Testo dell'articoloAbrogato
Art. 271 c.c. – Legittimazione attiva e termine
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale può essere promossa dal figlio entro i due anni dal raggiungimento della maggiore età o, nel caso indicato dal secondo comma dell’art. 252, dalla data dello scioglimento del matrimonio per effetto della morte del coniuge, se lo scioglimento avviene successivamente al raggiungimento della maggiore età.
Se egli muore prima di tale termine, l’azione può essere promossa dai discendenti legittimi di lui.
Nei casi preveduti dal n. 2 dell’art. 269 l’azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, entro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.
L’azione già promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi
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In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 271 del Codice Civile abrogato: non contiene disposizioni vigenti.
Ratio
L'art. 271 c.c. è stato abrogato nell'ambito della riforma del diritto di filiazione attuata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che ha proceduto a una revisione sistematica delle disposizioni in materia di filiazione, unificando lo status di figlio e semplificando il quadro normativo, con eliminazione delle norme divenute superflue o incompatibili con il nuovo assetto.Analisi
Prima dell'abrogazione, l'articolo disciplinava aspetti procedurali o sostanziali relativi all'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, collocandosi nel sistema previgente che distingueva tra filiazione legittima e naturale. La riforma del 2013 ha eliminato tale distinzione, determinando la soppressione delle disposizioni che su di essa si fondavano o che risultavano ridondanti rispetto al nuovo impianto normativo.Quando si applica
L'articolo non trova applicazione. Per le azioni di dichiarazione giudiziale di filiazione si applicano gli artt. 269 e seguenti del Codice Civile nel testo vigente.Connessioni
L. 219/2012 (riforma della filiazione); d.lgs. 154/2013 (revisione delle disposizioni in materia di filiazione); artt. 269-277 c.c. (disciplina vigente della dichiarazione giudiziale di paternità e maternità).Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 58/1967
La Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità sull'art. 271 c.c. nella parte in cui prevedeva il termine biennale per l'esercizio dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale. Per la Corte la fissazione di un termine rientra nella discrezionalità del legislatore e non rende impossibile o irragionevole l'esercizio del diritto, né determina disparità di trattamento contraria agli artt. 3 e 30 della Costituzione. La pronuncia è il primo tassello di un percorso poi proseguito con interventi successivi che hanno progressivamente esteso la tutela del figlio nato fuori dal matrimonio.
Domande frequenti
L'art. 271 c.c. è ancora in vigore?
No. L'articolo è stato abrogato e non contiene disposizioni normative vigenti.
Quando è stato abrogato l'art. 271 c.c.?
L'abrogazione è avvenuta nell'ambito della riforma del diritto di filiazione, completata con il d.lgs. 154/2013.
Quale norma sostituisce l'art. 271 c.c.?
La materia è oggi disciplinata dalle disposizioni vigenti in tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, in particolare dagli artt. 269 e seguenti del Codice Civile.
Perché l'art. 271 c.c. è stato abrogato?
La riforma del 2012-2013 ha unificato lo status di figlio, eliminando la distinzione tra filiazione legittima e naturale e sopprimendo le norme divenute incompatibili o superflue.
È possibile citare l'art. 271 c.c. in un atto giudiziario?
No. La norma è abrogata e priva di efficacia; il riferimento corretto deve essere alle disposizioni vigenti della medesima sezione del Codice Civile.
Fonti consultate: 1 fonte verificate