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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 185 c.c. Amministrazione dei beni personali del

In vigore

coniuge All’amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 217.

In sintesi

  • I beni che non rientrano nella comunione legale né nel fondo patrimoniale sono beni personali del coniuge.
  • La loro amministrazione segue le regole previste dall'art. 217, commi 2°, 3° e 4°, c.c., dettate per il regime di separazione dei beni.
  • Il rinvio all'art. 217 assicura coerenza sistematica nel trattamento dei beni personali, indipendentemente dal regime patrimoniale adottato.
  • Il coniuge che amministra i beni personali dell'altro coniuge è soggetto agli obblighi di rendiconto previsti dall'art. 217 c.c.

L'amministrazione dei beni personali del coniuge, esclusi dalla comunione e dal fondo patrimoniale, è disciplinata dai commi 2°, 3° e 4° dell'art. 217 c.c. sul regime di separazione dei beni.

Ratio

L'art. 185 c.c. opera un raccordo sistematico tra le norme sulla comunione legale e quelle sulla separazione dei beni, evitando duplicazioni normative. I beni personali dei coniugi, elencati nell'art. 179 c.c., restano di esclusiva pertinenza del loro titolare e richiedono regole di amministrazione adeguate alla loro natura individuale, non collettiva.

Analisi

Il rinvio opera ai commi 2°, 3° e 4° dell'art. 217 c.c. Il secondo comma disciplina il caso in cui un coniuge amministri i beni personali dell'altro: è tenuto a consegnarne i frutti al titolare, salvo che siano stati impiegati per il mantenimento della famiglia con il consenso dell'altro. Il terzo comma prevede che il coniuge che ha amministrato i beni dell'altro debba rendere il conto della gestione. Il quarto comma regola i rapporti tra coniugi nel caso di conferimento dell'amministrazione.

Quando si applica

La norma si applica ai coniugi in comunione legale che gestiscono beni personali propri o del partner. I beni personali sono quelli indicati nell'art. 179 c.c.: beni posseduti prima del matrimonio, beni ricevuti per donazione o successione durante il matrimonio, beni di uso strettamente personale, beni relativi all'esercizio della professione, beni ottenuti a titolo di risarcimento, beni acquistati con il ricavato dell'alienazione di altri beni personali.

Connessioni

La norma si collega direttamente all'art. 179 c.c. (beni personali dei coniugi), all'art. 217 c.c. (amministrazione nel regime di separazione), e al titolo VI del Libro I del codice civile sul fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.).

Domande frequenti

Quali beni non rientrano nella comunione?

Beni posseduti prima del matrimonio, beni ereditati o ricevuti in donazione, beni esclusi per patto matrimoniale.

Chi amministra i beni personali?

L'articolo 217 rimanda alle norme sull'amministrazione: il coniuge proprietario amministra, con consenso dell'altro per atti straordinari.

I beni personali possono essere vincolati?

No: per alienare, ipotecare o compiere atti straordinari su beni personali di un coniuge, occorre consenso dell'altro.

I frutti dei beni personali vanno in comunione?

I frutti entrano nella comunione, salvo patto contrario. Diversi quindi i beni capitale (personali) dai frutti (comuni).

L'amministrazione dei beni personali richiede sempre approvazione?

No: gli atti ordinari sono gestiti dal proprietario liberamente; gli atti straordinari richiedono consenso dell'altro coniuge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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