è stato abrogato?
La riforma del 2012-2013 ha unificato lo status di figlio, eliminando la distinzione tra filiazione legittima e naturale e sopprimendo le norme divenute incompatibili o superflue.
È possibile citare l'art. 271 c.c. in un atto giudiziario?
No. La norma è abrogata e priva di efficacia; il riferimento corretto deve essere alle disposizioni vigenti della medesima sezione del Codice Civile.
Fonti consultate: 1 fonte verificate