Commi 753-756 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Il CIPESS, ai fini delle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni di legge, approva i correlati cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma
750. . La modifica del cronoprogramma degli Accordi per la coesione, di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 , è consentita nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750 del presentedicembre 2020, n. 178 articolo. . Per l’adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, necessario ai fini dell’attuazione dei commi da 750 a 754 e per le rilevazioni richieste nell’ambito della nuova governance economica europea, il predetto Dipartimento può avvalersi del supporto tecnico della SOGEI – Società generale di informatica S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni. Le predette convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l’adeguamento dei rispettivi massimali qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee della politica di coesione. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2029. . Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’anno2009, n. 196 2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 756): Equilibrio di bilancio e obbligo di copertura: base costituzionale dei fondi speciali e dei tetti di cassa
- Art. 119 Costituzione (comma 754): Autonomia finanziaria e perequazione: cornice degli Accordi per la coesione con le Regioni
- Art. 1 TUIR (comma 753): Quadro generale di finanza pubblica in cui si inseriscono CIPESS e Accordi per la coesione
In sintesi
Una catena unitaria di norme
I commi 753-756 costituiscono il blocco operativo che traduce in regole concrete il tetto di cassa fissato dal comma 750 sul Fondo sviluppo e coesione (FSC). Vanno letti come un unico sistema: il CIPESS programma (753), gli Accordi per la coesione attuano nei limiti consentiti (754), i sistemi informativi RGS sono adeguati per monitorare (755) e i fondi speciali coprono le nuove leggi di spesa dell’esercizio (756).
Comma 753: il ruolo del CIPESS sui cronoprogrammi
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), ridenominato dal D.L. 14 ottobre 2019, n. 111 (convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141), ai fini delle assegnazioni FSC per il ciclo 2021-2027 approva anche i cronoprogrammi dei pagamenti, dovendoli mantenere nei limiti delle disponibilità annuali di cassa fissate dal comma 750. La norma si estende anche alle assegnazioni previste da specifiche disposizioni di legge: nessuna fonte di legittimazione può aggirare il vincolo di cassa.
L’effetto pratico è significativo: l’assegnazione di risorse FSC diventa contestuale alla pianificazione dei pagamenti. Non c’è più spazio per delibere CIPESS «al buio» sulla cassa; ogni atto deve indicare quanto, quando e dove i pagamenti saranno effettuati. Il CIPESS diventa così non solo organo programmatorio ma anche garante della sostenibilità finanziaria di cassa dell’intera politica di coesione nazionale.
Comma 754: la rimodulazione degli Accordi per la coesione
Gli Accordi per la coesione, introdotti dall’art. 1, comma 178, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), sono lo strumento principale di programmazione del FSC 2021-2027 tra amministrazione centrale e Regioni o altri soggetti attuatori. Sostituiscono i precedenti Piani di sviluppo e coesione e si configurano come atti negoziali che fissano interventi, risorse, soggetti attuatori e tempi.
Il comma 754 introduce un vincolo procedurale stringente sulle loro modifiche: ogni rimodulazione del cronoprogramma è consentita solo nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750. Significa che una Regione che voglia anticipare al 2026 pagamenti previsti per il 2027 dovrà verificare la capienza nel tetto 2026 (7.134 mln) e, se piena, attendere. Il principio è quello della finanziabilità effettiva delle modifiche: non basta l’accordo politico, serve la capienza tecnica.
Comma 755: il supporto SOGEI alla RGS
Per gestire un sistema così sofisticato (cassa, competenza, residui, cronoprogrammi pluriennali, integrazione con il monitoraggio europeo), la RGS ha bisogno di sistemi informativi adeguati. Il comma 755 autorizza la stipula di convenzioni con SOGEI – Società generale di informatica S.p.A., partecipata al 100% dal MEF e già partner storico dell’amministrazione finanziaria. Le convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l’adeguamento dei massimali quando concorrono risorse nazionali ed europee. Importi autorizzati: 2 milioni di euro per il 2026, 3 milioni annui per 2027 e 2028, 1 milione annuo dal 2029.
L’adeguamento serve sia per l’attuazione dei commi 750-754 sia per le rilevazioni richieste dalla nuova governance economica europea: la traccia digitale unica della spesa è condizione per rispondere ai monitoraggi della Commissione e per produrre i flussi dati richiesti dal Regolamento (UE) 2024/1263.
Comma 756: i fondi speciali per le nuove leggi 2026-2028
Il comma 756 si occupa di un meccanismo classico della contabilità pubblica italiana: i fondi speciali di cui all’art. 21, comma 1-ter, lettera d), della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). Si tratta degli accantonamenti destinati a coprire i provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nell’esercizio successivo: la Tabella A (parte corrente) e la Tabella B (capitale) raccolgono le risorse preallocate. La norma rinvia alle tabelle allegate per gli importi 2026-2028.
Il rinvio è tecnico ma cruciale: senza fondi speciali capienti, eventuali nuove leggi di spesa approvate nel 2026 non avrebbero copertura e violerebbero l’art. 81 Cost. (obbligo di copertura finanziaria), come riformato dalla L. cost. 20 aprile 2012, n. 1. La determinazione degli importi nelle Tabelle A e B è quindi un esercizio di previsione legislativa: il Governo stima quante e quali leggi saranno approvate e accantona le risorse.
L’architettura complessiva
Letti insieme, i commi 753-756 disegnano un meccanismo virtuoso: il CIPESS programma con un occhio alla cassa (753), gli attuatori operano dentro un vincolo elastico ma limitato (754), i sistemi informativi tracciano la spesa in tempo reale (755), il bilancio dello Stato resta capiente per le nuove iniziative legislative (756). È il modello di finanza pubblica programmata e tracciata richiesto dalla nuova governance europea, applicato al cuore della politica di coesione nazionale.
Domande frequenti
Cos’è il CIPESS e perché è centrale per il FSC?
Il CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) è l’organo collegiale governativo, presieduto dal Presidente del Consiglio, che programma la politica economica nazionale e assegna le risorse dei fondi strutturali nazionali. Ridenominato dal D.L. 111/2019 (in precedenza CIPE), è titolare delle decisioni di assegnazione FSC, dell’approvazione dei Piani di sviluppo e coesione e oggi, secondo il comma 753 della LB 2026, anche dei cronoprogrammi di pagamento. La centralità deriva dal fatto che concentra in un unico atto le scelte di indirizzo politico, programmazione finanziaria e ora anche di sostenibilità di cassa, rendendo coerente l’intera architettura della coesione.
Cosa sono gli Accordi per la coesione del comma 754?
Gli Accordi per la coesione sono strumenti di programmazione introdotti dall’art. 1, comma 178, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) per il ciclo FSC 2021-2027. Hanno sostituito i precedenti Piani di sviluppo e coesione e sono atti negoziali tra amministrazione centrale (Ministero per gli affari europei e la coesione) e soggetti attuatori (Regioni, città metropolitane, amministrazioni centrali) che definiscono gli interventi finanziati, le risorse assegnate, i soggetti responsabili e il cronoprogramma di realizzazione. Il comma 754 LB 2026 introduce il principio che ogni modifica dei cronoprogrammi degli Accordi deve trovare capienza nei tetti di cassa fissati dal comma 750, in modo da non alterare i saldi di finanza pubblica programmati.
Perché il MEF ricorre a SOGEI invece di sviluppare i sistemi internamente?
SOGEI – Società generale di informatica S.p.A. è la società informatica in-house del MEF, partecipata al 100% dal Tesoro, che gestisce già i principali sistemi dell’Agenzia delle entrate, della Ragioneria generale e del Dipartimento delle finanze. Avvalersi di SOGEI consente di sfruttare competenze già consolidate, infrastrutture sicure e una governance pubblica del dato, evitando appalti complessi sul mercato e tempi lunghi. La scelta è coerente con il quadro normativo che riconosce a SOGEI il ruolo di partner tecnologico privilegiato del MEF, in regime di affidamento diretto in house secondo i principi dell’art. 5 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). I costi previsti – 2 mln nel 2026, 3 mln nel 2027-2028, 1 mln annuo dal 2029 – sono coerenti con un progetto di adeguamento incrementale dei sistemi già in uso.
Cosa contengono le Tabelle A e B della legge di bilancio?
Le Tabelle A e B sono allegate alla legge di bilancio e contengono i fondi speciali destinati a coprire i provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’anno: la Tabella A raccoglie gli accantonamenti di parte corrente, la Tabella B quelli in conto capitale. Sono articolate per ministero, in modo che ciascun dicastero sappia di quanta capienza dispone per nuove leggi del proprio settore. Il comma 756 LB 2026 rinvia a queste tabelle per determinare gli importi 2026-2028. Il meccanismo è previsto dall’art. 21, comma 1-ter, lett. d), della L. 196/2009 e serve a garantire il rispetto dell’art. 81 Cost. (obbligo di copertura finanziaria) anche per le leggi approvate in corso d’esercizio.
Cosa succede in concreto se un cronoprogramma deve essere modificato ma non c’è capienza di cassa?
Se un soggetto attuatore chiede di modificare il cronoprogramma di un Accordo per la coesione anticipando pagamenti in un anno già saturo, la modifica non può essere autorizzata. Il vincolo del comma 754 è oggettivo: nessuna modifica eccedente i tetti di cassa annuali fissati dal comma 750. Le alternative sono: spostare la richiesta su un anno con capienza residua, attendere la riprogrammazione complessiva del CIPESS (che potrebbe redistribuire le quote tra annualità) o rinunciare all’anticipazione mantenendo il cronoprogramma originario. La rigidità serve a dare prevedibilità ai saldi: senza un tetto vincolante, le richieste di accelerazione produrrebbero sforamenti incontrollati.