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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 246 c.c. Trasmissibilita' dell'azione (1)

In vigore

Se il presunto padre o la madre titolari dell’azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. Se il figlio titolare dell’azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.

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In sintesi

  • Se il presunto padre o la madre muoiono senza aver promosso l'azione, e il termine ex art. 244 non è ancora decorso, discendenti e ascendenti sono legittimati a esercitarla in loro vece.
  • Il nuovo termine decorre dalla morte del titolare originario, dalla nascita del figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età di ciascun discendente.
  • Se è il figlio a morire senza aver esercitato l'azione, il coniuge o i discendenti possono proporla entro un anno dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età di ciascun discendente.
  • La trasmissibilità è condizionata al fatto che il termine originario non sia già spirato al momento della morte del titolare.
  • Si applicano in ogni caso il sesto comma dell'art. 244 e l'art. 245 (sospensione per incapacità).

Disciplina la trasmissibilità dell'azione di disconoscimento di paternità agli eredi qualora il titolare muoia prima di averla esercitata entro il termine.

Ratio

La norma riconosce che l'accertamento dello status filiationis non esaurisce la sua rilevanza nella sfera giuridica del solo titolare originario dell'azione, ma incide anche sui diritti successori e sullo stato civile dei suoi stretti congiunti. Permettere agli eredi di subentrare nell'azione evita che la morte accidentale del titolare vanifichi definitivamente ogni possibilità di rettifica dello stato di figlio, salvaguardando al contempo interessi familiari e patrimoniali di rilievo.

Analisi

La trasmissibilità è subordinata a una condizione imprescindibile: la morte deve intervenire prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 244. Se il termine è già spirato, l'azione è definitivamente consumata e non si trasmette. Per il presunto padre e la madre, la legittimazione passa a discendenti e ascendenti; per il figlio, invece, la legittimazione è più ristretta e spetta solo al coniuge o ai discendenti. In entrambi i casi decorre un nuovo termine autonomo, il cui dies a quo varia a seconda delle circostanze: la morte del titolare originario, la nascita del figlio postumo (per evitare che il termine inizi a decorrere prima che il legittimato possa agire), oppure il raggiungimento della maggiore età da parte di ciascun discendente. Il richiamo al sesto comma dell'art. 244 estende ai successori le regole sul dies a quo in caso di scoperta tardiva di fatti rilevanti. Il richiamo all'art. 245 garantisce la sospensione del termine anche in favore dei successori che versino in stato di incapacità.

Quando si applica

La norma trova applicazione quando il presunto padre, la madre o il figlio, titolari dell'azione di disconoscimento, decedono prima di averla promossa e prima che il relativo termine sia decorso. È necessario accertare con precisione la data di morte e lo stato del termine al momento del decesso per verificare se la trasmissibilità possa operare.

Connessioni

La disposizione si raccorda con l'art. 244 c.c. (termini e decorrenza), l'art. 245 c.c. (sospensione per incapacità), l'art. 247 c.c. (legittimazione passiva), nonché con le norme sulla successione (artt. 565 ss. c.c.) e con la disciplina processuale del litisconsorzio necessario.

Domande frequenti

Cosa accade se il presunto padre muore dopo la scadenza del termine ex art. 244?

Se il termine è già decorso al momento della morte, l'azione si è definitivamente estinta e non può essere trasmessa; discendenti e ascendenti non acquisiscono alcuna legittimazione.

Da quando decorre il nuovo termine per i discendenti del presunto padre defunto?

Il termine decorre dalla morte del presunto padre, oppure dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo, oppure dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascun discendente, a seconda di quale evento sia rilevante nel caso concreto.

Chi può agire se è il figlio a morire senza aver esercitato l'azione?

Solo il coniuge o i discendenti del figlio defunto, entro un anno dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età di ciascun discendente.

Gli ascendenti del figlio defunto possono subentrare nell'azione?

No. Per il figlio la legittimazione trasmessa spetta esclusivamente al coniuge e ai discendenti, non agli ascendenti, a differenza di quanto previsto per il presunto padre e la madre.

Si applica anche ai successori la sospensione per incapacità prevista dall'art. 245?

Sì. Il terzo comma dell'art. 246 richiama espressamente l'art. 245, pertanto la sospensione per interdizione o grave infermità di mente opera anche nei confronti dei successori che versino in tale condizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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