- Comma 507: il MEF può affidare l'erogazione del contributo (50 mln) a società controllate tramite apposita convenzione.
- Comma 508: apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria dello Stato, intestato al MEF, su cui le società attuatrici sono autorizzate ad operare.
- Comma 509: i termini e le modalità sono definiti in un accordo di contribuzione tra MEF e Governo dell'Ucraina.
- Comma 510: autorizzata la spesa fino a 100.000 euro per il 2026 a copertura degli oneri di gestione della convenzione.
- Architettura tipica dei trasferimenti governativi internazionali (budget support) con tracciabilità e rendicontazione.
Commi 507-510 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026, esercizio finanziario 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessità di stipulare la convenzione MEF-società attuatrici (comma 507) e l’accordo di contribuzione bilaterale con l’Ucraina (comma 509). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Il Ministero dell’economia e delle finanze può affidare l’erogazione del contributo a dono, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 505, a società di cui è azionista e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalità stabilite con apposita convenzione. . Per la gestione degli interventi di cui al comma 505 è autorizzata l’apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, sul quale le società di cui al comma 507 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma
507. . Con un accordo di contribuzione, stipulato tra il Ministero dell’economia e delle finanze, anche per il tramite delle società di cui al comma 507 secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al medesimo comma, e il Governo dell’Ucraina, sono definiti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma
505. . Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 507, è autorizzata nell’anno 2026 la spesa fino a un massimo di 100.000 euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione del contributo del fondo di cui al comma 505.
Norme modificate da questi commi
- Art. 11 Costituzione (comma 509): Cornice costituzionale della cooperazione internazionale come quadro entro cui si colloca l’accordo bilaterale
- Art. 97 Costituzione (comma 508): Buon andamento della PA e tracciabilità delle operazioni di trasferimento internazionale
- Art. 17 D.Lgs. 231/07 AML (comma 507): Obblighi di adeguata verifica rafforzata applicabili ai flussi di Tesoreria gestiti dalle società attuatrici
Il quadro: dalla decisione politica all'erogazione operativa
I commi 507-510 della Legge di Bilancio 2026 disciplinano gli aspetti attuativi del contributo a dono di 50 milioni di euro a favore del Governo dell'Ucraina, istituito dal precedente comma 505. Il legislatore costruisce un'architettura tipica dei trasferimenti governativi internazionali, articolata su quattro elementi: soggetto attuatore, conto dedicato, accordo bilaterale, oneri di gestione.
Comma 507 — Soggetto attuatore: società controllate dal MEF
Il MEF può affidare l'erogazione del contributo a società di cui è azionista e che siano sottoposte al suo controllo, secondo modalità stabilite con apposita convenzione. Si tratta di una delega gestoria che riguarda l'esecuzione finanziaria del trasferimento, ferma restando la titolarità del rapporto politico-istituzionale con il beneficiario in capo al Ministero. Tra le società tipicamente coinvolte in operazioni di questa natura figurano soggetti come Cassa Depositi e Prestiti e altre società controllate dal MEF, dotate di expertise nei trasferimenti internazionali e nella gestione di operazioni di finanza pubblica con controparti estere.
Comma 508 — Conto dedicato presso la Tesoreria
L'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, intestato al MEF, sul quale le società di cui al comma 507 sono autorizzate ad operare, assicura la separata evidenziazione dei flussi finanziari connessi all'operazione. La tecnica del conto corrente di Tesoreria dedicato è uno strumento ricorrente nella contabilità pubblica per le operazioni straordinarie, in quanto garantisce: tracciabilità integrale dei movimenti; segregazione patrimoniale rispetto ad altre disponibilità del beneficiario gestore; possibilità di monitoraggio in tempo reale da parte della Ragioneria generale dello Stato.
Comma 509 — Accordo di contribuzione bilaterale
L'accordo di contribuzione è lo strumento giuridico tipico dei trasferimenti finanziari tra Stati, riconosciuto nella prassi internazionale del budget support. Stipulato tra MEF italiano e Governo dell'Ucraina (anche per il tramite delle società attuatrici di cui al comma 507), l'accordo definisce: importo e tranches di erogazione; condizionalità di utilizzo (politiche di riforma, requisiti macroeconomici); meccanismi di monitoraggio; obblighi di rendicontazione; clausole di sospensione o restituzione in caso di violazione. La sottoscrizione segue le procedure ordinarie degli accordi internazionali tecnico-amministrativi, senza necessità di ratifica parlamentare quando rientrano nei poteri del Ministro.
Comma 510 — Spese di gestione
L'autorizzazione di spesa fino a 100.000 euro per il 2026 copre gli oneri operativi connessi alla convenzione di cui al comma 507: commissioni delle società attuatrici, spese bancarie internazionali, costi di assistenza tecnica e legale, traduzioni, audit. Il limite contenuto rispetto alla dimensione del contributo (lo 0,2%) riflette la natura di puro trasferimento, senza attività progettuale complessa che giustificherebbe oneri di gestione superiori.
Profili di trasparenza e controllo
L'operazione è sottoposta a molteplici livelli di controllo: la Ragioneria generale dello Stato monitora i flussi sul conto Tesoreria; la Corte dei conti può intervenire in sede di controllo successivo sulla gestione; il Parlamento esercita il controllo politico sull'esecuzione; le società attuatrici sono comunque sottoposte ai propri organi di controllo interno e alle disposizioni antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) per i flussi gestiti. La chain of accountability è pertanto presidiata da più istanze, con responsabilità distribuite tra livello politico-istituzionale, livello operativo-finanziario e livello di controllo esterno.
Domande frequenti
Perché il MEF si avvale di società controllate invece di erogare direttamente?
Il ricorso a società controllate consente di sfruttare expertise tecnica e infrastruttura operativa già esistente per la gestione di trasferimenti internazionali, con tempistiche di esecuzione più rapide rispetto alla gestione diretta dei flussi attraverso l'apparato amministrativo ministeriale. Le società specializzate dispongono di canali bancari internazionali consolidati, di procedure antiriciclaggio integrate, di personale dedicato alle operazioni con controparti estere e di sistemi di monitoraggio finanziario sofisticati. La delega operativa, regolata da convenzione, non altera la titolarità politico-istituzionale del trasferimento, che rimane in capo al MEF, ma rende più efficiente l'esecuzione concreta dell'operazione.
Cos'è il conto corrente di Tesoreria e perché dedicato?
Il conto corrente di Tesoreria è un conto bancario intestato a un soggetto pubblico (MEF, in questo caso) presso la Tesoreria dello Stato, gestita da Banca d'Italia. La sua “dedicazione” a una specifica operazione comporta la segregazione contabile e finanziaria dei flussi, separati da altre disponibilità del titolare. I vantaggi includono: tracciabilità integrale delle movimentazioni in entrata e in uscita; possibilità di monitoraggio costante da parte della Ragioneria generale dello Stato e degli organi di controllo; riduzione del rischio di sviamento o utilizzo non conforme; agevolazione della rendicontazione finale dell'operazione e della valutazione del rispetto delle condizionalità pattuite.
Cos'è un accordo di contribuzione tra Stati?
L'accordo di contribuzione è uno strumento giuridico tipico del diritto internazionale finanziario, utilizzato per disciplinare i termini di un trasferimento di risorse pubbliche tra Stati o tra Stati e organizzazioni internazionali. Tecnicamente assume la forma di intesa tecnico-amministrativa tra ministeri delle finanze, regolando: l'importo complessivo e le tranche di erogazione; le condizionalità di utilizzo (es. mantenimento di determinate politiche macroeconomiche o riforme strutturali); gli obblighi di rendicontazione del beneficiario; i meccanismi di monitoraggio e valutazione; le clausole risolutive in caso di violazione degli impegni. Non richiede ratifica parlamentare se rientra nei poteri delegati al Ministro competente.
Chi controlla l'effettivo utilizzo dei fondi da parte del beneficiario?
L'utilizzo dei fondi da parte del beneficiario (il Governo dell'Ucraina) è soggetto al monitoraggio definito nell'accordo di contribuzione (comma 509). I meccanismi tipici includono: rendicontazione periodica da parte del governo beneficiario; verifiche da parte di organismi indipendenti (audit esterni); coordinamento con FMI e Banca Mondiale per il monitoraggio macroeconomico; rapporti tra ministero delle finanze del donatore e del beneficiario. Sul versante italiano, la Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti possono esercitare controlli successivi sulla gestione del flusso fino alla sua destinazione finale. Eventuali violazioni delle condizionalità possono comportare la sospensione di tranche successive.
Perché lo stanziamento di 100.000 euro per le spese di gestione (comma 510)?
Lo stanziamento di 100.000 euro previsto dal comma 510 copre gli oneri operativi connessi alla convenzione MEF-società attuatrici. Le voci tipiche includono: commissioni dovute alle società gestore per l'attività svolta; spese bancarie per i bonifici internazionali (SWIFT, fee correspondenti); costi di assistenza legale per la negoziazione dell'accordo bilaterale; costi di traduzione e interpretariato; eventuali audit indipendenti sulla gestione dei flussi. L'importo, pari allo 0,2% del contributo, è deliberatamente contenuto perché l'operazione è un puro trasferimento finanziario, senza componente progettuale che richiederebbe attività di assistenza tecnica complesse e oneri di gestione superiori.