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Comma 367 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. All’ , il terzo periodo è sostituito dal seguente:articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 «L’importo di cui al primo periodo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2025 e di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da destinare in via prioritaria all’assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative».
Norme modificate da questi commi
- Art. 32 Costituzione (comma 367): Diritto alla salute come fondamento delle cure palliative e del finanziamento per il personale
- Art. 100 TUIR (comma 367): Erogazioni liberali a favore di enti hospice deducibili nei limiti previsti
- Art. 74 TUIR (comma 367): Aziende sanitarie escluse da IRES per le risorse di personale destinate alle cure palliative
- Art. 10 TUIVA (comma 367): Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cure palliative
- Art. 23 DPR 600/73 Accertamento (comma 367): Ritenuta IRPEF sulle retribuzioni del personale assunto per le reti di cure palliative
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento normativo
Il comma 367 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) opera una modifica testuale all’art. 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dedicata alle disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. La novella sostituisce il terzo periodo del comma 2, incrementando di 10 milioni per il 2025 e di 20 milioni annui a decorrere dal 2026 l’importo già previsto al primo periodo. La destinazione è prioritariamente vincolata all’assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative.
Il sistema della L. 38/2010
La legge 15 marzo 2010, n. 38 rappresenta la cornice normativa nazionale delle cure palliative e della terapia del dolore. Definisce le cure palliative come l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali rivolti alla persona malata e al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base non risponde più a trattamenti specifici. La legge ha previsto l’istituzione di reti regionali di cure palliative e di terapia del dolore, articolate in tre setting (domiciliare, hospice, ambulatoriale), e ha sancito il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative. Le reti sono incluse nei LEA dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Profilo della novella e priorità di destinazione
La modifica testuale specifica che le risorse aggiuntive (10 milioni nel 2025 e 20 milioni annui dal 2026) sono destinate in via prioritaria all’assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative. La priorità assunzionale risponde alla criticità strutturale del settore: la copertura territoriale delle reti di cure palliative è ancora eterogenea sul territorio nazionale, con differenze marcate fra Regioni del Centro-Nord e del Mezzogiorno, e la carenza di medici palliativisti, infermieri specializzati e psicologi è identificata da più rapporti istituzionali come il principale ostacolo alla piena attuazione del diritto.
Coordinamento con i LEA e con il PNRR
Le cure palliative sono LEA dal 2017 e la loro mancata erogazione costituisce inadempienza ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149. La Missione 6 del PNRR ha previsto investimenti sull’assistenza territoriale che intersecano la rete delle cure palliative: hospice, Case di comunità, assistenza domiciliare integrata (ADI) sono i contesti operativi dove le cure palliative trovano applicazione. L’incremento delle risorse per il personale completa quindi il quadro PNRR sul lato della dotazione organica stabile, in coerenza con l’impostazione che il legislatore ha già adottato al comma 347 per la salute mentale.
Profili giuridici delle assunzioni
Le assunzioni con le risorse del comma 367 seguono le ordinarie regole del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, per la dirigenza sanitaria, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La specializzazione in cure palliative è stata istituita con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 marzo 2018, e la possibilità di assumere medici con esperienza certificata anche in assenza di specializzazione è stata di volta in volta prevista da norme transitorie (L. 145/2018, L. 234/2021 e successivi rifinanziamenti). Le aziende sanitarie possono ricorrere a graduatorie vigenti di altri enti ai sensi dell’art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Profili tributari
La spesa di personale è deducibile secondo le regole proprie delle aziende sanitarie. L’art. 74 TUIR esclude gli enti pubblici territoriali dall’IRES; ai fini IRAP, le ASL applicano il metodo retributivo dell’art. 10-bis del D.Lgs. 446/1997. Le ritenute IRPEF sulle retribuzioni sono operate ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973. Le prestazioni di cure palliative rese da strutture sanitarie autorizzate sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 18 e 19, del D.P.R. 633/1972 (TUIVA); le prestazioni rese da enti del Terzo settore in ambito socio-sanitario integrato beneficiano dell’esenzione di cui all’art. 10, n. 27-ter, TUIVA.
Considerazioni conclusive
Il comma 367 si inserisce in una sequenza di rifinanziamenti del Fondo cure palliative che il Parlamento ha avviato negli ultimi anni a fronte di una domanda assistenziale crescente e dell’invecchiamento della popolazione. La destinazione vincolata al personale è coerente con la diagnosi delle criticità (carenza di operatori specializzati) e con l’esigenza di stabilizzare gli organici, riducendo il ricorso a contratti precari.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra cure palliative e terapia del dolore secondo la L. 38/2010?
La legge 38/2010 disciplina entrambi gli ambiti ma li distingue concettualmente. Le cure palliative sono l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali rivolti alla persona malata e al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base non risponde più a trattamenti specifici. La terapia del dolore riguarda invece il trattamento del dolore acuto e cronico in qualunque condizione clinica, indipendentemente dalla prognosi. Entrambi i settori sono articolati in reti regionali con setting domiciliare, residenziale (hospice) e ambulatoriale e sono inclusi nei LEA. Il comma 367 fa riferimento specifico alle reti di cure palliative, lasciando inalterati i finanziamenti dedicati alla terapia del dolore previsti da altre disposizioni della stessa L. 38/2010.
Le risorse del comma 367 possono essere utilizzate per acquistare attrezzature o solo per personale?
La novella prevede che le risorse siano destinate «in via prioritaria» all’assunzione di personale. La formula non esclude in modo assoluto altri utilizzi, ma fissa un ordine di priorità che vincola l’amministrazione titolare. In pratica le aziende sanitarie devono programmare prima l’utilizzo delle risorse per le assunzioni di medici palliativisti, infermieri, psicologi e altre figure delle reti di cure palliative; eventuali residui possono essere destinati ad altri interventi di potenziamento delle reti (formazione, attrezzature, sviluppo dell’ADI palliativa). La verifica dell’effettiva destinazione spetta al Comitato LEA e al Tavolo adempimenti. Le Regioni dovranno rendicontare l’impiego delle risorse nei rapporti annuali sulle cure palliative previsti dalla L. 38/2010.
Come si coordina la modifica del comma 367 con la disciplina LEA?
Le cure palliative sono incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, sia nell’area domiciliare (ADI palliativa) sia in quella residenziale (hospice) sia in quella ambulatoriale. L’incremento delle risorse del comma 367 rafforza la capacità delle Regioni di erogare effettivamente le prestazioni LEA, riducendo le liste di attesa e ampliando la copertura territoriale. La mancata erogazione delle cure palliative LEA è sanzionabile in sede di tavolo di verifica adempimenti e può precludere l’accesso a quote premiali del FSN. Il legislatore agisce quindi su due piani: definisce le cure palliative come diritto della persona ai sensi della L. 38/2010 e ne garantisce l’esigibilità attraverso il finanziamento strutturale del personale necessario.
Quali figure professionali compongono una rete di cure palliative?
Le reti regionali di cure palliative sono multiprofessionali e includono: medici palliativisti (con specializzazione o esperienza riconosciuta ai sensi delle norme transitorie), medici di medicina generale formati in cure palliative, infermieri specializzati, psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali, operatori socio-sanitari, assistenti spirituali. La compresenza di più figure consente l’approccio totale alla persona e alla famiglia che caratterizza il modello palliativo. Le assunzioni finanziate dal comma 367 dovrebbero rispettare un mix bilanciato di profili, definito dalla programmazione regionale in coerenza con gli standard nazionali. Particolare attenzione è rivolta alla pediatria palliativa, settore caratterizzato da grave carenza di specialisti e per il quale è previsto un sotto-rete regionale specifica ai sensi della L. 38/2010.
Le prestazioni di cure palliative sono soggette a IVA?
Le prestazioni di cure palliative rese da strutture sanitarie autorizzate (hospice, unità di cure palliative domiciliari, ambulatori) sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 18 e n. 19, del D.P.R. 633/1972 (TUIVA): l’esenzione opera sia per le prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione, sia per le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri pubblici e privati riconosciuti. Le prestazioni socio-sanitarie integrate erogate da enti del Terzo settore e cooperative sociali beneficiano dell’esenzione di cui all’art. 10, n. 27-ter, TUIVA. Sul piano delle imposte dirette, gli enti pubblici del SSN non sono soggetti passivi IRES ex art. 74 TUIR. Le erogazioni liberali destinate da privati a fondazioni e associazioni hospice possono fruire delle deduzioni dell’art. 100 TUIR e degli incentivi al Terzo settore.