Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 258 c.c. – Effetti del riconoscimento

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Effetti del riconoscimento.

Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso .

L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l’ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l’ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

In sintesi

  • L'art. 258 c.c. delimita l'efficacia del riconoscimento al genitore che lo ha effettuato e ai suoi parenti.
  • Il riconoscimento da parte di un solo genitore non estende automaticamente i propri effetti all'altro genitore non riconoscente.
  • È vietato inserire nell'atto di riconoscimento indicazioni relative all'altro genitore.
  • Tali indicazioni, se presenti, sono prive di effetti giuridici e devono essere cancellate dai registri di stato civile.
  • Il pubblico ufficiale che riceve o riproduce tali indicazioni è soggetto a sanzione pecuniaria.
Indice dei contenuti

Il riconoscimento produce effetti verso il genitore riconoscente e i suoi parenti; l'atto non può indicare l'altro genitore.

Ratio

La norma persegue un duplice obiettivo: da un lato, chiarire l'efficacia relativa del riconoscimento unilaterale, che riguarda esclusivamente il genitore che lo compie; dall'altro, tutelare il secondo genitore dall'essere nominato in un atto di cui non è parte, evitando che dalla sola dichiarazione unilaterale possano derivargli obblighi o conseguenze giuridiche non consentite. Si tutela altresì la privacy del secondo genitore, soprattutto nei casi in cui il figlio sia nato fuori da una relazione stabile o da una situazione sentimentale conflittuale.

Analisi

Il primo comma stabilisce il perimetro soggettivo degli effetti del riconoscimento: esso crea un legame giuridico tra il figlio e il genitore riconoscente (e i parenti di quest'ultimo), ma non coinvolge l'altro genitore. Il secondo comma introduce un divieto assoluto: l'atto di riconoscimento di un solo genitore non può contenere indicazioni relative all'altro genitore (nome, generalità, identità). Tale divieto è presidiato da una sanzione penale-amministrativa a carico del pubblico ufficiale ricevente e dell'ufficiale di stato civile che riproduce le indicazioni vietate, nonché dall'obbligo di cancellazione delle stesse dai registri. La norma va letta in connessione con il diritto alla riservatezza e con le disposizioni in materia di stato civile.

Quando si applica

La disposizione si applica in tutte le ipotesi di riconoscimento effettuato da un solo genitore, indipendentemente dalla forma utilizzata. Il divieto di indicare l'altro genitore opera ogni volta che nell'atto di riconoscimento compaiano riferimenti identificativi del secondo genitore, che esso non abbia consentito o che non abbia partecipato all'atto.

Connessioni

Artt. 250, 254, 257 c.c.; d.P.R. 396/2000 (ordinamento dello stato civile); d.lgs. 154/2013; Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per profili di riservatezza.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio riconosce il figlio naturale Caio mediante atto pubblico; il riconoscimento produce effetti verso Tizio e i suoi parenti (nonni, zii di Caio), non verso il ramo materno se la madre non ha già riconosciuto.

Caso 2: Caso 2

Sempronio riceve riconoscimento da un solo genitore biologico; non acquisisce legami di sangue con i parenti dell'altro genitore se questi non ha a sua volta formalmente riconosciuto il figlio.

Domande frequenti

Se solo uno dei genitori riconosce il figlio, l'altro genitore acquista obblighi?

No. L'art. 258 c.c. chiarisce che il riconoscimento unilaterale produce effetti solo verso il genitore che lo ha effettuato e i suoi parenti, non verso l'altro genitore.

Nell'atto di riconoscimento si può indicare chi è l'altro genitore?

No. È espressamente vietato inserire indicazioni relative all'altro genitore nell'atto di riconoscimento effettuato da uno solo. Tali indicazioni, se inserite, sono prive di effetti e devono essere cancellate.

Cosa rischia il notaio o l'ufficiale di stato civile che inserisce o riproduce le indicazioni vietate?

È soggetto a una sanzione pecuniaria (ammenda) prevista direttamente dall'art. 258 c.c., nella misura da 20 a 82 euro. Le indicazioni devono inoltre essere cancellate.

Il riconoscimento da parte di un genitore crea automaticamente un legame con i nonni paterni o materni?

Sì, ma solo con i parenti del genitore che ha effettuato il riconoscimento. I parenti dell'altro genitore restano estranei finché non interviene anche il riconoscimento di quest'ultimo.

Cosa si intende per 'indicazioni relative all'altro genitore'?

Qualsiasi riferimento identificativo del secondo genitore: nome, cognome, data e luogo di nascita, generalità anagrafiche. Il divieto è assoluto e non ammette deroghe.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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