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Testo dell'articoloVigente
Art. 35 T.U.B. – Operativita’.
In vigore dal 16/02/2016
Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1
“1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d’Italia puo’ autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operativita’ prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita’.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attivita’, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonche’ ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia.”
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Commento del professionista
L'art. 35 del Testo Unico Bancario è la norma cardine che definisce l'operatività delle banche di credito cooperativo (BCC) e, con essa, l'identità stessa di queste banche all'interno del sistema creditizio italiano. La disposizione, formalmente snella (due commi e un richiamo statutario), racchiude un principio di portata storica e costituzionale: la BCC è una banca di territorio a vocazione mutualistica, che eroga credito prevalentemente ai propri soci secondo la logica codificata dall'art. 45 della Costituzione in materia di cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata. La sua attuale formulazione discende dalla riforma operata dal D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016 n. 49, che ha profondamente riassettato il comparto cooperativo bancario attraverso l'obbligo di adesione a un gruppo bancario cooperativo (GBC) ex art. 37-bis T.U.B. Per il consulente che assista una BCC, l'art. 35 è il punto di partenza obbligato di qualunque analisi: il rispetto del principio di prevalenza dei soci nell'operatività, la corretta determinazione della competenza territoriale, il coordinamento con la capogruppo nella formazione della politica creditizia non sono opzioni gestionali ma vincoli prudenziali il cui mancato rispetto può comportare l'esclusione dal gruppo bancario cooperativo (con i radicali effetti dell'art. 36) o la revoca dell'autorizzazione bancaria.La prevalenza dell'operatività verso i soci (comma 1)
Il comma 1, prima parte, sancisce che «le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci». È la trasposizione bancaria del principio della mutualità prevalente codificato dagli artt. 2512 e 2513 c.c., qui adattato alla peculiarità dell'attività creditizia. Mentre il c.c. modula la prevalenza con criteri di ricavo o di costo (a seconda della tipologia di scambio mutualistico), per la BCC opera un criterio specifico fissato dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia (Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III): le attività di rischio nei confronti dei soci o garantite da titoli emessi dai soci devono rappresentare più del 50% del totale delle attività di rischio. Si tratta di un parametro quantitativo che la BCC deve monitorare continuativamente. Il calcolo include i finanziamenti diretti ai soci (mutui, aperture di credito, sconti), le esposizioni garantite da pegno o ipoteca riconducibili al socio, le esposizioni verso enti pubblici locali nei limiti delle deroghe specifiche. Restano fuori del computo le posizioni interbancarie, le esposizioni verso lo Stato e le esposizioni di tesoreria entro il «cuscinetto di liquidità» prudenziale. La perdita continuativa della prevalenza, per un periodo di osservazione di norma annuale, costituisce elemento di crisi prudenziale e impone interventi correttivi rapidi, normalmente concordati con la capogruppo nei processi di risk management del GBC.La deroga della Banca d'Italia: operatività non prevalente per stabilità
Il comma 1, seconda parte, prevede una valvola di sicurezza prudenziale: la Banca d'Italia può autorizzare, «per periodi determinati», una operatività prevalente verso soggetti diversi dai soci, «unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità». La formula è restrittiva sotto due profili. Sul piano temporale: l'autorizzazione è sempre a termine, normalmente collegata a un piano di rientro verso la prevalenza soci, e non costituisce una deroga strutturale. Sul piano causale: il presupposto sono esclusivamente le ragioni di stabilità prudenziale, non scelte strategico-commerciali della banca. Nella prassi, la deroga è stata utilizzata in casi di BCC interessate da rapide perdite di base sociale (esempio: aree colpite da spopolamento, contesti post-crisi industriale, fusioni con BCC limitrofe in disequilibrio del rapporto soci/clienti). Il provvedimento autorizzativo prescrive contestualmente un piano di rientro, normalmente articolato su 12-36 mesi, con monitoraggio trimestrale. La capogruppo del GBC è coinvolta in fase istruttoria: la deroga prudenziale, per la BCC aderente a un GBC, si inserisce nei processi di vigilanza integrata previsti dal contratto di coesione (art. 37-bis, comma 3, T.U.B.).Lo statuto: attività, operazioni, competenza territoriale, poteri della capogruppo (comma 2)
Il comma 2 demanda allo statuto la definizione di quattro profili strutturali: le attività esercitabili dalla BCC (entro l'autorizzazione bancaria); le operazioni di impiego e di raccolta (tipologia di crediti erogabili, forme di raccolta del risparmio dai soci e dal pubblico); la competenza territoriale (ambito geografico di operatività); i poteri attribuiti alla capogruppo ex art. 37-bis. Il rinvio statutario è apparente: il margine di discrezionalità è ristretto dai criteri fissati dalla Banca d'Italia con la Circolare 285/2013, Parte III, Cap. 5, che definisce un modello statutario di riferimento e i parametri inderogabili. La competenza territoriale è il profilo più caratteristico. La BCC opera in una zona geografica delimitata, normalmente coincidente con l'area di residenza o di sede della maggioranza dei soci. La Circolare 285/2013 fissa criteri per la determinazione della zona di competenza, basati su contiguità geografica, presenza storica, vincoli con la base sociale. L'apertura di nuove dipendenze fuori zona richiede autorizzazione specifica e si inquadra nei piani di sviluppo territoriale concordati con la capogruppo. La violazione della competenza territoriale, oltre ad essere causa di richiamo prudenziale, può integrare l'inadempimento del contratto di coesione e legittimare l'esclusione dal GBC.Il gruppo bancario cooperativo: ICCREA, Cassa Centrale Banca, Raiffeisen
La riforma del 2016 ha imposto a tutte le BCC italiane l'adesione a un gruppo bancario cooperativo ex art. 37-bis T.U.B., salvo la deroga prevista per le BCC con patrimonio superiore a 200 milioni di euro che hanno potuto optare per un'autonoma trasformazione in SpA bancaria (cosiddetta «way out»). Hanno costituito un GBC tre soggetti: il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA (capogruppo ICCREA Banca S.p.A.), che riunisce la maggioranza delle BCC nazionali; il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.), con sede a Trento; il Gruppo Bancario Cooperativo Raiffeisen della provincia di Bolzano, con specificità riconosciute dalla normativa di attuazione per ragioni di autonomia linguistica e culturale dell'Alto Adige. La capogruppo, ai sensi dell'art. 37-bis, esercita poteri di direzione e coordinamento nei confronti delle BCC aderenti, definendo le politiche di gruppo in materia di rischio, governance, controlli interni, sistemi informativi. Le previsioni statutarie dell'art. 35, comma 2, devono essere coerenti con il contratto di coesione e con gli indirizzi della capogruppo. Per la BCC, l'adesione al GBC determina una compressione dell'autonomia gestionale in cambio di un meccanismo di solidarietà e supporto patrimoniale (cross-guarantee scheme) che ha rafforzato la resilienza prudenziale del comparto.Mutualità prevalente, riserve indivisibili e funzione sociale
L'art. 35 si inserisce in un quadro normativo a più strati. Sul piano costituzionale, l'art. 45 Cost. riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, demandando alla legge la promozione e il favore di tali forme. Sul piano codicistico, gli artt. 2511-2545-quinquiesdecies c.c. disciplinano la società cooperativa, con specifiche regole per le cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512-2514 c.c.): destinazione delle riserve a fini mutualistici, divieto di distribuzione, requisiti statutari di prevalenza, vincoli al ristorno. Sul piano del diritto cooperativo speciale, il D.Lgs. 220/2002 regola la vigilanza ministeriale sulle cooperative, applicabile anche alle BCC in coordinamento con la vigilanza prudenziale della Banca d'Italia. Le BCC sono cooperative a mutualità prevalente ex lege: il loro statuto deve rispettare i requisiti dell'art. 2514 c.c. (divieto di distribuzione di dividendi oltre l'interesse legale aumentato di 2,5 punti, divieto di distribuzione delle riserve, devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici in caso di scioglimento). Le riserve sono indivisibili: alimentano un patrimonio sociale che non può essere ripartito tra i soci e che costituisce la base per la solidità prudenziale di lungo periodo. Questo profilo è particolarmente significativo per la disciplina della destinazione degli utili dell'art. 37 T.U.B.Il regime di vigilanza e i controlli prudenziali
Sul piano della vigilanza, l'art. 35 si attua attraverso un sistema integrato. La Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza prudenziale nazionale, vigila sul rispetto del principio di prevalenza, sulla competenza territoriale, sulla coerenza statutaria. La BCE, nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), supervisiona direttamente i GBC quali enti significativi (le capogruppo ICCREA e Cassa Centrale Banca rientrano tra le banche significative del MVU), mentre la vigilanza sulle singole BCC è prevalentemente nazionale, coordinata con la capogruppo nell'ambito del contratto di coesione. La Banca d'Italia, con la Circolare 285/2013 (Parte III, Cap. 5) e le successive integrazioni, ha definito disposizioni dettagliate su: parametri di prevalenza dell'operatività; calcolo della competenza territoriale; modelli statutari di riferimento; presidi organizzativi per il controllo del rischio mutualistico; coordinamento con il contratto di coesione. La verifica del rispetto dell'art. 35 si svolge tanto in sede di vigilanza off-site (analisi dei flussi segnaletici trimestrali) quanto in sede di ispezione on-site (a cadenza poliennale, con focus mirati sulle BCC che presentano anomalie nei parametri prudenziali).Profili pratici per il consulente
Per il consulente che assista una BCC, l'art. 35 si traduce in quattro presidi operativi. Il primo è il monitoraggio continuativo del rapporto di prevalenza: la BCC deve dotarsi di un sistema di reporting che misuri trimestralmente (e idealmente mensilmente) il rapporto tra attività di rischio verso soci e totale delle attività di rischio. La compliance non si limita a una rilevazione contabile: serve un'analisi dinamica delle politiche commerciali, dei processi di adesione di nuovi soci, dei meccanismi di crescita della base sociale parallelamente alla crescita degli impieghi a terzi. Il secondo presidio è il governo della competenza territoriale: ogni operazione di credito significativa fuori zona deve essere oggetto di analisi specifica e, ove necessario, di autorizzazioni interne formalizzate. Il presidio sul rischio territoriale è particolarmente rilevante nelle BCC che operano in aree di confine con altre BCC, dove la sovrapposizione delle zone di competenza è oggetto di accordi inter-BCC nell'ambito della capogruppo. Il terzo presidio riguarda il coordinamento con la capogruppo: lo statuto e le politiche operative della BCC devono recepire gli indirizzi della capogruppo, integrandoli nella struttura decisionale. Le delibere consiliari devono motivare la coerenza con il contratto di coesione e con le linee guida del GBC. Il quarto presidio è la gestione delle situazioni di crisi del rapporto di prevalenza: in caso di scostamento dai parametri, la BCC deve attivare tempestivamente la capogruppo e, ove necessario, presentare istanza di deroga ex art. 35, comma 1, alla Banca d'Italia, supportata da un piano di rientro credibile e dettagliato.Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 149/2021
La Corte ha respinto le questioni di legittimità sollevate sull'art. 2, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. 18/2016, riguardanti la riforma delle banche di credito cooperativo e l'opzione di way-out. La pronuncia conferma la conformità a Costituzione del modello cooperativo bancario e del vincolo mutualistico che caratterizza l'operatività delle BCC ex art. 35 TUB.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 35 TUB sulla operatività delle BCC?
L'art. 35 sancisce che le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. È la trasposizione bancaria del principio della mutualità prevalente codificato dagli artt. 2512-2513 c.c., adattato alla peculiarità dell'attività creditizia. La Circolare 285/2013 (Parte III, Cap. 5) fissa il criterio operativo: le attività di rischio verso i soci o garantite da titoli dei soci devono rappresentare più del 50% del totale delle attività di rischio. È un parametro quantitativo che la BCC deve monitorare continuativamente, perché la perdita continuativa della prevalenza costituisce elemento di crisi prudenziale che impone interventi correttivi rapidi.
La Banca d'Italia può autorizzare un'operatività prevalente verso non soci?
Sì, ma solo come valvola di sicurezza prudenziale. Il comma 1 prevede che Banca d'Italia possa autorizzare, per periodi determinati, un'operatività prevalente verso soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. La formula è restrittiva: l'autorizzazione è sempre a termine (normalmente collegata a un piano di rientro 12-36 mesi) e i presupposti sono esclusivamente prudenziali, non scelte strategico-commerciali. Nella prassi è stata utilizzata per BCC interessate da rapide perdite di base sociale (aree di spopolamento, contesti post-crisi industriale, fusioni con BCC limitrofe in disequilibrio del rapporto soci/clienti). La capogruppo del GBC è coinvolta in fase istruttoria.
Cos'è la "competenza territoriale" della BCC?
È il profilo più caratteristico dell'operatività BCC: ciascuna banca opera in una zona geografica delimitata, normalmente coincidente con l'area di residenza o di sede della maggioranza dei soci. La Circolare 285/2013 fissa criteri basati su contiguità geografica, presenza storica, vincoli con la base sociale. L'apertura di nuove dipendenze fuori zona richiede autorizzazione specifica e si inquadra nei piani di sviluppo territoriale concordati con la capogruppo del GBC. La violazione della competenza territoriale, oltre ad essere causa di richiamo prudenziale, può integrare l'inadempimento del contratto di coesione e legittimare l'esclusione dal gruppo bancario cooperativo, con i radicali effetti dell'art. 36 TUB.
Quali sono i tre gruppi bancari cooperativi oggi operativi?
La riforma del 2016 (D.L. 18/2016, L. 49/2016) ha imposto alle BCC l'adesione obbligatoria a un GBC ex art. 37-bis TUB. Operano tre soggetti: Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (capogruppo Iccrea Banca SpA, sede Roma), che riunisce la maggioranza delle BCC nazionali; Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA, sede Trento); Gruppo Bancario Cooperativo Raiffeisen della provincia di Bolzano, con specificità per l'autonomia linguistica dell'Alto Adige. Iccrea e Cassa Centrale Banca sono qualificate banche significative del MVU sotto vigilanza diretta BCE. Esiste anche una way out storica per le BCC con patrimonio superiore a 200 milioni che si sono trasformate autonomamente in SpA.
Cosa deve regolare lo statuto della BCC ai sensi del comma 2?
Lo statuto deve definire quattro profili strutturali: le attività esercitabili dalla BCC (entro l'autorizzazione bancaria); le operazioni di impiego e di raccolta (tipologia di crediti erogabili, forme di raccolta del risparmio dai soci e dal pubblico); la competenza territoriale (ambito geografico); i poteri attribuiti alla capogruppo ex art. 37-bis. Il margine di discrezionalità è ristretto dai criteri della Circolare 285/2013, che definisce un modello statutario di riferimento e parametri inderogabili. Le previsioni statutarie devono essere coerenti con il contratto di coesione e con gli indirizzi della capogruppo: l'adesione al GBC determina una compressione dell'autonomia gestionale in cambio del meccanismo di solidarietà e supporto patrimoniale (cross-guarantee scheme).
Fonti consultate: 1 fonte verificate