Comma 716 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026
Testo coordinato
. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati XII e XIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’ , e fermo restando il conseguimento deiarticolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 716): Principio dell’equilibrio di bilancio e copertura finanziaria delle leggi.
- Art. 97 Costituzione (comma 716): Buon andamento e imparzialità dell’amministrazione nella gestione delle dotazioni.
- Art. 117 Costituzione (comma 716): Riparto delle competenze finanziarie tra Stato e Regioni rilevante per le rimodulazioni.
In sintesi
Inquadramento della norma
Il comma 716 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sulle spese in conto capitale degli stati di previsione dei Ministeri, riducendo le dotazioni di competenza e di cassa per gli anni 2026, 2027 e 2028 e incrementandole per gli anni 2029, 2030 e 2031. Si tratta di un’operazione di slittamento temporale della spesa investita, una tecnica ormai consolidata nelle manovre per riallineare il profilo di cassa agli obiettivi programmatici di finanza pubblica senza ridurre nominalmente lo stanziamento complessivo.
Gli importi puntuali sono indicati negli allegati XII e XIII alla legge, distinti per Ministero, missione e programma. La norma si colloca nell’ambito dell’art. 1 della legge, dedicato ai «Risultati differenziali del bilancio dello Stato», ed è coerente con la programmazione contenuta nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025 e con le regole europee in materia di percorso netto di spesa primaria.
La cornice della legge di contabilità
Il riferimento centrale è l’art. 33 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), che disciplina le variazioni e le rimodulazioni delle dotazioni nell’ambito degli stati di previsione. La norma del 2009 distingue tra rimodulazioni «orizzontali» (entro la stessa missione/programma) e «verticali» (tra programmi e missioni diverse), con vincoli procedurali che la legge di bilancio in commento mantiene espressamente.
Il comma 716 introduce un ulteriore margine di flessibilità: anche dopo la riduzione, le risorse possono essere rimodulate tra programmi diversi dello stesso stato di previsione, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Si tratta di una clausola di gestione che consente all’esecutivo di adattare il profilo di cassa alle esigenze operative senza dover passare per un nuovo intervento legislativo, fermo restando il vincolo di invarianza sui saldi.
Effetti pratici sulle amministrazioni
Per le amministrazioni titolari di programmi di spesa in conto capitale, il comma 716 comporta una razionalizzazione dell’orizzonte di cassa. Le strutture dovranno rivedere i cronoprogrammi degli investimenti, valutando se ricorrere alla flessibilità ex art. 33 L. 196/2009 ovvero ai meccanismi di gestione dei residui passivi disciplinati dagli artt. 34 e 36 della stessa legge. In molti casi, il taglio nominalmente triennale corrisponde a investimenti la cui esecuzione effettiva era già programmata oltre il 2028, sicché la rimodulazione è più formale che sostanziale.
Diverso il discorso per i programmi a cassa critica, dove il taglio può tradursi in un effettivo rallentamento delle commitments. La Ragioneria generale dello Stato monitora questi profili tramite il sistema SICOGE e la rendicontazione semestrale ai sensi dell’art. 30 L. 196/2009.
Coordinamento con la disciplina europea
Sul piano sovranazionale, la manovra si inserisce nel quadro del nuovo Patto di stabilità e crescita (Regolamento UE 2024/1263) che ha sostituito il vecchio criterio del deficit con il percorso netto di spesa primaria a sette anni. Le rimodulazioni in conto capitale contribuiscono a mantenere la spesa programmata entro la traiettoria concordata con la Commissione europea nel Piano strutturale di bilancio di medio termine.
Profili di copertura e neutralità finanziaria
La norma è espressamente a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica. Ciò significa che l’operazione non altera l’indebitamento netto strutturale né il debito pubblico nel medio periodo: le risorse non sono soppresse, ma differite. Questa neutralità tecnica è condizione necessaria perché la rimodulazione possa avvenire con DM MEF senza ulteriori coperture.
Rapporti con altre norme della stessa legge
Il comma 716 si lega ai commi 717 e seguenti, che intervengono su specifici fondi (fondo per lo sviluppo e la coesione, fondi PNRR, fondo di parte corrente ex art. 1 c. 886 L. 207/2024). L’effetto sistemico è quello di una rimodulazione organica della spesa pubblica nel triennio, con un recupero programmato nel triennio successivo. Anche il comma 738 (PNRR connettività) e i commi 742-743 (versamenti all’entrata di disponibilità di tesoreria) concorrono al medesimo obiettivo di disciplina di cassa.
Profili di sindacato e controllo
Le variazioni introdotte dal comma 716 sono soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ex art. 3 L. 14 gennaio 1994, n. 20, oltre che al controllo successivo sulla gestione. Il Parlamento esercita il proprio controllo tramite l’allegato conoscitivo al rendiconto dello Stato e le relazioni quadrimestrali sui flussi di cassa. La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 184/2016 in materia di principio di copertura, art. 81 Cost.) impone che ogni intervento sulle dotazioni rispetti l’equilibrio di bilancio anche nelle riallocazioni più tecniche.
Domande frequenti
Il comma 716 riduce davvero le risorse o le sposta nel tempo?
Tecnicamente le sposta. Il meccanismo è quello del «differimento orizzontale» delle dotazioni di competenza e cassa: si riducono gli stanziamenti per il triennio 2026-2028 e si incrementano in misura corrispondente per il triennio 2029-2031, secondo gli importi puntuali indicati negli allegati XII e XIII alla legge. La clausola di invarianza sui saldi di finanza pubblica conferma la natura tecnica e non sostanziale del taglio. Sul piano operativo, tuttavia, l’amministrazione titolare del programma deve rivedere il cronoprogramma e rallentare gli impegni; per gli investimenti già in cantiere si può ricorrere alla flessibilità ex art. 33 L. 196/2009 o alla gestione dei residui passivi.
Quali norme della legge di contabilità restano applicabili?
Restano pienamente operative tutte le ordinarie forme di flessibilità previste dall’art. 33 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, espressamente richiamato dal comma. Ciò significa che le amministrazioni possono ancora effettuare rimodulazioni orizzontali e verticali nei limiti procedurali della legge di contabilità. Inoltre, il comma 716 aggiunge una flessibilità ad hoc: con DM MEF, su proposta del Ministro competente, è possibile rimodulare le variazioni contabili anche tra programmi diversi dello stesso stato di previsione. Resta fermo il vincolo di invarianza sui saldi e il rispetto delle regole sui residui passivi (artt. 34-36 L. 196/2009).
Le imprese fornitrici dello Stato risentono di questo taglio?
Possibilmente sì, in modo indiretto. Se un programma di spesa in conto capitale è collegato a contratti di appalto o forniture pluriennali, la riduzione delle dotazioni di cassa nel triennio 2026-2028 può comportare un rallentamento dei pagamenti o uno slittamento delle nuove gare. L’impresa fornitrice dovrebbe monitorare il portale Acquisti in rete PA, eventuali atti aggiuntivi alle convenzioni in essere e i tempi di liquidazione SICOGE. Resta fermo che i contratti già perfezionati non possono essere risolti unilateralmente per esigenze di cassa; eventuali ritardi di pagamento attivano gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 sulle transazioni commerciali.
Cosa si intende per «invarianza di effetti sui saldi»?
L’espressione, ricorrente nelle leggi di bilancio, indica che l’operazione non altera né il saldo netto da finanziare, né il fabbisogno, né l’indebitamento netto della pubblica amministrazione nel medio periodo. Tecnicamente, ai sensi dell’art. 17 L. 196/2009, ogni norma con effetti finanziari deve essere coperta. Quando si tratta di differimento di spesa, la copertura non è necessaria perché la riduzione iniziale è compensata dall’incremento successivo. La Ragioneria generale dello Stato certifica la neutralità in sede di relazione tecnica; la Corte dei conti effettua il controllo preventivo ai sensi dell’art. 3 L. 20/1994 e quello successivo sulla gestione.
È previsto un decreto attuativo per la rimodulazione?
Solo eventuale e su iniziativa dei Ministri competenti. Il comma 716 prevede che le variazioni contabili possano essere rimodulate tra programmi diversi nell’ambito dei pertinenti stati di previsione su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Non si tratta quindi di un decreto attuativo necessario per l’efficacia della norma, ma di uno strumento di gestione facoltativo. La norma è già pienamente operativa dal 1° gennaio 2026 con le riduzioni e gli incrementi quantificati negli allegati XII e XIII. I DM di rimodulazione, ove emanati, sono soggetti alla registrazione della Corte dei conti.