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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le risorse nella disponibilità di INVITALIA S.p.a. assegnate dall’articolo 1, comma 613, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
  • Importo del versamento: 50 milioni di euro.
  • Scadenza: entro il 28 febbraio 2026.
  • Le somme restano acquisite all’erario: nessun vincolo di destinazione.
  • Misura speculare al comma 742: rastrellamento di giacenze inutilizzate a copertura della manovra 2026.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 743 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Entro il 28 febbraio 2026, le risorse nella disponibilità dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – INVITALIA, assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre , sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 50 milioni di euro e restano2016, n. 232 acquisite all’erario.

Inquadramento: l’art. 1 c. 613 della L. 232/2016 e il ruolo di INVITALIA

Il comma 743 della Legge di Bilancio 2026 dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro provenienti dalle risorse nella disponibilità di INVITALIA S.p.a. — Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa — che le erano state assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

L’art. 1 c. 613 della L. 232/2016 aveva assegnato a INVITALIA risorse destinate a strumenti di intervento per il sostegno alle imprese, nel quadro della strategia industriale del Governo. INVITALIA, in qualità di soggetto attuatore e gestore di numerosi strumenti agevolativi (autoimpiego, contratti di sviluppo, nuove imprese a tasso zero, Resto al Sud, ecc.), è titolare di un’ampia contabilità speciale in cui confluiscono trasferimenti statali destinati a essere progressivamente erogati ai beneficiari finali. Le risorse assegnate dal comma 613 si inseriscono in questa cornice.

Il meccanismo: rientro di giacenze inutilizzate

Il comma 743 riconosce che una porzione di queste risorse — pari a 50 milioni di euro — non è stata impiegata per le finalità originarie con la rapidità attesa. Il legislatore opta per il recupero al bilancio dello Stato, fissando una scadenza perentoria (28 febbraio 2026) entro cui INVITALIA deve eseguire il versamento. La somma confluisce all’entrata generale e «resta acquisita all’erario»: ovvero non torna automaticamente a finanziare gli strumenti agevolativi originari, ma diventa risorsa liberamente disponibile per la copertura delle nuove spese della manovra 2026.

L’operazione è speculare a quella del precedente comma 742, che dispone analogo versamento dai conti di tesoreria istituiti dall’art. 1 c. 1038 della L. 178/2020 per importi ben più consistenti (7,1 miliardi nel triennio). Insieme, i due commi formano un blocco di reperimento di risorse interne a copertura della manovra: si rastrellano giacenze di fondi sotto-utilizzati anziché ricorrere a maggiore imposizione o a maggiore indebitamento.

Impatto su INVITALIA e sui programmi agevolativi

Il versamento incide su una specifica voce della contabilità INVITALIA: le risorse dell’art. 1 c. 613 L. 232/2016, non l’intera dotazione dell’Agenzia. INVITALIA gestisce decine di strumenti agevolativi e dispone di una pluralità di linee di finanziamento separate: il comma 743 attinge solo da una di queste. Gli strumenti agevolativi attivi e operativi — finanziati da altre fonti (PNRR, Fondo per lo sviluppo e la coesione, fondi UE) — non sono direttamente toccati dal prelievo.

Resta da verificare, in fase attuativa, quale sia il residuo di disponibilità sulla specifica linea ex art. 1 c. 613 L. 232/2016: se il versamento di 50 milioni azzera o meno la giacenza, e se restano impegni pregressi assunti da INVITALIA verso beneficiari potenziali. INVITALIA dovrà quindi, in sede di rendiconto, dare conto della provvista oggetto del versamento e di eventuali obbligazioni perfezionate ma non ancora pagate. Per i beneficiari di strumenti agevolativi già ammessi e in fase di erogazione, le posizioni assunte conservano titolarità giuridica, ma le tempistiche di pagamento potrebbero risentire della ridotta liquidità disponibile sulla specifica linea.

Tecnica legislativa e precedenti

La tecnica del «rastrellamento» di disponibilità presso enti pubblici o società partecipate per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato è ricorrente nelle manovre. L’art. 26 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) costituisce la cornice generale che abilita il legislatore a disporre simili versamenti. Esempi recenti: il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni-bis) e numerosi articoli delle leggi di bilancio 2023-2025 hanno utilizzato la stessa formula per fondi diversi.

Sotto il profilo costituzionale, la misura è coerente con l’art. 81 Cost. (equilibrio di bilancio) perché reperisce risorse interne senza ricorso all’indebitamento; sotto il profilo della finanza pubblica europea, essa è neutra in conto SEC 2010 perché consiste in un trasferimento intra-PA. L’impatto positivo si avverte sul saldo del bilancio dello Stato, non sul deficit Maastricht.

Profili di tutela degli interessi legittimi

Per le imprese che avevano fatto affidamento sulla persistenza di una determinata linea di sostegno, il comma 743 non interferisce direttamente con eventuali diritti già perfezionati: i provvedimenti di ammissione già adottati restano efficaci e i pagamenti dovuti restano dovuti. Si tratta di un riassetto interno della provvista dell’ente attuatore, non di una revoca delle agevolazioni. Eventuali contenziosi attengono semmai alla puntualità dei pagamenti, non alla titolarità del diritto.

Domande frequenti

Cos’è INVITALIA e qual è il suo ruolo?

INVITALIA — Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. — è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze. Opera come soggetto attuatore di numerosi strumenti di sostegno alle imprese e di promozione degli investimenti: contratti di sviluppo, nuove imprese a tasso zero, Resto al Sud, ON Oltre Nuove imprese, Smart&Start, fondi PNRR per la transizione digitale. Le risorse di INVITALIA derivano da trasferimenti statali e da fondi UE, custoditi in contabilità speciali separate per ciascuno strumento. Il comma 743 incide su una specifica linea: le risorse assegnate dall’art. 1 c. 613 L. 232/2016, non sull’intera dotazione dell’Agenzia.

Quali risorse di INVITALIA sono versate all’erario nel 2026?

Si tratta di 50 milioni di euro attinti dalle risorse di INVITALIA assegnate dall’articolo 1, comma 613, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). Quella disposizione aveva destinato a INVITALIA risorse a supporto di strumenti agevolativi per le imprese. A nove anni di distanza, una porzione non è stata impegnata o erogata: il comma 743 ne dispone il rientro al bilancio dello Stato. La scadenza per il versamento è perentoria, fissata al 28 febbraio 2026. Trattandosi di scadenza perentoria, INVITALIA è tenuta a eseguire il versamento entro quella data senza ulteriori formalità o atti di impulso.

Cosa significa «restano acquisite all’erario»?

È la formula standard che indica l’assenza di vincolo di destinazione: i 50 milioni versati confluiscono nell’entrata generale del bilancio dello Stato e possono essere impiegati per qualsiasi spesa autorizzata dalla legge di bilancio. Non sono restituiti automaticamente a INVITALIA, né sono riassegnati agli strumenti agevolativi da cui provengono. Si tratta di una scelta consapevole del legislatore: rispetto all’ipotesi di riprogrammazione interna (che avrebbe lasciato le somme nell’area degli incentivi alle imprese), si preferisce restituirle alla disponibilità generale per finanziare le priorità della nuova manovra 2026. La tecnica si fonda sull’art. 26 della L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che abilita in via ordinaria simili operazioni di rientro.

Le agevolazioni già concesse alle imprese restano garantite?

, i provvedimenti di ammissione già adottati da INVITALIA conservano la loro efficacia. Il comma 743 non revoca agevolazioni né ne riduce gli importi: si limita a riassorbire al bilancio dello Stato una porzione di risorse non ancora impegnata. Le imprese che hanno già presentato domanda e sono state ammesse a finanziamento conservano i propri diritti; quelle che hanno già ricevuto erogazioni parziali continuano ad averne diritto secondo gli schemi originari. Eventuali tensioni possono insorgere sulla puntualità dei pagamenti futuri se la liquidità residua sulla specifica linea risulta insufficiente, ma si tratta di profili gestionali da gestire in sede di rendiconto di INVITALIA, non di problemi di titolarità giuridica delle agevolazioni.

Perché comma 742 e comma 743 sono trattati insieme?

Perché rispondono alla stessa logica: reperire risorse interne per finanziare la manovra 2026 evitando il ricorso a maggiore imposizione o a maggiore indebitamento. Il comma 742 dispone il versamento all’erario delle giacenze sui conti di tesoreria istituiti dall’art. 1 c. 1038 della L. 178/2020 per 7,1 miliardi nel triennio 2026-2028; il comma 743 fa altrettanto per 50 milioni dalle risorse INVITALIA ex art. 1 c. 613 L. 232/2016. Insieme, sono il tipico blocco di copertura interna della legge di bilancio: si rastrellano risorse parcheggiate su fondi sotto-utilizzati, le si rimettono nell’entrata generale e le si rende disponibili per le priorità del nuovo anno. L’art. 81 Cost. (equilibrio di bilancio) costituisce la cornice costituzionale di riferimento.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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