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Comma 769 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 10, comma 6, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 legge 8 , le parole: «, nei limiti delle risorse di cui al comma 10,» sono soppresse.agosto 2024, n. 120
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 769): obbligo di copertura: rimozione vincolo plafond impatta saldi
- Art. 1936 Codice Civile (comma 769): fideiussione: cornice civilistica della garanzia statale
- Art. 47 TUB (comma 769): finanziamenti assistiti da garanzia pubblica
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Una modifica chirurgica di grande peso
Il comma 769 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene con tecnica novellistica sull'art. 10, comma 6, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 120. Vengono soppresse le parole «, nei limiti delle risorse di cui al comma 10,». La modifica è brevissima nel testo ma rilevante sul piano sostanziale: rimuove il vincolo di capienza che subordinava l'operatività della garanzia dello Stato all'effettiva disponibilità di risorse sul conto di tesoreria dedicato (il comma 10 dell'art. 10 DL 89/2024).
Effetto sostanziale: garanzia «piena»
Prima della modifica, la garanzia operava nei limiti delle risorse di tesoreria. Dopo la soppressione, la garanzia opera secondo il regime ordinario della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (art. 17, comma 1, lettera b), come garanzia dello Stato in senso proprio: gli oneri eventuali sono a carico del bilancio statale e non più vincolati al plafond di un conto dedicato. La modifica si coordina con il comma 768 della stessa LB 2026, che proroga al 2026 i finanziamenti dell'art. 10, comma 5: era necessario evitare che il rinnovo dell'operatività restasse strozzato da un tetto quantitativo a tesoreria.
Profili di contabilità pubblica
La rimozione del limite quantitativo trasforma la natura della garanzia da strumento auto-finanziato con risorse in tesoreria a garanzia pubblica in senso classico. Sul piano contabile, ciò comporta un'esposizione potenziale per il bilancio dello Stato che dovrà essere monitorata e classificata correttamente nei conti pubblici secondo i criteri SEC 2010. La relazione tecnica e gli allegati alla legge dovrebbero stimare il rischio di escussione; in assenza di nuovo plafond, la sostenibilità dipende dalle assunzioni di tasso di insolvenza dei finanziamenti garantiti.
Tecnica legislativa
La novellazione utilizza la formula classica «le parole <X> sono soppresse», che produce effetto immediato dalla data di entrata in vigore della LB 2026, cioè dal 1° gennaio 2026 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 199/2025. Non sono necessari provvedimenti attuativi: l'art. 10, comma 6, del DL 89/2024 si applica con il nuovo testo a tutti i finanziamenti concessi dopo tale data, inclusi quelli prorogati dal comma 768.
Cosa cambia per gli operatori
Per banche convenzionate e imprese beneficiarie, la modifica elimina un'incertezza operativa: non è più necessario verificare la capienza del conto di tesoreria prima di confidare nella garanzia. Lo Stato risponde nei termini dell'art. 10, comma 6, DL 89/2024 (con il nuovo testo) e secondo i principi generali del Codice civile in materia di garanzie (art. 1936 e seguenti, fideiussione). Resta in capo al MEF e alla Ragioneria generale dello Stato la vigilanza prudenziale e il monitoraggio degli accantonamenti.
Combinato con il comma 768
Letti insieme, i commi 768 e 769 disegnano una proroga «rinforzata»: si estende l'arco temporale al 2026 e contemporaneamente si rende più solida la copertura della garanzia, eliminando il vincolo quantitativo. La doppia leva conferma l'interesse pubblico a sostenere lo strumento di finanziamento istituito dal DL 89/2024 oltre la cornice del 2025.
Domande frequenti
Cosa elimina esattamente il comma 769?
Il comma 769 elimina dall'art. 10, comma 6, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla L. 120/2024, le parole «, nei limiti delle risorse di cui al comma 10,». Si tratta di un inciso che subordinava l'operatività della garanzia dello Stato all'effettiva disponibilità di risorse sul conto corrente di tesoreria dedicato (il comma 10 del medesimo articolo). Dopo la soppressione, la garanzia non è più vincolata a un plafond quantitativo: opera come garanzia pubblica in senso proprio, secondo i principi generali della L. 196/2009. Il testo dell'art. 10, comma 6, va quindi letto senza l'inciso soppresso a partire dal 1° gennaio 2026.
Perché questa modifica viene introdotta insieme alla proroga del comma 768?
I commi 768 e 769 sono coordinati: il primo proroga al 2026 i finanziamenti previsti dall'art. 10, comma 5, del DL 89/2024; il secondo elimina il vincolo che subordinava la garanzia dello Stato al plafond del conto di tesoreria. Senza la modifica del comma 769, l'estensione temporale rischiava di restare strozzata dalla capienza effettivamente disponibile su quel conto al 31 dicembre 2025. La doppia leva rende la proroga davvero operativa: più tempo per concedere finanziamenti e più solidità della garanzia che li accompagna. Si tratta di un esempio classico di tecnica legislativa in cui due commi devono essere letti insieme.
La modifica produce nuovi oneri per lo Stato?
Sul piano formale, il comma 769 non quantifica nuovi oneri: si limita a una modifica testuale. Tuttavia, in sostanza, la soppressione del limite quantitativo amplia l'esposizione potenziale dello Stato in caso di escussione della garanzia. La relazione tecnica e la documentazione di bilancio dovrebbero stimare il rischio sulla base dei tassi attesi di insolvenza dei finanziamenti garantiti. In ottica SEC 2010, l'esposizione va monitorata e, in caso di significatività, contabilizzata. La sorveglianza spetta al MEF e alla Ragioneria generale dello Stato, che ne riferiscono al Parlamento nei tempi e nelle forme previste dalla L. 196/2009.
Serve un decreto attuativo per applicare il comma 769?
No, la modifica è di tipo novellistico: produce effetto direttamente dalla data di entrata in vigore della LB 2026 (1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 199/2025). L'art. 10, comma 6, del DL 89/2024 si applica con il nuovo testo a tutte le operazioni successive a tale data, comprese quelle previste dalla proroga del comma 768. Non è richiesto alcun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o decreto ministeriale per dare attuazione. Gli operatori e le banche convenzionate possono adeguare la propria modulistica e le proprie procedure interne con effetto immediato, in coerenza con la nuova formulazione.
Quale è il rapporto con la disciplina generale delle garanzie pubbliche?
Dopo la modifica, la garanzia dell'art. 10, comma 6, DL 89/2024 si colloca pienamente nell'alveo delle garanzie dello Stato di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), della L. 196/2009. Si tratta di un istituto generale che impegna direttamente il bilancio dello Stato in caso di escussione, senza necessità di accantonamenti capienti su un conto dedicato. La disciplina generale della fideiussione del Codice civile (artt. 1936 e seguenti) costituisce il riferimento civilistico applicabile in via residuale. Restano fermi gli obblighi di trasparenza e rendicontazione previsti dalla normativa di contabilità pubblica.