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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Commi 149-151 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Esonero funzioni e nuovo trattamento economico per i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; istituzione del gioco a totalizzatore «Win For Italia Team».

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 151: provvedimento direttoriale ADM entro 60 giorni dall’entrata in vigore della L. 199/2025 per istituire e regolare il gioco «Win For Italia Team» (regole, montepremi 65%, modalità di destinazione all’Italia Team). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «

1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell’ufficio»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto: a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all’importo previsto all’articolo 13, comma 3-ter; b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all’importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella F-bis, aumentato del 50 per cento per il presidente. 1-ter. Resta fermo quanto previsto dall’ , n. 147, e dagli articoliarticolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013 14, comma 3, e 14.1, , convertito, con modificazioni, dalla comma 3, del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4 legge ».28 marzo 2019, n. 26 . All’articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al ,decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «

1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell’ufficio»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto: a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all’importo previsto all’articolo 19, comma 5; b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all’importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50 per cento per il presidente. 1-ter. Resta fermo quanto previsto dall’ , n. 147, e dagli articoliarticolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013 14, comma 3, e 14.1, , convertito, con modificazioni, dalla comma 3, del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4 legge ».28 marzo 2019, n. 26 . Al fine di sostenere i progetti olimpici dell’Italia Team, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Win For Italia Team» con montepremi pari al 65 per cento della raccolta.

In sintesi

  • I commi 149 e 150 modificano l’art. 27 del D.Lgs. 545/1992 e l’art. 34 del D.Lgs. 175/2024 (Testo Unico Giustizia Tributaria): i componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie ma conservano la titolarità dell’ufficio.
  • Il trattamento economico è corrisposto anche a chi è in quiescenza: ai componenti eletti dai giudici tributari secondo gli importi degli artt. 13, c. 3-ter (D.Lgs. 545/1992) e 19, c. 5 (D.Lgs. 175/2024); ai componenti eletti dal Parlamento, stipendio del magistrato tributario dopo 28 anni dalla nomina, +50% per il presidente.
  • Resta fermo quanto previsto dalla L. 147/2013 (art. 1, c. 489) e dal D.L. 4/2019 (artt. 14, c. 3 e 14.1, c. 3) conv. L. 26/2019.
  • Il comma 151 istituisce, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 60 giorni, il gioco numerico a totalizzatore nazionale «Win For Italia Team» con montepremi del 65% della raccolta, a sostegno dei progetti olimpici dell’Italia Team.
  • Il blocco normativo intreccia organizzazione della giurisdizione tributaria (cc. 149-150) e finanziamento dello sport olimpico (c. 151).
Inquadramento e ambito di applicazione

Il blocco 149-151 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) accosta due temi eterogenei: la disciplina del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (cc. 149-150) e l’istituzione di un nuovo gioco a totalizzatore per finanziare lo sport olimpico (c. 151). L’area suggerita per questo blocco non è infrastrutture e trasporti: i commi 149-150 appartengono alla materia GIUSTIZIA, mentre il comma 151 rientra in CULTURA_TURISMO_SPORT. Si commenta unitariamente in quanto blocco intertestuale.

Commi 149-150: il nuovo statuto del Consiglio di presidenza

I commi 149 e 150 intervengono in parallelo sulla disciplina del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, novellando: (i) l’art. 27 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, che è la disciplina storica vigente fino all’adozione del nuovo Testo Unico; e (ii) l’art. 34 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, ossia il Testo unico della giustizia tributaria che andrà progressivamente a sostituire la disciplina previgente. Il legislatore opera dunque su due binari paralleli per garantire continuità normativa nella fase transitoria.

Esonero dalle funzioni e conservazione della titolarità

La novella sostituisce il comma 1 di entrambe le disposizioni con una formula chiara: i componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie di giudice tributario per tutta la durata dell’incarico, ma conservano la titolarità dell’ufficio. La ratio è duplice: garantire il pieno impegno nel governo della giurisdizione tributaria (analogamente a quanto previsto per il CSM dall’art. 105 Cost.) ed evitare conflitti di interesse con la funzione giudicante.

Trattamento economico: il nuovo regime

I nuovi commi 1-bis e 1-ter introducono un trattamento economico differenziato per due categorie di componenti: (a) quelli eletti dai giudici tributari, retribuiti secondo l’importo previsto dall’art. 13, c. 3-ter del D.Lgs. 545/1992 (e art. 19, c. 5 del D.Lgs. 175/2024 nel nuovo TU); (b) quelli eletti dal Parlamento, retribuiti in misura pari allo stipendio del magistrato tributario dopo 28 anni dalla nomina, aumentato del 50% per il presidente. Il trattamento è riconosciuto anche ai componenti in quiescenza, superando dubbi interpretativi sulla cumulabilità con il trattamento pensionistico. Restano fermi i tetti retributivi della L. 147/2013 (art. 1, c. 489) e i vincoli posti dal D.L. 4/2019, conv. L. 26/2019, sul cumulo con pensioni.

Profili fiscali del trattamento economico

Sotto il profilo fiscale, le indennità corrisposte ai componenti del Consiglio di presidenza sono qualificabili come redditi assimilati a lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. f) del D.P.R. 917/1986 (TUIR), in quanto compensi per cariche elettive. La tassazione segue le ordinarie regole IRPEF con applicazione di ritenute alla fonte ex art. 24 del D.P.R. 600/1973. Per i percettori in quiescenza, opera il cumulo con il trattamento pensionistico e l’eventuale conguaglio in dichiarazione modello Redditi PF.

Comma 151: il gioco «Win For Italia Team»

Il comma 151 istituisce, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale «Win For Italia Team», con un montepremi pari al 65% della raccolta. La finalità dichiarata è sostenere i progetti olimpici dell’Italia Team. La cornice normativa di riferimento è il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (imposta sugli spettacoli e giochi) e la disciplina dei monopoli di Stato (D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496). Il margine residuo del 35% della raccolta è destinato a coprire imposte (PREU), aggi del concessionario, costi di gestione e quota residua a finalità sportiva.

Coordinamento con altre fonti

Per i commi 149-150 il decreto attuativo è assente: la disciplina è autoesecutiva. Per il comma 151 è richiesto provvedimento ADM entro 60 giorni dall’entrata in vigore della L. 199/2025 (quindi entro fine febbraio 2026), che dovrà disciplinare regole del gioco, frequenza estrazioni, prezzo della giocata, criteri di vincita e quota destinata ai progetti olimpici.

Domande frequenti

Chi sono i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria?

Il Consiglio di presidenza è l’organo di autogoverno della giurisdizione tributaria, analogo al CSM per la magistratura ordinaria. È composto da 11 componenti: 6 eletti dai giudici tributari tra i magistrati tributari di ruolo e onorari, 4 eletti dal Parlamento (2 dalla Camera, 2 dal Senato) tra professori universitari di materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio, più il Presidente. La disciplina è oggi nel D.Lgs. 545/1992 e, dopo l’avvio del Testo Unico, nel D.Lgs. 175/2024.

Il trattamento economico spetta anche ai pensionati?

Sì. La novità più rilevante dei commi 149-150 è proprio il riconoscimento espresso che il trattamento economico spetta anche ai componenti collocati in quiescenza. Prima della novella, l’applicabilità ai pensionati era controversa per il combinato con la disciplina sul cumulo pensione-stipendio. Il legislatore chiarisce ora che l’indennità di funzione è dovuta a prescindere dallo status, ferme restando le limitazioni di cumulo previste dalla L. 147/2013 e dal D.L. 4/2019, conv. L. 26/2019.

Come sono tassate le indennità del Consiglio di presidenza?

Le indennità rientrano tra i redditi assimilati a lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. f), del TUIR (D.P.R. 917/1986), in quanto compensi per cariche elettive pubbliche. L’Amministrazione che le eroga applica le ritenute IRPEF a titolo di acconto ex art. 24 del D.P.R. 600/1973 (Accertamento), con scaglioni e detrazioni del lavoro assimilato. In dichiarazione il percettore opera il conguaglio, sommando l’indennità alla pensione (se in quiescenza) o ad altri redditi.

Quando partirà il gioco «Win For Italia Team»?

Il comma 151 prevede che il gioco sia istituito con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della L. 199/2025: quindi, considerando l’entrata in vigore al 1° gennaio 2026, entro fine febbraio 2026. Il provvedimento ADM disciplina regole del gioco, prezzo della giocata, frequenza delle estrazioni, criteri di vincita e modalità di destinazione delle risorse all’Italia Team. Fino all’adozione del provvedimento il gioco non è operativo.

Come funziona la fiscalità sul gioco a totalizzatore?

I giochi a totalizzatore sono soggetti al PREU (Prelievo Erariale Unico) e ad altre imposte sui giochi disciplinate dal D.P.R. 640/1972 e da provvedimenti ADM. Il comma 151 fissa il montepremi al 65% della raccolta: il restante 35% copre PREU, aggi del concessionario, costi di gestione e quota destinata ai progetti olimpici. Per il giocatore, le vincite non costituiscono reddito imponibile IRPEF in capo al percettore in base alla regola generale dell’art. 30 del D.P.R. 600/1973 (ritenuta a titolo d’imposta già operata alla fonte).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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