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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 228 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Per le finalità di cui agli , e ,articoli 5, comma 2, lettera d) 5-bis del decretolegge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla , la dotazione del Fondo per le politiche relative ailegge 15 ottobre 2013, n. 119 diritti e alle pari opportunità, di cui all’ , convertito, conarticolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 modificazioni, dalla , è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’annolegge 4 agosto 2006, n. 248 2026.

In sintesi

  • Incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, della dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
  • Il Fondo è quello previsto dall'art. 19, c. 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248.
  • Finalità di destinazione: art. 5, c. 2, lett. d), e art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. L. 15 ottobre 2013, n. 119.
  • Le finalità richiamate riguardano il contrasto alla violenza di genere e il sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio.
  • Incremento strutturale e permanente, non limitato a un solo esercizio finanziario.
Inquadramento normativo: il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

Il comma 228 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sulla dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito dall'art. 19, c. 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248. Si tratta di uno strumento finanziario gestito dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il quale lo Stato finanzia interventi in materia di parità di genere, contrasto alla discriminazione e politiche di sostegno alle vittime di violenza.

L'incremento finanziario

La disposizione prevede un incremento di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, con effetto strutturale e permanente. La permanenza dell'incremento, in particolare, segnala un rafforzamento stabile della capacità di intervento del Fondo, in linea con gli indirizzi di policy nazionali ed europei in materia di parità di genere e contrasto alla violenza contro le donne. L'orientamento riflette anche gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, in particolare con riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, ratificata con L. 27 giugno 2013, n. 77).

Le finalità di destinazione: artt. 5 e 5-bis D.L. 93/2013

Le finalità richiamate sono quelle dell'art. 5, c. 2, lett. d), e dell'art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. L. 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere. L'art. 5 ha disciplinato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e ha previsto, alla lett. d) del c. 2, la promozione di studi e ricerche e la realizzazione di interventi di formazione e supporto specialistico per gli operatori. L'art. 5-bis, introdotto in sede di conversione, ha invece istituito un finanziamento specifico per i centri antiviolenza e per le case rifugio, individuati come strumenti operativi essenziali per l'accoglienza e la protezione delle vittime.

Il sistema dei centri antiviolenza e delle case rifugio

Il sistema di sostegno alle vittime di violenza di genere, in Italia, si fonda sulla rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio, soggetti pubblici o privati che operano in attuazione delle previsioni del D.L. 93/2013 e dell'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014 che ne ha definito i requisiti minimi. I centri antiviolenza forniscono accoglienza, consulenza legale e psicologica, orientamento al lavoro e supporto nella ricostruzione del percorso di autonomia; le case rifugio offrono ospitalità in regime di anonimato e protezione fisica per le donne (e i loro figli minori) in situazioni di pericolo immediato. La ripartizione delle risorse del Fondo avviene tipicamente attraverso intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, con assegnazione di quote regionali calcolate su criteri demografici e di rischio.

Coordinamento con il quadro penalistico

Il rafforzamento finanziario del Fondo opera in coordinamento con il quadro penalistico in materia di violenza di genere, che negli anni recenti è stato significativamente potenziato. Si pensi all'aggravamento delle pene per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), violenza sessuale (artt. 609-bis ss. c.p.) e, da ultimo, alle disposizioni introdotte dalla L. 19 luglio 2019, n. 69 (cd. «Codice rosso»), che ha potenziato gli strumenti processuali di tutela delle vittime. Il sostegno economico ai centri e alle case rifugio costituisce la dimensione assistenziale e ricostruttiva che si affianca alla tutela penale repressiva e cautelare.

Profili operativi e applicativi

Sul piano operativo, il comma 228 non genera adempimenti diretti per i singoli contribuenti, ma comporta un incremento delle risorse messe a disposizione dei soggetti del Terzo settore e degli enti pubblici che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio. Per i professionisti che assistono enti del Terzo settore impegnati in questo ambito, è rilevante: (i) verificare l'inclusione del soggetto assistito nell'elenco regionale dei centri antiviolenza riconosciuti; (ii) presidiare gli adempimenti rendicontativi e di trasparenza ex D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore); (iii) monitorare i bandi e i decreti di riparto emanati dal Dipartimento per le pari opportunità e dalle Regioni.

Considerazioni di sistema

L'incremento strutturale del Fondo è coerente con il trend di crescente attenzione legislativa al tema della violenza di genere, che si manifesta sia sul piano del rafforzamento del sistema repressivo penale, sia sul piano del sostegno alle reti di protezione delle vittime. La stabilizzazione delle risorse consente alle organizzazioni del Terzo settore impegnate nel settore di programmare gli interventi su orizzonti pluriennali, superando la logica emergenziale che ha caratterizzato i finanziamenti del passato. Il professionista deve monitorare l'effettiva ripartizione regionale delle risorse e l'evoluzione delle linee guida operative del Dipartimento.

Domande frequenti

Qual è la finalità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità?

Il Fondo, istituito dall'art. 19, c. 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248, è uno strumento finanziario gestito dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le sue risorse sono destinate al finanziamento di interventi in materia di parità di genere, contrasto alla discriminazione, sostegno alle vittime di violenza e promozione di studi e ricerche. L'incremento di 10 milioni di euro annui dal 2026 disposto dal comma 228 della LB 2026 ha effetto strutturale e permanente e si destina specificamente alle finalità richiamate dall'art. 5, c. 2, lett. d), e dall'art. 5-bis del D.L. 93/2013, ovvero il sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Quali sono le finalità specifiche dell'art. 5, c. 2, lett. d), e dell'art. 5-bis del D.L. 93/2013?

L'art. 5 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disciplinato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. La lett. d) del c. 2 prevede la promozione di studi e ricerche, la realizzazione di interventi di formazione e supporto specialistico per gli operatori. L'art. 5-bis, introdotto in sede di conversione, ha invece istituito un finanziamento specifico per i centri antiviolenza e per le case rifugio, individuati come strumenti operativi essenziali per l'accoglienza e la protezione delle vittime. La ripartizione delle risorse avviene attraverso intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, con quote regionali calcolate su criteri demografici e di rischio.

Come si articola il sistema dei centri antiviolenza e delle case rifugio?

Il sistema si fonda sulla rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio, soggetti pubblici o privati che operano in attuazione del D.L. 93/2013 e dell'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, che ne ha definito i requisiti minimi. I centri antiviolenza forniscono accoglienza, consulenza legale e psicologica, orientamento al lavoro e supporto nella ricostruzione del percorso di autonomia delle vittime. Le case rifugio offrono ospitalità in regime di anonimato e protezione fisica per le donne (e i loro figli minori) in situazioni di pericolo immediato. L'iscrizione nell'elenco regionale dei centri riconosciuti è condizione di accesso al finanziamento, che è di tipo competitivo o ripartito secondo modalità definite dalle Regioni.

L'incremento è strutturale o temporaneo?

L'incremento di 10 milioni di euro disposto dal comma 228 ha carattere strutturale e permanente, decorrendo dal 2026 a tempo indeterminato («annui a decorrere dall'anno 2026»). La stabilizzazione delle risorse consente alle organizzazioni del Terzo settore impegnate nel settore di programmare gli interventi su orizzonti pluriennali, superando la logica emergenziale che ha caratterizzato molti finanziamenti del passato. La permanenza dell'incremento riflette gli indirizzi di policy nazionali ed europei in materia di parità di genere e contrasto alla violenza contro le donne, in linea con gli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul (L. 27 giugno 2013, n. 77).

Quali adempimenti deve presidiare un professionista che assiste un centro antiviolenza?

Il professionista che assiste un centro antiviolenza o una casa rifugio organizzati come enti del Terzo settore deve presidiare diversi adempimenti: (i) verificare l'iscrizione del soggetto nell'elenco regionale dei centri antiviolenza riconosciuti, condizione di accesso al finanziamento; (ii) monitorare i bandi e i decreti di riparto emanati dal Dipartimento per le pari opportunità e dalle Regioni; (iii) presidiare gli adempimenti rendicontativi e di trasparenza previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), con particolare riferimento al bilancio sociale e al deposito presso il RUNTS; (iv) verificare il rispetto delle condizioni di destinazione delle risorse pubbliche e l'eventuale tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 13 agosto 2010, n. 136.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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