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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Proroga per il 2026 dell'esonero della contribuzione addizionale per unità produttive in aree di crisi industriale complessa, ex art. 6 D.L. 92/2025 conv. L. 113/2025, per un massimo di dodici mesi.
  • Oneri stimati in 6,5 milioni di euro per il 2026, coperti tramite riduzione di 9,3 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, c. 1, lett. a, D.L. 185/2008).
  • Prorogato per il 2026 il trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 44 D.L. 109/2018, nel limite di 100 milioni di euro a valere sul Fondo sociale.
  • Prorogata per il 2026 l'integrazione salariale ex art. 1-bis D.L. 243/2016 (area Taranto-ILVA), nel limite di 19 milioni di euro.
  • Slittamento al 31 dicembre 2026 del termine di cui all'art. 1, c. 162, L. 160/2019, originariamente fissato al 31 dicembre 2025.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 166-169 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. È prorogato, per l’anno 2026, l’esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall’ , convertito, conarticolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 modificazioni, dalla , per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodicilegge 1° agosto 2025, n. 113 mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 6,5 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l’anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo , convertito, con modificazioni, dalla 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 legge 28 .gennaio 2009, n. 2 . Il trattamento di sostegno al reddito di cui all’ ,articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla , è prorogato per l’anno 2026, per un periodolegge 16 novembre 2018, n. 130 massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ , convertito, con modificazioni,articolo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185 dalla .legge 28 gennaio 2009, n. 2 . L’integrazione salariale di cui all’ , convertito, conarticolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 modificazioni, dalla , è prorogata per l’anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni dilegge 27 febbraio 2017, n. 18 euro. All’onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre , convertito, con modificazioni, dalla .2008, n. 185 legge 28 gennaio 2009, n. 2 . All’ , le parole: «31 dicembre 2025» sonoarticolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Il quadro complessivo: ammortizzatori in deroga e coperture finanziarie

I commi 166-169 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) compongono un mosaico di proroghe e rifinanziamenti dedicati agli strumenti di sostegno al reddito attivi nelle aree di crisi industriale complessa e, più in generale, agli ammortizzatori sociali straordinari di matrice derogatoria. Si tratta di interventi che, nonostante l'apparenza meramente contabile, hanno un impatto sostanziale sulla gestione del personale di numerose imprese in difficoltà e sulle valutazioni di sostenibilità aziendale che il professionista è chiamato a operare ex art. 2086 c.c. e nell'ambito del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019).

Comma 166: esonero contributivo aree di crisi complessa

La disposizione proroga per il 2026 l'esonero della contribuzione addizionale di cui all'art. 6 del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 1° agosto 2025, n. 113. L'esonero opera per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi e si rivolge alle unità produttive di imprese localizzate in aree di crisi industriale complessa formalmente riconosciute con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy. La contribuzione addizionale è quella prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 148/2015, dovuta dal datore di lavoro che attiva la cassa integrazione, e ha generalmente un'aliquota crescente in funzione della durata complessiva delle integrazioni nel quinquennio mobile. La proroga azzera tale onere per le imprese eleggibili, generando un risparmio significativo che incide direttamente sul costo del lavoro effettivo.

Copertura comma 166: Fondo sociale per occupazione e formazione

Gli oneri, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2026, sono coperti mediante riduzione di 9,3 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. La asimmetria tra onere (6,5 mln) e riduzione del Fondo (9,3 mln) si spiega con la necessità di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni: il differenziale serve a coprire il maggiore impatto sui saldi rispetto al saldo di competenza giuridica, in coerenza con i principi di contabilità SEC 2010.

Comma 167: trattamento straordinario di integrazione salariale

Il comma proroga per il 2026 il trattamento di sostegno al reddito ex art. 44 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla L. 16 novembre 2018, n. 130. Si tratta di una CIGS in deroga ai limiti ordinari di durata fissati dall'art. 22 D.Lgs. 148/2015, autorizzabile per un periodo massimo complessivo di dodici mesi e nel limite di 100 milioni di euro per il 2026. La copertura grava ancora sul Fondo sociale per occupazione e formazione. L'istituto è nato per accompagnare i processi di riorganizzazione in aree colpite da crisi industriali estese e, di norma, presuppone la sussistenza di un piano di risanamento o reindustrializzazione concordato in sede ministeriale.

Comma 168: integrazione salariale ex art. 1-bis D.L. 243/2016

Si proroga per il 2026, nel limite di 19 milioni di euro, l'integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, conv. L. 27 febbraio 2017, n. 18. La norma originaria è storicamente legata alle vicende dell'area di Taranto e del gruppo ILVA, e copre il personale dipendente di imprese in amministrazione straordinaria con sede o unità produttive nel territorio. La copertura grava integralmente sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Comma 169: proroga termine ex L. 160/2019

La modifica all'art. 1, c. 162, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, sostituisce le parole «31 dicembre 2025» con «31 dicembre 2026». La disposizione richiamata riguarda la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (versione storica della disciplina poi confluita in altre cornici normative). La proroga del termine consente di mantenere operativa una finestra di applicazione già programmata.

Profili operativi per il professionista

L'effetto combinato dei commi 166-168 è di garantire continuità agli strumenti di gestione delle eccedenze di personale in contesti di crisi conclamata. Per il professionista che assiste imprese eleggibili, è cruciale: (i) verificare l'inclusione dell'unità produttiva nelle aree di crisi complessa con specifico decreto MIMIT; (ii) valutare l'impatto contributivo dell'esonero ex comma 166 sulla pianificazione del costo del lavoro 2026; (iii) coordinare la richiesta di CIGS con gli adempimenti procedurali ex artt. 24-25 D.Lgs. 148/2015 e con gli accordi sindacali in sede governativa; (iv) presidiare i flussi UniEmens per la corretta esposizione delle causali.

Rilievi sistematici

Il ricorso reiterato al Fondo sociale per occupazione e formazione come strumento di copertura segnala una tensione strutturale tra la natura emergenziale delle misure e la loro effettiva stabilizzazione operativa. La disciplina derogatoria, prorogata da oltre un decennio, è ormai parte integrante del sistema degli ammortizzatori sociali e dovrebbe trovare collocazione in una cornice organica, anche alla luce del riordino operato dalla L. 234/2021. Il professionista deve monitorare l'evoluzione degli atti applicativi ministeriali, in particolare i decreti interministeriali Lavoro-MEF che ripartiscono le risorse e le circolari INPS che disciplinano modalità operative e adempimenti.

Domande frequenti

Quali imprese possono beneficiare dell'esonero contributivo del comma 166?

Possono beneficiarne le unità produttive di imprese localizzate nelle aree di crisi industriale complessa formalmente riconosciute con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'art. 27 del D.L. 83/2012 e della normativa attuativa. L'esonero opera sulla contribuzione addizionale dovuta dal datore di lavoro per l'attivazione della cassa integrazione, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 148/2015. La proroga 2026 ricalca le condizioni dell'art. 6 del D.L. 92/2025, conv. L. 113/2025, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi. Il professionista deve verificare l'effettivo perimetro territoriale del riconoscimento ministeriale e il rispetto dei requisiti formali di accesso alla CIG ordinaria o straordinaria nel periodo di esonero.

Qual è il rapporto tra il trattamento ex art. 44 D.L. 109/2018 e la CIGS ordinaria?

Il trattamento ex art. 44 D.L. 109/2018 è un istituto di natura derogatoria rispetto alla CIGS disciplinata dal D.Lgs. 148/2015. Consente l'autorizzazione di un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria, fino a un massimo complessivo di dodici mesi, anche oltre i limiti di durata stabiliti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015. Presuppone l'esistenza di un piano di reindustrializzazione o di un programma di riorganizzazione concordato in sede ministeriale e si applica tipicamente in contesti di crisi industriale complessa. La proroga 2026 mantiene il limite di spesa di 100 milioni di euro, da imputare al Fondo sociale per occupazione e formazione.

Cosa significa che la copertura grava sul Fondo sociale per occupazione e formazione?

Il Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008 conv. L. 2/2009, è lo strumento finanziario tramite cui lo Stato sostiene gli ammortizzatori sociali in deroga e le politiche attive del lavoro. Significa che le risorse necessarie per finanziare le proroghe vengono reperite riducendo la dotazione del Fondo, senza richiedere nuovi stanziamenti dal bilancio generale. Il meccanismo, ricorrente nelle leggi di bilancio degli ultimi anni, comporta un progressivo depotenziamento della capacità di intervento del Fondo per altre finalità, richiedendo periodici rifinanziamenti. Il professionista deve monitorare le risorse residue per valutare l'effettiva capienza autorizzativa nei singoli decreti ministeriali.

Il comma 169 cosa proroga concretamente?

Il comma 169 modifica l'art. 1, c. 162, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, sostituendo il termine «31 dicembre 2025» con «31 dicembre 2026». La disposizione richiamata, nel suo contesto originario, riguardava la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nello Stato. La proroga ha natura tecnica e consente di mantenere allineate al 2026 le scadenze procedurali e di consuntivazione previste dalla disciplina richiamata. Il professionista deve verificare la concreta applicazione del termine nel quadro attuale, considerando le numerose stratificazioni normative intervenute con le leggi di bilancio successive che hanno rimodulato la disciplina degli investimenti agevolati.

Come si coordinano questi strumenti con il Codice della crisi d'impresa?

Per le imprese che usufruiscono delle misure dei commi 166-168, sussiste spesso una condizione di crisi conclamata che attiva i doveri di cui all'art. 2086 c.c. e gli obblighi di adeguati assetti organizzativi ex art. 3 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi). L'organo amministrativo è tenuto a valutare tempestivamente l'eventuale accesso agli strumenti di regolazione della crisi (composizione negoziata, concordato preventivo, piani di ristrutturazione). L'accesso alla CIGS straordinaria e l'esonero contributivo non sostituiscono, ma affiancano, gli obblighi di emersione tempestiva della crisi. Il professionista deve quindi valutare la sostenibilità complessiva del piano industriale e la compatibilità con i flussi di cassa attesi, anche in funzione del test di continuità aziendale ex art. 13 D.Lgs. 14/2019.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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