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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 906 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , convertito, conarticolo 7, comma 7-ter, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 modificazioni, dalla , le parole: «e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,legge 24 febbraio 2023, n. 14 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3 milioni di euro per l’anno 2026».

In sintesi

  • Modifica all’art. 7, c. 7-ter, primo periodo, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (decreto Milleproroghe 2023).
  • Sostituzione della precedente autorizzazione «2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» con la nuova formulazione «2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 3 milioni di euro per l’anno 2026».
  • Effetto pratico: aumento di 300.000 euro dell’autorizzazione di spesa per il solo 2026, da 2,7 a 3 milioni.
  • Il D.L. 198/2022 disciplina materie eterogenee in tema di proroghe e l’art. 7 riguarda interventi nel settore culturale e dei beni culturali.
  • L’intervento configura una modulazione puntuale del finanziamento, senza modificare la durata complessiva dell’autorizzazione già in essere.
L’intervento: una rimodulazione puntuale

Il comma 906 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) realizza una modifica testuale puntuale all’art. 7, c. 7-ter, primo periodo, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto Milleproroghe 2023), convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14. La tecnica utilizzata è quella della novellazione mediante sostituzione lessicale: la disposizione interviene sostituendo nel testo originale le parole «e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» con le nuove parole «di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3 milioni di euro per l’anno 2026».

L’effetto sostanziale: incremento di 300.000 euro per il 2026

La modifica produce un effetto sostanziale di incremento dell’autorizzazione di spesa per il solo 2026, portandola da 2,7 a 3 milioni di euro, con un aumento di 300.000 euro. La struttura temporale dell’intervento rimane invariata (riconferma del finanziamento per gli anni 2024 e 2025), ma si differenzia l’importo per l’ultima annualità, con un’integrazione puntuale a sostegno dell’attività finanziata. Tale modulazione è tipica delle leggi di bilancio quando il legislatore intende rafforzare nell’anno di riferimento un’autorizzazione di spesa già prevista, senza intervenire sulla durata complessiva dell’intervento.

Il contesto normativo: l’art. 7 del D.L. 198/2022

L’art. 7 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (cosiddetto Milleproroghe 2023), è dedicato a interventi nel settore culturale e dei beni culturali. Il comma 7-ter, in particolare, riguarda specifiche misure di sostegno a istituzioni o iniziative culturali individuate dal legislatore. L’autorizzazione di spesa originaria copriva il triennio 2024-2026 con importo costante di 2,7 milioni annui. Il comma 906 LB 2026 incrementa tale importo per il solo 2026, riconoscendo evidentemente un fabbisogno specifico nell’anno di riferimento.

La tecnica novellatoria: sostituzione testuale

La tecnica utilizzata dal comma 906 è quella della novellazione mediante sostituzione testuale, conforme alle regole di drafting legislativo elaborate dalla circolare congiunta delle Presidenze di Camera e Senato del 20 aprile 2001 sulla redazione dei testi normativi. La sostituzione «parole con parole» consente di intervenire chirurgicamente sul testo originale, evitando duplicazioni o ambiguità. L’intervento non incide sulla numerazione, sulla struttura sistematica né sull’intestazione dell’art. 7, c. 7-ter, ma modifica esclusivamente il riferimento quantitativo all’autorizzazione di spesa per il 2026.

Il principio di copertura e la qualificazione contabile

L’incremento di 300.000 euro deve essere coperto in conformità all’art. 81, terzo comma, della Costituzione e all’art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). La copertura è assicurata dai meccanismi generali della LB 2026, in coerenza con i saldi programmatici di finanza pubblica e con il quadro programmatico di medio periodo. Sotto il profilo contabile, l’incremento è allocato nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero competente per l’esercizio 2026 (Ministero della Cultura o altro Ministero in funzione della materia specifica dell’art. 7, c. 7-ter, del D.L. 198/2022).

Implicazioni applicative

Per i beneficiari dell’intervento finanziato dall’art. 7, c. 7-ter, del D.L. 198/2022 (la cui specifica identità va verificata in funzione della disciplina sostanziale del comma richiamato), l’effetto pratico è un incremento del 11,11% (300.000/2.700.000) delle risorse disponibili per il 2026. La maggiore disponibilità consente di ampliare le attività programmate, di potenziare gli interventi di sostegno o di affrontare nuove esigenze emerse rispetto alla programmazione originaria. Per gli anni 2024 e 2025, le condizioni e gli importi restano invariati.

Il rapporto con altre disposizioni della LB 2026

Il comma 906 si inserisce nel più ampio quadro di rimodulazioni di autorizzazioni di spesa previste dalla LB 2026, secondo una tecnica ricorrente nelle manovre di bilancio: l’aggiustamento fine di interventi già programmati. Tale tecnica si distingue dai rifinanziamenti ex novo e dalle abrogazioni totali, configurando un equilibrio fra continuità di policy e adeguamento alle esigenze emergenti. L’intervento non altera la natura giuridica dell’autorizzazione di spesa né modifica i beneficiari, ma incide esclusivamente sul quantum disponibile per il 2026.

Profili di tecnica legislativa

La modifica esemplifica una buona prassi di tecnica legislativa: l’intervento puntuale tramite novellazione è preferibile alla riproduzione integrale del comma novellato (che genererebbe duplicazioni e ambiguità), consente la chiara identificazione dell’intervento e facilita la consultazione del testo normativo aggiornato. Il legislatore di bilancio fa ampio uso di questa tecnica per intervenire su singoli importi senza riscrivere intere disposizioni, ottimizzando la leggibilità del testo consolidato. Tutto ciò in coerenza con il principio costituzionale di certezza del diritto e con le esigenze di tassatività delle norme di copertura.

Domande frequenti

Cosa cambia con il comma 906 LB 2026?

Il comma 906 modifica l’art. 7, c. 7-ter, primo periodo, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto Milleproroghe 2023), convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14. La novella sostituisce le parole «e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» con le nuove parole «di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3 milioni di euro per l’anno 2026». L’effetto sostanziale è un incremento di 300.000 euro dell’autorizzazione di spesa per il solo 2026, da 2,7 a 3 milioni di euro. Gli importi per il 2024 e 2025 restano invariati. Si tratta di un’operazione di rimodulazione puntuale, tipica delle leggi di bilancio quando si vuole rafforzare un intervento già programmato senza modificarne la durata complessiva.

Su quale materia interviene l’art. 7 del D.L. 198/2022?

L’art. 7 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto Milleproroghe 2023, convertito dalla L. 14/2023) è dedicato a interventi nel settore culturale e dei beni culturali. Il comma 7-ter, in particolare, riguarda specifiche misure di sostegno a istituzioni o iniziative culturali individuate dal legislatore. L’autorizzazione di spesa originaria copriva il triennio 2024-2026 con importo costante di 2,7 milioni annui. Il comma 906 LB 2026 incrementa tale importo per il solo 2026, riconoscendo un fabbisogno specifico nell’anno di riferimento. L’identità precisa del beneficiario va verificata nel testo del comma 7-ter come riformulato dal D.L. 198/2022, che può riferirsi a istituzioni culturali specifiche, fondazioni, organismi di gestione di beni culturali o eventi culturali ricorrenti.

Cosa significa «novellazione mediante sostituzione»?

La novellazione mediante sostituzione testuale è una tecnica di drafting legislativo che consiste nel modificare una disposizione esistente sostituendo specifiche parole o espressioni con nuove parole o espressioni. La tecnica è regolata dalla circolare congiunta delle Presidenze di Camera e Senato del 20 aprile 2001 sulla redazione dei testi normativi. Il vantaggio è la precisione chirurgica dell’intervento: si modifica solo ciò che cambia, lasciando intatto il resto. Lo svantaggio è la difficoltà di lettura del testo normativo, che richiede sempre il confronto con la disposizione originaria. Per facilitare la comprensione, i professionisti utilizzano testi consolidati (versioni aggiornate del testo normativo che incorporano tutte le modifiche successive), disponibili su Normattiva e su database giuridici specializzati.

Come si copre l’incremento di 300.000 euro?

L’incremento di 300.000 euro per il 2026 deve essere coperto in conformità al principio di copertura sancito dall’art. 81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui ogni nuovo o maggiore onere deve essere coperto con i mezzi per farvi fronte. La copertura è assicurata dai meccanismi generali della LB 2026, in coerenza con i saldi programmatici di finanza pubblica e con il quadro programmatico di medio periodo. Sotto il profilo contabile, l’incremento è allocato nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero competente (verosimilmente il Ministero della Cultura, in funzione della materia dell’art. 7, c. 7-ter, del D.L. 198/2022). La Ragioneria Generale dello Stato verifica ex ante l’adeguatezza della copertura in sede di bollinatura del disegno di legge di bilancio.

Quali sono gli effetti per i beneficiari dell’intervento?

Per i beneficiari dell’intervento finanziato dall’art. 7, c. 7-ter, del D.L. 198/2022, l’effetto pratico è un incremento di circa l’11% delle risorse disponibili per il 2026 (da 2,7 a 3 milioni di euro). La maggiore disponibilità consente di ampliare le attività programmate, di potenziare gli interventi di sostegno o di affrontare nuove esigenze emerse rispetto alla programmazione originaria del triennio 2024-2026. Per gli anni 2024 e 2025, le condizioni e gli importi restano invariati. I beneficiari sono tenuti, in via generale, a rispettare gli obblighi di rendicontazione, trasparenza e pubblicità dei contributi pubblici ricevuti previsti dalla normativa applicabile (in particolare D.Lgs. 33/2013, L. 124/2017 art. 1, cc. 125-129) e a impiegare le risorse per le finalità specificamente individuate dalla norma di finanziamento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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