Art. 125 decies T.U.B. – Inadempimento del consumatore.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedimenti esecutivi. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonché alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito.
2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall’inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
In sintesi
Inquadramento e ratio della norma
L'art. 125-decies TUB, introdotto dal D.Lgs. 207/2024 (recepimento della Direttiva CCD2 2023/2225/UE) e modificato dal D.Lgs. 212/2025, disciplina il trattamento dei consumatori in stato di inadempimento. La norma si inserisce nel quadro più ampio degli artt. 121 ss. TUB sul credito al consumo e si affianca all'art. 124-bis TUB sulla valutazione del merito creditizio, con la finalità di gestire ex post le situazioni di difficoltà che si manifestano durante la vita del contratto. Costituisce l'attuazione dell'art. 35 CCD2, che impone agli Stati membri di garantire procedure di gestione responsabile dell'inadempimento.
Obbligo di procedure di gestione e principio di tolleranza
Il comma 1, primo periodo, stabilisce che il finanziatore deve dotarsi di procedure interne per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà. Il termine «procedure» implica la necessità di un sistema organizzato e documentato, non di semplici prassi occasionali: le banche e le finanziarie devono poter dimostrare, in sede di vigilanza, di disporre di policy formalizzate che prevedano un ragionevole grado di tolleranza prima di avviare procedimenti esecutivi (pignoramento, decreto ingiuntivo, segnalazione in Centrale Rischi come a sofferenza). Il principio di tolleranza non significa rinuncia al credito, ma impone di valutare soluzioni alternative — proroga delle scadenze, sospensione temporanea delle rate, rinegoziazione del piano di rimborso — prima di procedere per via giudiziale.
Poteri regolamentari di Banca d'Italia
Il comma 1, secondo periodo, conferisce a Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative, con particolare attenzione a tre profili: (i) gli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore nei confronti del consumatore in difficoltà; (ii) la tutela rafforzata per i consumatori in stato di bisogno o di particolare debolezza (es. situazioni di sovraindebitamento, malattia, perdita del lavoro); (iii) le misure concretamente adottabili, che la norma elenca esemplificativamente includendo la modifica delle condizioni contrattuali (cd. forbearance). Banca d'Italia può quindi introdurre obblighi specifici di contatto proattivo con il consumatore, di proposta di soluzioni alternative, di tempi minimi di attesa prima dell'avvio delle esecuzioni.
Divieto di oneri eccessivi da inadempimento
Il comma 2 introduce un principio di proporzionalità degli oneri da inadempimento: il finanziatore non può imporre al consumatore costi superiori a quelli necessari per compensare le spese effettive sostenute a causa dell'inadempimento. Questa disposizione incide su diverse voci tipicamente presenti nei contratti di credito al consumo: interessi di mora, spese di sollecito, commissioni di recupero, spese legali in acconto. Tutte queste voci devono essere giustificate da costi reali e documentabili; non è ammesso prevedere nei contratti oneri da inadempimento con funzione punitiva o deterrente che vadano oltre la compensazione dei danni effettivi. La disposizione si affianca ai limiti già previsti dalla normativa antiusura (L. 108/1996) per i tassi di interesse moratorio.
Coordinamento con la disciplina del sovraindebitamento
L'art. 125-decies TUB si coordina con il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), in particolare con le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento riservate ai consumatori (Piano del consumatore, Concordato minore). Un finanziatore che abbia rispettato gli obblighi di cui all'art. 125-decies — attivando procedure di tolleranza e proponendo misure di modifica contrattuale — potrà dimostrare la propria collaborazione in sede di omologazione del piano, riducendo il rischio di contestazioni da parte del giudice delegato. Viceversa, la mancata adozione di procedure adeguate potrà essere valutata negativamente in sede di vigilanza e nelle controversie con i consumatori.
Tutela dei consumatori vulnerabili
La norma dedica attenzione specifica ai consumatori in stato di bisogno o di particolare debolezza, categorie che il considerando 66 della CCD2 identifica nei soggetti colpiti da perdita improvvisa del reddito, da malattia o disabilità, o già in situazione di sovraindebitamento. Per questi consumatori Banca d'Italia potrà prevedere obblighi aggiuntivi: ad esempio, l'obbligo di indirizzarli verso servizi di consulenza sul debito gratuiti o verso organismi di composizione della crisi (OCC) prima di avviare qualsiasi azione di recupero.
Domande frequenti