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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 247 c.c. – Legittimazione passiva
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l’azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 246 - Art. 246 Codice Civile: Trasmissibilita’ dell’azione→Cod. civ. art. 248 - Art. 248 Codice Civile: Legittimazione all’azione di contestazio→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 245 Codice Civile: Sospensione del termine→Art. 249 Codice Civile: Legittimazione all’azione di reclamo del→Art. 244 Codice Civile: Termini dell’azione di disconoscimento→Art. 250 Codice Civile: Riconoscimento→Art. 243 bis Codice Civile: Disconoscimento di paternità→Art. 243 Codice Civile: Prova contraria→Art. 251 Codice Civile: Autorizzazione al riconoscimento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il presunto padre, la madre e il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento di paternità; per le parti incapaci o morte si nomina un curatore speciale.
Ratio
Il litisconsorzio necessario risponde alla natura plurisoggettiva del rapporto di filiazione: la sentenza che accerta o nega lo stato di figlio non può produrre effetti nei confronti di una sola parte senza automaticamente coinvolgere le altre, pena la formazione di giudicati incompatibili. Il legislatore ha quindi imposto che tutti i soggetti direttamente interessati dallo status siano presenti nel processo, garantendo il rispetto del contraddittorio e la coerenza degli effetti della pronuncia.
Analisi
Il litisconsorzio necessario tra presunto padre, madre e figlio è assoluto e inderogabile: il giudice deve rilevare d'ufficio l'eventuale carenza del contraddittorio e ordinare l'integrazione. La norma risolve poi il problema della rappresentanza processuale delle parti incapaci o premorte. Per il minore o l'interdetto il contraddittorio si realizza attraverso un curatore speciale nominato ad hoc, che agisce autonomamente rispetto al tutore o al genitore esercente la responsabilità (i quali potrebbero trovarsi in conflitto di interessi). Per il minore emancipato o l'inabilitato, invece, la capacità processuale è parzialmente riconosciuta: la parte agisce personalmente ma assistita dal curatore. Quando una delle parti è defunta, la norma evita un vuoto di tutela rinviando all'art. 246 per l'individuazione dei successori legittimati; solo in loro assenza si provvede alla nomina di un curatore speciale, garantendo comunque il contraddittorio.
Quando si applica
La norma si applica a ogni giudizio di disconoscimento di paternità, sia esso promosso dal presunto padre, dalla madre, dal figlio o dai loro successori ex art. 246. Il giudice verifica la corretta composizione del contraddittorio sin dalla fase introduttiva e dispone le eventuali integrazioni necessarie.
Connessioni
La disposizione si coordina con l'art. 244 c.c. (legittimazione attiva e termini), l'art. 246 c.c. (trasmissibilità dell'azione), l'art. 248 c.c. (contestazione dello stato di figlio), l'art. 249 c.c. (reclamo dello stato di figlio), nonché con l'art. 102 c.p.c. (litisconsorzio necessario) e con l'art. 78 c.p.c. (curatore speciale).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 266/2006
La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 235, primo comma, n. 3, c.c., nella parte in cui subordinava l'esame delle prove tecniche (genetiche o ematologiche) di esclusione della paternità alla preventiva dimostrazione dell'adulterio della moglie. La pronuncia rileva anche sulla disciplina della legittimazione passiva ex art. 247 c.c., perché impone una lettura costituzionalmente orientata che valorizzi il diritto all'identità biologica del figlio.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Nel giudizio di disconoscimento sono contendenti necessari il presunto padre Tizio, la madre Caio e il figlio Sempronio; se uno è minore, il giudice nomina curatore rappresentativo che garantisce contraddittorio completo.
Caso 2: Caso 2
Il presunto padre è deceduto; l'azione si propone nei confronti dell'erede indicato nel testamento o, in assenza, di un curatore nominato dal giudice per rappresentare gli interessi successori e la memoria del defunto.
Domande frequenti
Cosa succede se l'attore dimentica di citare uno dei litisconsorti necessari?
Il giudice rileva d'ufficio la carenza del contraddittorio e ordina l'integrazione del litisconsorzio; se la parte non ottempera nel termine assegnato, il giudizio è dichiarato improcedibile.
Chi nomina il curatore speciale per la parte minore o interdetta?
Il curatore speciale è nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso, dunque il tribunale competente per il procedimento di disconoscimento.
Qual è la differenza tra la posizione del minore/interdetto e quella del minore emancipato/inabilitato?
Il minore e l'interdetto sono privi di capacità processuale: il curatore li rappresenta interamente. Il minore emancipato e l'inabilitato conservano una capacità processuale parziale: agiscono personalmente ma con l'assistenza del curatore.
Se tutte e tre le parti (padre, madre, figlio) sono decedute, il giudizio può ancora essere instaurato?
Sì, purché esistano successori legittimati ex art. 246. In assenza di qualunque successore per una delle parti, il giudice nomina un curatore speciale per garantire il contraddittorio.
Il tutore del minore può rappresentarlo nel giudizio di disconoscimento senza necessità di un curatore speciale?
No. La norma prevede espressamente la nomina di un curatore speciale, che prescinde dalla figura del tutore, proprio per evitare conflitti di interesse tra il rappresentante legale e il minore nelle questioni relative allo status.
Fonti consultate: 1 fonte verificate