In sintesi
- Modifica l'articolo 3 del DL 24 giugno 2016, n. 113 (convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160).
- Rimodula il contributo straordinario al comma 2: 2 mln (2023), 1,8 mln (2024), 1,5 mln (2025) e 1,5 mln (2026).
- Estende per la prima volta l'efficacia del contributo all'anno 2026, prima escluso dal perimetro originario.
- Aggiunge un periodo finale al comma 2: per il 2026 il contributo di cui all'ottavo periodo è pari a 500.000 euro.
- Norma a finalità di copertura per interventi infrastrutturali e di mobilità già programmati.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 562 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 legge 7 agosto , sono apportate le seguenti modificazioni:2016, n. 160 a) al comma 2, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell’importo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l’anno 2024, di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2026»; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2026 il contributo di cui all’ottavo periodo è riconosciuto nella misura di 500.000 euro».
Norme modificate da questi commi
- Art. 119 Costituzione (comma 562): Trasferimenti speciali statali per finalità infrastrutturali
- Art. 53 TUIR (comma 562): Qualificazione del contributo in conto esercizio per soggetti commerciali
- Art. 9 TUIVA (comma 562): Fuori campo IVA dei contributi pubblici non sinallagmatici
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento e ratio
Il comma 562 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene in maniera puntuale sull'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. La norma originaria del 2016 aveva previsto un contributo straordinario destinato a sostenere specifiche esigenze nel settore infrastrutturale; con la manovra 2026 il legislatore aggiorna la cadenza temporale e gli importi, allineando il flusso di risorse al ciclo 2023-2026.
Le due modifiche puntuali
La prima modifica (lettera a) sostituisce il sesto periodo del comma 2 dell'articolo 3 del DL 113/2016: il nuovo testo conferma 2 milioni di euro per il 2023, 1,8 milioni per il 2024, 1,5 milioni per il 2025 e introduce 1,5 milioni per il 2026. Si tratta di un'estensione temporale: l'annualità 2026 non era contemplata nella stesura previgente ed entra ora a regime per scelta del legislatore di bilancio.
La seconda modifica (lettera b) aggiunge in coda al comma 2 un periodo dedicato all'ottavo periodo della medesima disposizione: per l'anno 2026 il contributo previsto in quella sede è riconosciuto nella misura di 500.000 euro. Si genera dunque un doppio binario di sostegno per il 2026 (1,5 mln + 500.000 euro), che richiederà tracciabilità contabile separata in sede di rendicontazione.
Profili contabili e di copertura
Trattandosi di contributo a valere su risorse statali, gli enti beneficiari (in genere amministrazioni pubbliche o società in house) iscrivono l'entrata nel proprio bilancio quale trasferimento corrente o in conto capitale a seconda della destinazione. Sul fronte IVA, ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 633/1972 (TUIVA), i contributi pubblici non sinallagmatici restano fuori dal campo di applicazione del tributo. Ai fini delle imposte sui redditi, gli enti commerciali eventualmente beneficiari devono valutare la natura del contributo ex artt. 53 e 100 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), in particolare la distinzione tra contributi in conto esercizio e in conto impianti.
Rapporto con la programmazione infrastrutturale
L'aggiornamento del contributo si inserisce nel più ampio quadro della spesa per infrastrutture e mobilità sostenuta dalla manovra 2026. La cornice resta quella dell'articolo 117, secondo comma, lettere s) e ee), della Costituzione, che attribuisce allo Stato competenze esclusive su grandi reti di trasporto e di comunicazione, e dell'articolo 119 Cost. che disciplina i trasferimenti perequativi e speciali. Il contributo straordinario, in quanto risorsa aggiuntiva e non perequativa, opera nello spazio dell'articolo 119, quinto comma, Cost.
Adempimenti operativi
Le amministrazioni beneficiarie devono predisporre cronoprogrammi di spesa coerenti con il nuovo importo 2026 e aggiornare i propri documenti contabili previsionali. Il monitoraggio segue le ordinarie procedure di rendicontazione delle risorse statali trasferite. Eventuali affidamenti di lavori o servizi finanziati con il contributo restano soggetti al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e alla relativa disciplina di trasparenza e tracciabilità.
Domande frequenti
Quale norma viene modificata dal comma 562?
Il comma 562 modifica l'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Le modifiche riguardano specificamente il comma 2 dell'articolo 3, con due interventi: la sostituzione del sesto periodo (rimodulazione del contributo 2023-2026) e l'aggiunta di un periodo finale dedicato all'annualità 2026 con riferimento all'ottavo periodo. Si tratta di un classico intervento di novellazione testuale che agisce dall'esterno della legge di bilancio modificando una disposizione preesistente, secondo la tecnica usuale del legislatore.
Qual è l'importo complessivo riconosciuto per il 2026?
Per il 2026 il contributo straordinario è pari a 1,5 milioni di euro (sesto periodo, come novellato) cui si aggiungono 500.000 euro previsti dal nuovo periodo aggiunto in fondo al comma 2 e riferito all'ottavo periodo della stessa disposizione. L'importo aggregato per l'annualità 2026 ammonta quindi a 2 milioni di euro complessivi, che devono essere gestiti contabilmente con tracciabilità separata in quanto rispondono a basi normative interne distinte all'interno dello stesso comma 2.
Come si trattano contabilmente i contributi ricevuti?
Gli enti pubblici beneficiari iscrivono il contributo come trasferimento statale nel proprio bilancio, distinguendo tra parte corrente e parte capitale secondo la destinazione. Per i soggetti commerciali eventualmente coinvolti la qualificazione segue gli artt. 53 e 100 del TUIR: il contributo in conto esercizio concorre alla formazione del reddito d'impresa al momento della maturazione, mentre il contributo in conto impianti riduce il costo del bene ammortizzabile o è imputato gradualmente in funzione della vita utile. La corretta classificazione è cruciale ai fini IRES e IRAP.
Il contributo è rilevante ai fini IVA?
Di regola no. I contributi pubblici di natura non sinallagmatica, come quello introdotto dal comma 562, restano fuori campo IVA per assenza del nesso di corrispettività richiesto dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 633/1972 (TUIVA). Se però il contributo è in realtà il corrispettivo di una prestazione specifica resa all'amministrazione erogante, la qualificazione cambia e si applica l'IVA con l'aliquota propria della prestazione. La distinzione è di natura sostanziale e va verificata sulla base del provvedimento di erogazione e degli atti convenzionali eventualmente sottoscritti.
Quali obblighi di trasparenza valgono sul contributo?
Gli enti pubblici beneficiari devono pubblicare i dati relativi al contributo ricevuto e all'utilizzo delle risorse nelle sezioni Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Le imprese e i soggetti privati eventualmente destinatari devono inoltre rispettare l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 1, commi 125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (in nota integrativa per i soggetti tenuti, nel sito istituzionale negli altri casi) quando l'importo aggregato supera la soglia di 10.000 euro nell'esercizio.